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Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2023, n. 17589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17589 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: DO GI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 15/12/2021 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito in udienza il Pubblico ministero, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Carlo Pecoraro, in sostituzione dell'avv. OP RO, che ha ripercorso i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17589 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 31/03/2023 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava -solo quoad poenam, come peraltro chiesto dalle parti, che, previa rinunzia dell'imputato a tutte le censure svolte in punto di responsabilità, concordavano sulla determinazione della sanzione nella misura di un anno e mesi sei di reclusione- la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord, in data 26 aprile 2016 e revocava ex officio il beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso con la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1. violazione e falsa applicazione della legge penale e processuale penale (artt. 163, 164, 168, 444 e 599 bis cod. pen., 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen.), in quanto il giudice della impugnazione adito su gravame del solo imputato, che aveva rinunziato in udienza ai motivi di gravame spesi in tema di affermazione della responsabilità, aveva ritenuto di dover revocare ex officio il beneficio ex art. 163 cod. pen. concesso in primo grado (allorquando non sussistevano ragioni impeditive), atteso che, con sentenza (irrevocabile) di applicazione della pena su richiesta delle parti in data 26 settembre 2017, l'imputato era stato condannato alla pena di anni due di reclusione e 600,00 euro di multa (fatto commesso il 18 dicembre 2016); in tale peculiare fattispecie processuale (sentenza di applicazione della pena patteggiata, per fatti commessi il 18 dicembre 2016, dopo quelli per cui è processo, commessi il 1° febbraio 2016) sarebbe, infatti, preclusa al giudice di appello la facoltà di dichiarare, peraltro ex officio, la sussistenza delle condizioni di legge per la revoca del beneficio già concesso;
la difesa richiama in proposito l'obiter dictum contenuto nella sentenza della Sez. prima di questa Corte (n. 29847 del 2019). 2. La medesima censura rileva anche sotto il profilo della carenza assoluta di motivazione, per avere la Corte di merito revocato i benefici già concessi, senza argomentare in ordine alla ricorrenza dei presupposti di fatto. 2.1. In subordine, la difesa chiede rimettersi la questione sollevata al vaglio delle Sezioni unite della Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi posti a sostegno della impugnazione. 2 1.1. La Corte di appello di Napoli, preso atto della rinunzia ai motivi principali di impugnazione spesi- in tema di accertam -ento della responsabilità per il fatto contestato e ritenuta congrua l'entità della sanzione concordata tra le parti, revocava (ex art. 164, comma secondo n. 1, 168, comma primo, n. 1, cod. pen.) la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado, dacché successivamente (18.12.2017) ai fatti (1.2.2016) per cui è processo interveniva sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti (26 settembre 2017) che colmava ex se i limiti (Corte cost. n. 95 del 1976) del beneficio previsto dall'art. 163 cod. pen.. 1.2. Nel caso di specie è di tutta evidenza che la sospensione condizionale della pena non poteva essere "mantenuta" dalla Corte di appello (confermando sul punto la statuizione di primo grado), ciò in ragione della condanna irrevocabile per fatto-reato omogeneo commesso dopo quello per cui è processo, ma divenuto irrevocabile prima della decisione oggi impugnata. Tale determinazione è corretta, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale non contravviene al divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, pur in presenza di impugnazione proposta dal solo imputato, revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste da divieti normativi, in quanto, in tali casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono "ope legis" e presuppongono un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa: ciò a differenza dell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 168 cod. pen., nella quale, invece, il provvedimento di revoca ha natura costitutiva e implica un giudizio sull'indole e sulla gravità del reato, rispetto al quale l'imputato deve essere posto nella condizione di potersi difendere (Sez. 3, n. 42004 del 5/10/2022, Rv. 283712-01; Sez. 1, n. 39190 del 9/7/2021, Rv. 282076; n. 30710 del 10/5/2019, Rv. 276408; sulla natura della revoca in discorso anche Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, P.M. in proc. Longo, Rv. 264381; Sez. 6, n. 51131, del 15/11/2019, Rv. 277550; Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Rv. 267913; Sez. 1, n. 20293, del 8/5/2008, Rv. 239996; Sez. U., n. 7551, del 8/4/1998, Rv. 210798; più recentemente Sez. 2, n. 35428, del 13/7/2022, non mass.). Principio che questa Corte ha ritenuto operante anche in caso di giudizio di rinvio a seguito di annullamento (Sez. 6, n. 51131 del 15/11/2019, Rv. 277570-01), in quanto la natura dichiarativa della decisione in esame, adottabile d'ufficio dal giudice del merito, esclude l'inosservanza del criterio devolutivo che regola l'intero sistema delle impugnazioni. 