Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2008, n. 38141
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Sentenza 24 settembre 2008

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Alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, perchè presentato personalmente dalla parte per posta, senza la autenticazione della sottoscrizione richiesta dall'art. 583, comma terzo cod. proc. pen., non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, mancando la certezza che l'impugnazione sia stata proposta dal ricorrente. (Fattispecie in tema di ricorso per cassazione presentato ai sensi dell'art. 719 cod.proc.pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2008, n. 38141
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38141
    Data del deposito : 24 settembre 2008

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