Sentenza 13 febbraio 2002
Massime • 1
Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgano manifestazioni agonistiche e la concomitante imposizione dell'obbligo di presentarsi all'autorità di polizia - che costituiscono l'oggetto del provvedimento deliberato dal questore ex art. 6 della l. 13 dicembre 1989, n. 401 - vanno qualificati come misure di prevenzione e non come misure di sicurezza, cosicché, in mancanza di una esplicita previsione normativa, il provvedimento in questione non può essere adottato nei confronti di minori non ancora imputabili.
Commentario • 1
- 1. Violenza negli stadi: controllo del giudice in sede di convalida è esteso al meritoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 dicembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/2002, n. 11097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11097 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIAN VITTORE FABBRI - Presidente - del 13/02/2002
1. Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANTONIO MARCHESE - Consigliere - N. 585
3. Dott. GIANFRANCO RIGGIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. EMILIO GIRONI - Consigliere - N. 36937/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AI IN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Napoli, in data 22.9.2001;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. VIGLIETTA che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, il G.I.P. convalidava il provvedimento col quale il questore di Napoli, in data 13.9.2001, aveva applicato al AI il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni agonistiche, colle relative prescrizioni, osservando che la misura di sicurezza suindicata era applicabile anche agli infraquattordicenni e che ricorrevano, nella specie, i presupposti di fatto previsti dalla normativa di riferimento. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, il AI, che denunciava violazione di legge. Il G.I.P. aveva qualificato come misura di sicurezza il divieto applicato al ricorrente, senza considerare che tali misure sono quelle tassativamente indicate dalla legge e, per i minorenni, si riducono alla libertà vigilata e al riformatorio giudiziario, potendo essere applicate solo nel rispetto degli artt. 36 - 41 del d.p.R. n.448/1988. Se - mediante la speciale normativa della legge n. 401/1989
- il legislatore avesse voluto introdurre nell'ordinamento una nuova misura di sicurezza, avrebbe dovuto fame espressa menzione e coordinarla col sistema previgente. In ogni caso, le misure di sicurezza si applicano solo ai soggetti socialmente pericolosi e, sul punto, il G.I.P. non si era pronunciato. Conclusivamente, il provvedimento del questore era regolato da norme di polizia o amministrative e quindi non applicabile a minore infraquattordicenne. Il ricorso è fondato.
La qualificazione come misura di sicurezza del provvedimento adottato dal questore - tanto nella parte inibitoria dell'accesso ai luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive, quanto in quella impositiva della presentazione all'autorità di polizia, che sola richiede la convalida del giudice dopo la sentenza della Corte Costituzionale 7.5.1996, n. 143 - è giuridicamente scorretta. Le misure di sicurezza, tassativamente elencate dal codice, conseguono solo (fatta salva l'applicazione provvisoria, che peraltro esula dalla fattispecie) a condanna per delitto e in presenza dell'accertata pericolosità sociale del soggetto: requisiti entrambi non ricorrenti nel caso esaminato. La loro applicazione, poi, a persone minorenni dovrebbe essere prevista specificamente, come avviene per la libertà vigilata e il riformatorio giudiziario. Il AI, inoltre, era un minorenne non imputabile all'atto della emissione del provvedimento questorio;
colla conseguenza che, se egli lo violasse, le ipotesi penalmente sanzionate che la normativa di riferimento prevede, non gli sarebbero contestabili - il che rivela ulteriormente la fallacia dell'inquadratura data dal giudice "a quo" al caso in esame. Del resto, questa Corte ha più volte affermato che il provvedimento di cui trattasi è adottato dal questore nell'esercizio dei poteri di prevenzione conferitigli dalla legge (cfr. Sez. 1^, 15.5.2000, n. 3558; id., 24.3.1998, Amici), similmente a quelli che l'organo di polizia emette in base alle leggi n. 1423/1956 e 575/1965; si tratta, dunque, della applicazione di una misura di prevenzione, che, in mancanza di esplicita previsione normativa, non è adottabile nei confronti di soggetti minorenni non ancora imputabili.
L'ordinanza di convalida deve dunque essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2002