Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2003, n. 23236
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Sentenza 23 aprile 2003

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In tema di bancarotta c.d. impropria da reato societario (nel caso di specie, false comunicazioni sociali), la configurabilità della particolare fattispecie prevista dall'art. 223, comma secondo, n. 1, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in rapporto agli artt. 2621 e 2622 cod.civ., nel testo riformulato dall'art. 4 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, presuppone, oltre all'esistenza del nesso causale tra condotta e dissesto, anche il superamento delle soglie di punibilità previste dal nuovo reato di false comunicazioni sociali, come modificato dall'art. 1 dello stesso D.Lgs. n. 61/2002 (nella fattispecie, in applicazione dei principi di recente affermati dalle Sezioni Unite con sentenza 26 marzo 2003, n. 7, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in quanto dalle decisioni di merito non risultavano accertati, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, gli elementi costitutivi della nuovo reato di false comunicazioni sociali, con particolare riferimento alle soglie di punibilità anzidette).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2003, n. 23236
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23236
    Data del deposito : 23 aprile 2003

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