1.3. La Corte ha disposto la revoca del beneficio concesso in primo grado, con atto meramente ricognitivo delle condizioni previste dalla legge e non ovviabili, richiamando espressamente in motivazione la sussistenza dei presupposti di 3 legge per la revoca, il che rende contezza della decisione "vincolata" assunta. Neppure sussiste pertanto il denunziato vizio di motivazione. • 1.4. Quanto alla efficacia "dissolvente" della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il Collegio ritiene di dover aderire alla giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte (Sez. 4, n. 2987 del 22/11/2007, Rv. 238667; Sez. 1, n. 42411 del 19/10/2007, Rv. 237970, Sez. 2, n. 14121 del 17/3/2015, non mass.), che da ben oltre tre lustri ne apprezza la valenza impeditiva, alla stregua di qualsiasi altra decisione di esplicita condanna. Come hanno infatti ritenuto le Sezioni unite di questa Corte, con le due sentenze n. 17781 e 17782, entrambe del 29 novembre 2005, "la sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di una espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa". Come è specificato nelle ampie motivazioni delle sentenze da ultimo citate, il riferimento legislativo è quello che si legge (ancor oggi, a seguito della novella processuale del 10 ottobre 2022, n, 150, in vigore dal 30 dicembre 2022) all'art. 445, comma 1 bis, del codice di rito, il quale (oggi) dispone che "Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna". A fronte di tali argomenti, la decisione (in obiter) della prima sezione di questa Corte citata dal ricorrente (n. 29847/2019) si pone solo in apparente contrasto con la tesi appena sopra esposta, avendo invece confermato l'ermeneusi oggi confermata nelle conclusioni adottate e nei successivi sviluppi della motivazione 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 marzo 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito in udienza il Pubblico ministero, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Carlo Pecoraro, in sostituzione dell'avv. OP RO, che ha ripercorso i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17589 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 31/03/2023 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava -solo quoad poenam, come peraltro chiesto dalle parti, che, previa rinunzia dell'imputato a tutte le censure svolte in punto di responsabilità, concordavano sulla determinazione della sanzione nella misura di un anno e mesi sei di reclusione- la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord, in data 26 aprile 2016 e revocava ex officio il beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso con la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1. violazione e falsa applicazione della legge penale e processuale penale (artt. 163, 164, 168, 444 e 599 bis cod. pen., 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen.), in quanto il giudice della impugnazione adito su gravame del solo imputato, che aveva rinunziato in udienza ai motivi di gravame spesi in tema di affermazione della responsabilità, aveva ritenuto di dover revocare ex officio il beneficio ex art. 163 cod. pen. concesso in primo grado (allorquando non sussistevano ragioni impeditive), atteso che, con sentenza (irrevocabile) di applicazione della pena su richiesta delle parti in data 26 settembre 2017, l'imputato era stato condannato alla pena di anni due di reclusione e 600,00 euro di multa (fatto commesso il 18 dicembre 2016); in tale peculiare fattispecie processuale (sentenza di applicazione della pena patteggiata, per fatti commessi il 18 dicembre 2016, dopo quelli per cui è processo, commessi il 1° febbraio 2016) sarebbe, infatti, preclusa al giudice di appello la facoltà di dichiarare, peraltro ex officio, la sussistenza delle condizioni di legge per la revoca del beneficio già concesso;
