Sentenza 20 gennaio 2004
Massime • 1
In sede di convalida del provvedimento del questore che faccia divieto a taluno di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 401 del 1989 e succ. modd. al giudice non spetta un potere di controllo circa la rispondenza di esso all'effettiva pericolosità del soggetto interessato, essendo invece il sindacato giurisdizionale limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti formali previsti per l'emissione della prescrizione, nel senso che la motivazione dell'ordinanza di convalida non può consistere in altro che nell'attestazione di aver esaminato gli atti e di averli trovati formalmente corrispondenti al citato art. 6.
Commentario • 1
- 1. Violenza negli stadi: controllo del giudice in sede di convalida è esteso al meritoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 dicembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 3875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3875 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 20/01/2004
1. Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 304
3. Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 021406/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI MA N. IL 24/10/1962;
avverso ORDINANZA del 17/05/2003 GIP TRIBUNALE di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. VENEZIANO Giuseppe, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza del 17 maggio 2003, il gip del tribunale di Genova convalidava i provvedimenti coi quali il 7 maggio 2003 il Questore di Genova prescriva a PI SS per un verso il divieto di accesso per la durata di un anno ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, e in particolare il divieto di accesso allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova in occasione di qualunque incontro di calcio ivi disputato, estendendo inoltre il divieto a una serie di altri luoghi specificamente indicati quattro ore prima dell'inizio e due ore dopo il termine di ogni competizione calcistica, e per altro verso gli imponeva per lo stesso periodo di tempo di presentarsi presso il Commissariato di polizia "San Fruttuoso" di Genova alla metà del primo e alla metà del secondo tempo in occasione di qualunque incontro di calcio di campionato di serie A, B e C, nonché di coppe nazionali o europee ovunque disputato dalla squadra del Genoa.
Entrambi i provvedimenti venivano notificati all'interessato il 16 maggio 2003 ripetitivamente alle ore 11, 15 e 11,30.
Il 17 maggio 2003, alle ore 12,35 il Procuratore della Repubblica di Genova richiedeva la convalida del provvedimento di presentazione del ZI alla polizia giudiziaria, che veniva convalidato lo stesso giorno dal gip, sul rilievo che il provvedimento era stato correttamente e legittimamente emesso dall'autorità amministrativa essendo stato il ZI identificato in seguito a scontri tra opposte tifoserie avvenuti al termine di una partita di calcio svoltasi il 19 aprile 2003 e denunciato all'A.G. per rissa aggravata ed essendo, tra l'altro, persona già in passato denunciata per vari reati di natura violenta.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il ZI a mezzo del suo difensore, il quale deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'eccessiva tempestività con cui il gip aveva provveduto alla convalida (appena dopo un'ora aver ricevuto gli atti dal PM), privandolo della facoltà di produrre memorie o deduzioni difensive e, quindi, della possibilità di esercitare in concreto il suo diritto di difesa. Il ricorrente sosteneva inoltre che andavano depositati gli atti sottostanti la richiesta di convalida del PM, ad onta dell'assenza di un'esplicita previsione normativa in proposito e che, in ogni caso, mancavano i necessari indizi che avevano giustificato l'adozione del provvedimento interdittivo, in quanto, non essendo dato di riscontrare in atti traccia del presupposto di esso (il coinvolgimento negli scontri avvenuti il 19 aprile 2003), non era data la possibilità di verificare la sussistenza della pericolosità di base apoditticamente affermata dal gip.
2. Il ricorso non è fondato.
Risulta dall'esame degli atti che il provvedimento del questore venne notificato al ricorrente il 16 maggio 2003 alle ore 11,30, che il PM ne richiese la convalida il giorno successivo, 17 maggio, alle ore 12,35 e che il gip lo convalidò lo stesso giorno 17 maggio, depositando contestualmente l'ordinanza in Cancelleria. La determinazione del lasso di tempo adeguato al fine di consentire al destinatario della prescrizione l'esercizio del diritto di difesa nei limiti stabiliti dalla Corte costituzionale (sent. 23 maggio 1997, n. 144, in Cass. pen. mass. ann., 1997, p. 1576), e ora trasfusi dalla legge n. 377/2001 nel comma 2-bis dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, risente delle difficoltà pratiche di conciliare l'effettivo esercizio del diritto di difesa mediante presentazione al giudice di deduzioni o memorie, e il ristretto termine di 48 ore (che decorre dalla notifica del provvedimento del questore all'interessato) entro il quale il gip deve convalidare, sotto pena di inefficacia, il provvedimento dell'autorità amministrativa.
