Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/2002, n. 11097
CASS
Sentenza 13 febbraio 2002

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Massime1

Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgano manifestazioni agonistiche e la concomitante imposizione dell'obbligo di presentarsi all'autorità di polizia - che costituiscono l'oggetto del provvedimento deliberato dal questore ex art. 6 della l. 13 dicembre 1989, n. 401 - vanno qualificati come misure di prevenzione e non come misure di sicurezza, cosicché, in mancanza di una esplicita previsione normativa, il provvedimento in questione non può essere adottato nei confronti di minori non ancora imputabili.

Commentario1

  • 1Violenza negli stadi: controllo del giudice in sede di convalida è esteso al meritoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 dicembre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/2002, n. 11097
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11097
Data del deposito : 13 febbraio 2002

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