la difesa richiama in proposito l'obiter dictum contenuto nella sentenza della Sez. prima di questa Corte (n. 29847 del 2019). 2. La medesima censura rileva anche sotto il profilo della carenza assoluta di motivazione, per avere la Corte di merito revocato i benefici già concessi, senza argomentare in ordine alla ricorrenza dei presupposti di fatto. 2.1. In subordine, la difesa chiede rimettersi la questione sollevata al vaglio delle Sezioni unite della Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi posti a sostegno della impugnazione. 2 1.1. La Corte di appello di Napoli, preso atto della rinunzia ai motivi principali di impugnazione spesi- in tema di accertam -ento della responsabilità per il fatto contestato e ritenuta congrua l'entità della sanzione concordata tra le parti, revocava (ex art. 164, comma secondo n. 1, 168, comma primo, n. 1, cod. pen.) la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado, dacché successivamente (18.12.2017) ai fatti (1.2.2016) per cui è processo interveniva sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti (26 settembre 2017) che colmava ex se i limiti (Corte cost. n. 95 del 1976) del beneficio previsto dall'art. 163 cod. pen.. 1.2. Nel caso di specie è di tutta evidenza che la sospensione condizionale della pena non poteva essere "mantenuta" dalla Corte di appello (confermando sul punto la statuizione di primo grado), ciò in ragione della condanna irrevocabile per fatto-reato omogeneo commesso dopo quello per cui è processo, ma divenuto irrevocabile prima della decisione oggi impugnata. Tale determinazione è corretta, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale non contravviene al divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, pur in presenza di impugnazione proposta dal solo imputato, revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste da divieti normativi, in quanto, in tali casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono "ope legis" e presuppongono un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa: ciò a differenza dell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 168 cod. pen., nella quale, invece, il provvedimento di revoca ha natura costitutiva e implica un giudizio sull'indole e sulla gravità del reato, rispetto al quale l'imputato deve essere posto nella condizione di potersi difendere (Sez. 3, n. 42004 del 5/10/2022, Rv. 283712-01; Sez. 1, n. 39190 del 9/7/2021, Rv. 282076; n. 30710 del 10/5/2019, Rv. 276408; sulla natura della revoca in discorso anche Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, P.M. in proc. Longo, Rv. 264381; Sez. 6, n. 51131, del 15/11/2019, Rv. 277550; Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Rv. 267913; Sez. 1, n. 20293, del 8/5/2008, Rv. 239996; Sez. U., n. 7551, del 8/4/1998, Rv. 210798; più recentemente Sez. 2, n. 35428, del 13/7/2022, non mass.). Principio che questa Corte ha ritenuto operante anche in caso di giudizio di rinvio a seguito di annullamento (Sez. 6, n. 51131 del 15/11/2019, Rv. 277570-01), in quanto la natura dichiarativa della decisione in esame, adottabile d'ufficio dal giudice del merito, esclude l'inosservanza del criterio devolutivo che regola l'intero sistema delle impugnazioni. 1.3. La Corte ha disposto la revoca del beneficio concesso in primo grado, con atto meramente ricognitivo delle condizioni previste dalla legge e non ovviabili, richiamando espressamente in motivazione la sussistenza dei presupposti di 3 legge per la revoca, il che rende contezza della decisione "vincolata" assunta. Neppure sussiste pertanto il denunziato vizio di motivazione. • 1.4. Quanto alla efficacia "dissolvente" della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il Collegio ritiene di dover aderire alla giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte (Sez. 4, n. 2987 del 22/11/2007, Rv. 238667; Sez. 1, n. 42411 del 19/10/2007, Rv. 237970, Sez. 2, n. 14121 del 17/3/2015, non mass.), che da ben oltre tre lustri ne apprezza la valenza impeditiva, alla stregua di qualsiasi altra decisione di esplicita condanna. Come hanno infatti ritenuto le Sezioni unite di questa Corte, con le due sentenze n. 17781 e 17782, entrambe del 29 novembre 2005, "la sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di una espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa". Come è specificato nelle ampie motivazioni delle sentenze da ultimo citate, il riferimento legislativo è quello che si legge (ancor oggi, a seguito della novella processuale del 10 ottobre 2022, n, 150, in vigore dal 30 dicembre 2022) all'art. 445, comma 1 bis, del codice di rito, il quale (oggi) dispone che "Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna". A fronte di tali argomenti, la decisione (in obiter) della prima sezione di questa Corte citata dal ricorrente (n. 29847/2019) si pone solo in apparente contrasto con la tesi appena sopra esposta, avendo invece confermato l'ermeneusi oggi confermata nelle conclusioni adottate e nei successivi sviluppi della motivazione 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 marzo 2023.