Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2001, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBB A ITALIANAU176 9 / 0 1 IN NOME DEL OPO ITA] LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto Ajian di zenurejingin SEZIONE SECONDA CIVILE all pessune_ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAco PONTORIERI Presidente R.G.N. 17985/98 - Dott. Rafaele CORONA Cron. 3687 Consigliere Rep. 568 Dott. Antonio VELLA - Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud.20/10/00 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE: ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 OP dal Sig 3000 per diritti L. sul ricorso proposto da: "17 FEB 2001. IL CANCELLIERE LL GI, LL ES, NA IU, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato TURRA' LIRE 3000 SERGIO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA
- ricorrenti -
contro
OR SC;
CG066660 intimata avverso la sentenza n. 299/98 del Tribunale di NOLA, depositata it 01/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2000 Consigliere Dott. Antonio .1696 udienza del 20/10/00 dal -1- VELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI, che ha concluso per l l'accoglimento del ricorso. ting -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Nola, con provvedimento definito ordinanza,accolse la domanda di reintegrazione del possesso di un terreno proposta da RA - cesca UO nei confronti di GI e TE CA e di Giuseppi= na NN e a carico di costoro pose le spese del processo. L'appello dei soccombenti contro tale pronuncia è stato dichiarato inammissibile avendo il Tribunale di Nola ritenuta la natura ordinato= ria del provvedimento impugnato, sul presupposto che il processo pos' sessorio si compone di una fase unica conclusa da un'ordinanza contro la quale è esperibile il rimedio del reclamo. I CA e la NN ricorrono per cassazione con un motivo. La UO non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso, denunziandosi la violazione degli art. 339,669 octies e 703 del codice di procedura civile in relazione all'art. 360 n. 3 dello stesso codice,si censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale dichiarato l'appello inammissibile sull'erroneo presuppo= sto che, a seguito della legge di riforma del processo civile n.353 del 1990,il provvedimento emesso dal Pretore aveva natura di ordinanza -conclusiva dell'intero processo possessorio costituito soltanto da una fase sommaria- contro la quale l'unico rimedio esperibile era il reclamo.Si sostiene,invece,che, anche dopo l'entrata in vigore di tale 1. legge, il giudizio possessorio si compone di una fase interdittale e di un'altra di merito a cognizione ordinaria,e che il provvedimento con il quale il Pretore, unificando le due fasi, esaurisce la causa possessoria, è una sentenza, anche se definita ordinanza,contro la quale è proponibi- le l'appello che, nella specie, è stato dichiarato erroneamente inammis' sibile. Il motivo è fondato avendo le Sezioni unite di questa Corte,con la sen- tenza n.1984 del 1998, enunciato il principio secondo cui :"Le modifi= che introdotte dalla legge 26 novembre 1990 n.353 non hanno influito sulla struttura del procedimento possessorio che resta caratterizzato da una duplice fase,la prima, di natura sommaria,limitata all'emanazio- ne dei provvedimenti immediati e la seconda,a cognizione piena,aven- te come oggetto il merito della pretesa possessoria e da concludersi con sentenza soggetta alle impugnazioni ordinarie". Il Tribunale di Nola non si è adeguato a questo principio avendo dichiarato inammissibile l'appello dei CA e della NN, che avrebbe dovuto, invece, esaminare nel merito perché proposto contro la sentenza del Pretore che aveva concluso l'intero processo possessorio. Pertanto, deve accogliersi il ricorso, cassarsi la sentenza impugnata e, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.51 del 1998, rinviarsi la causa alla Corte d'appello di Napoli,e non più al Tribunale (in tal senso sent.n. 1044 del 2000 delle Sezioni unite),la quale prov= 2. A S C ZY vederà anche sulle spese di questo giudizio. P. T. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Roma 20 ottobre 2000. Il presidente. francs Factories Il consigliere estensore. (dott.F.Pontorieri) (dott.A. Vella) Avenieny IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri DEPOSITATO IN CANCELLERA 07 FEB. 2001 CANCELLANICI 40000 Registrato in gata 1 3 DIC 2001 4 286000 55027 000 al n. (lire P. B 11 Respon ح ب ا