Poiché in proposito tacciono sia la sentenza integrativa della richiamata Corte costituzionale sia la novella del 2001 che ha recepito l'integrazione, è ricaduto sull'interprete l'onere di ricercare un termine adeguato alle esigenze difensive. Sulla questione specifica posta col primo motivo di ricorso, questa Corte ha ritenuto (Cass., Sez. 1^, 28 gennaio 2000, n. 686, Bucciarelli, in Cass. pen. mass. ann., 2000, n. 1894, p. 3427; e, più di recente, Cass., Sez. 1^, 6 febbraio 2003, Damiano) che sia illegittima la convalida del gip intervenuta prima della scadenza del termine di 48 ore fissato dal questore all'interessato per la presentazione di memorie o deduzioni al giudice, in quanto, in un'ipotesi del genere, è reso impossibile l'esercizio del diritto di difesa.
A questo orientamento il Collegio ritiene però di non poter aderire, perché l'indicazione del termine di 48 ore nel provvedimento amministrativo di divieto di accesso alle competizioni sportive e dell'ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione in un ufficio o comando di polizia postula l'esercizio di una facoltà da parte del questore che non è prevista da alcuna norma di legge (cfr. Cass., Sez. 1^, 4 giugno 2003, De Matteo). Ritiene invece il Collegio che, pur nella varietà delle pronunce emesse sulla quantificazione di un termine dilatorio adeguato, debba ritenersi illegittima una convalida intervenuta prima di 24 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato (Cass., Sez. 1^, 4 giugno 2003, Rossi;
Id., Sez. 1^, 5 luglio 2002, Toppi;
Sez. 1^, 6 ottobre 2000, Cacciotti), atteso che un termine inferiore alle 24 ore non da la possibilità di approntare una difesa scritta, la sola del resto consentita (Cass., Sez. 1^, 15 ottobre 2003, Visciano). Nel caso in esame, l'ordinanza di convalida è stata emessa poco più di 24 ore dopo che era decorso il termine di 24 ore dalla notifica al ZI del provvedimento del questore, sicché l'interessato ha avuto a disposizione uno spazio temporale di oltre 24 ore, termine che deve ritenersi "ragionevole" ai fini dell'esercizio della facoltà di presentare al giudice memorie o deduzioni (Cass., Sez. 1^, 12 dicembre 2002, n. 3759, Favaron;
Id., Sez. 1^, 12 dicembre 2002, n. 3761, Mara;
Id., Sez. I, 23 ottobre 2002, n. 39340, Alunni Biagiotti).
Quanto alla seconda doglianza, secondo cui avrebbe dovuto essere depositata la richiesta di convalida del PM e degli atti su cui essa si fondava, è appena il caso di osservare che tale incombente non è previsto da alcuna norma di legge, neppure nel procedimento di convalida dell'arresto e del fermo, sul cui modello è stato strutturato il procedimento di convalida de quo, non essendo previsto alcun contraddittorio tra l'interessato e il PM (arg. ex art. 390 c.p.p.). Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso, secondo cui sarebbe mancata una valutazione giudiziaria della pericolosità sociale del destinatario del provvedimento del questore, atteso che il gip ha dato atto nell'ordinanza impugnata non solo che il ZI era stato identificato dalle forze di polizia in seguito agli scontri verificatisi tra opposte tifoserie al termine della partita di calcio Genoa-Sampdoria del 19 aprile 2003 ed era stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per il reato di rissa aggravata, ma che lo stesso risultava già in passato denunciato per altri reati di particolare gravità (tra i quali resistenza e minaccia a p.u., lesioni personali volontarie aggravate, porto abusivo di arma da sparo e estorsione).
Come questa Corte ha avuto occasione di affermare in più occasioni (cfr. Cass., Sez. 1^, 5 ottobre 2000, n. 825, Frixione;
Id., Sez. 3^, 18 gennaio 2001, n. 5965, Pareschi), non è affatto necessaria una valutazione in concreto della pericolosità sociale del soggetto, non possedendo il giudice alcun potere di controllo sulla rispondenza del provvedimento amministrativo adottato alla sua effettiva pericolosità, essendo tale potere di controllo limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti formali previsti per la emissione della prescrizione e del provvedimento propedeutico. Ciò nel senso che la motivazione dell'ordinanza di convalida non può consistere in altro che nell'attestazione di aver esaminato gli atti e di averli trovati formalmente corrispondenti all'art. 6 della legge n. 401 del 1989. Proprio come è avvenuto nel caso in esame.
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.. RIGETTA
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004