Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 3875
CASS
Sentenza 20 gennaio 2004

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Massime1

In sede di convalida del provvedimento del questore che faccia divieto a taluno di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 401 del 1989 e succ. modd. al giudice non spetta un potere di controllo circa la rispondenza di esso all'effettiva pericolosità del soggetto interessato, essendo invece il sindacato giurisdizionale limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti formali previsti per l'emissione della prescrizione, nel senso che la motivazione dell'ordinanza di convalida non può consistere in altro che nell'attestazione di aver esaminato gli atti e di averli trovati formalmente corrispondenti al citato art. 6.

Commentario1

  • 1Violenza negli stadi: controllo del giudice in sede di convalida è esteso al meritoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 dicembre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 3875
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3875
Data del deposito : 20 gennaio 2004

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