Sentenza 24 settembre 2008
Massime • 1
Alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, perchè presentato personalmente dalla parte per posta, senza la autenticazione della sottoscrizione richiesta dall'art. 583, comma terzo cod. proc. pen., non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, mancando la certezza che l'impugnazione sia stata proposta dal ricorrente. (Fattispecie in tema di ricorso per cassazione presentato ai sensi dell'art. 719 cod.proc.pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2008, n. 38141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38141 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 24/09/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 2017
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 19847/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nel procedimento penale nei confronti di;
IMPERIALE AR, n. a Olivete Citra (SA) il 28.10.1974;
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli, emessa in data 22.4.2008;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del cons. F. Ippolito;
udita la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ciampoli L., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Valentini C., difensore dell'IA, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato. Osserva in:
FATTO E DIRITTO
In accoglimento di richiesta del Ministro della giustizia ex art. 714 c.p.p., finalizzata alla consegna di AR IA alle autorità del Regno Unito a seguito di conclusione del procedimento giurisdizionale d'estradizione, il 22 aprile 2008 la Corte d'appello di Napoli dispose la misura cautelare della custodia carcere, non eseguita per irreperibilità di costui, già dichiarato latitante. Il 19 maggio 2008 pervenne alla Corte d'appello di Napoli, con plico spedito a mezzo posta, ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, con sottoscrizione "AR IA". Successivamente sono pervenute a questa Corte altre note e memorie con identica sottoscrizione.
Il 12 settembre è stato depositato atto di nomina dell'avv. Cristiana Valentini, sottoscritto da "AR IA". In data 19 settembre è stata depositata in cancelleria "nota illustrativa della discussione orale, nell'interesse di Imperiale AR", a firma dell'avv. Cristiana Valentini.
La sottoscrizione dell'IA non risulta mai autenticata, ne' nell'atto d'impugnazione ne' nelle successive memorie e neppure nell'atto di nomina dell'avv. Valentini.
L'art. 583 c.p.p., comma 3, prevede, invece, che nel caso di spedizione dell'atto per mezzo di raccomandata, l'autenticazione della sottoscrizione del ricorrente privato "deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore". Trattasi di requisito essenziale affinché si abbia la certezza che il ricorso proviene effettivamente dalla parte. La mancanza di autenticazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c). A tale inammissibilità non può conseguire la condanna ne' al pagamento delle spese processuali ne' al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. L'art. 616 c.p.p., prevede, infatti, che "Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata alle spese del procedimento", nonché, nella prima ipotesi, anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende. Ma proprio il tipo e la ragione dell'inammissibilità sussistente nel presente caso impediscono la condanna, mancando la certezza che l'impugnazione sia stata proposta da AR IA.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2008