Sentenza 1 febbraio 1999
Massime • 1
Il provvedimento con cui il Gip respinge la richiesta di convalida di arresto in flagranza per spaccio di sostanza stupefacente (art. 73 d.p.r. 309/90) ravvisando l'ipotesi del fatto lieve di cui al quinto comma del predetto articolo non travalica le attribuzioni del giudice della convalida in quanto si basa su quanto già conoscibile dalla polizia giudiziaria procedente e che doveva costituire oggetto di immediato apprezzamento concernendo i presupposti legittimanti la misura limitativa della libertà personale. (Fattispecie relativa a detenzione di gr. 5,48 di marijuana e di ulteriori gr. 0,43 in altro involucro).
Commentario • 1
- 1. Violenza negli stadi: controllo del giudice in sede di convalida è esteso al meritoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 dicembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/02/1999, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 10.2.1999
Dott. Giovanni De Roberto Componente SENTENZA
Dott. Adolfo Di Virginio Componente N.413
Dott. Adalberto Albamonte Componente REGISTRO GENERALE
Dott. Giuseppe La Greca Componente N. 27616/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso del Procuratore della Repubblica di Sciacca nel proc. Dr. NO Silvano;
avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Sciacca, datata 30.6.1998;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. A. Albamonte;
Lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica di Sciacca ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Sciacca, datata 30.6.1998, con la quale era stata respinta la richiesta di convalida di arresto di NO Silvano, in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR n. 309 del 1990, avendo detto giudice ravvisato l'ipotesi del fatto lieve di cui al comma 5.
Il ricorrente-pubblico ministero ha censurato l'ordinanza in quanto apoditticamente è stata esclusa l'applicazione nella specie del disposto dell'art. 381 c.p.p., adducendo la non gravità del fatto;
è stata esclusa la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 380 c.p.p., nonostante si trattasse di delitto concernente il traffico di sostanze stupefacenti, e comunque non di "droghe leggere"; nonché, infine, per aver anticipato un giudizio di merito effettuabile, semmai, solo a seguito degli elementi di fatto acquisiti, e quindi conoscibili da parte del giudice, ad esito delle indagini. Le censure sono infondate ed il ricorso va rigettato. Invero, il giudice ha negato l'applicabilità nella specie dell'arresto obbligatorio in flagranza proprio sulla base del disposto dell'art. 380 comma 2 lett. h), perché non ricorreva nel caso in esame, all'evidenza l'ipotesi delittuosa del comma 5. Si trattava, cioè, di detenzione di gr. 5,48 di marijuna, e di ulteriori gr. 0,43 della stessa sostanza in altro involucro. Ha ritenuto, poi, l'insussistenza dell'applicabilità del disposto dell'art. 381 (arresto facoltativo), non ricorrendo il presupposto di cui al comma 4 ("gravità del fatto" e "pericolosità del soggetto");
e ciò sulla base delle circostanze del fatto e della condotta dell'agente nell'immediatezza del fatto stesso.
Infine, non è ravvisabile, a giudizio di questo Collegio, nemmeno un travalicamento delle attribuzioni del giudice della convalida dell'arresto, perché, in sostanza, il provvedimento si basa su quanto conoscibile all'evidenza dalla polizia giudiziaria procedente, e su quanto doveva, per giunta, costituire oggetto di immediato apprezzamento concernendo i presupposti legittimanti la misura limitativa della libertà personale (Cass. sez. 6, 23.8.1994, p.m. in proc. Scorsa).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 1^ febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 15 aprile 1999