Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2001, n. 5283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5283 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 5 283 /01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE paresmenti lann Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Mac tra R.G. N. 17590/98 GIULIANODott. Angelo Presidente Consigliere Dott. Ugo FAVAR Cron. 11286 Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO 1881 Rep. Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Ud. 23/11/00 Rel. Consigliere Dott. Bruno DURANTE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copla studic dal Sig. IL SOLE 24 OI sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 RE GA, difensore di se stesso ex art. 86 9 APR 200: IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA VIA TUSCOLANA срс, elettivamente 741, presso il suo studio;
ricorrente - €0,77 L1500 CANCELLERIA
contro
AR ETTORE, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE PROVINCE 37, presso lo studio dell'avvocato CARLO QUATTRINO, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1074/98 della Corte d'Appello di 2000 RO MA, emessa 03/02/98 e depositata 1'01/04/98 (R.G. 1899 957/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/00 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato TA RE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RE TA ha convenuto innanzi al Tribunale di Velletri RO Ettore;
sull'assunto che il mede- Binan simo, dopo essersi abusivamente introdotto nella stra- dina di accesso alla sua abitazione, lo aveva aggredi- to, minacciato, ingiuriato, ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni. Il convenuto ha resistito e ha proposto domanda ri- convenzionale di risarcimento dei danni а norma dell'art. 96 c.p.C. Il tribunale ha ravvisato nei fatti gli estremi dei reati di violenza privata e di ingiuria e ha condannato il convenuto al risarcimento dei danni, che ha liquida- to in lire 2.000.000 comprensive di rivalutazione mone- taria, con gli interessi legali dalla sentenza. La Corte di appello di Roma, con sentenza resa il 3.2.1998, ha rigettato i gravami proposti dalle parti e compensato le spese del grado, motivando come segue sui 2 punti ancora in discussione. Non è ravvisabile il reato di violazione di domici- lio in quanto non solo manca la prova della proprietà esclusiva del vialetto da parte del RE, ma neppu- re risulta che il RO si sia introdotto "con il premeditato scopo di commettere reati in danno del Sal- vatore sì da lasciare presumere il tacito divieto di questo ultimo". Tenuto conto della lieve entità dei fatti-reato, la somma equitativamente liquidata a tito- lo di danno morale è adeguata. одном Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione il RE, affidandone l'accoglimento a due motivi, illustrati con memoria;
ha resistito con con- troricorso il RO. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia viola- zione o falsa applicazione dell'art. 614 c.p. in rela- zione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; contraddittoria motiva- zione (art. 360 n. 5 c.p.c.). Sostiene che erroneamente la corte territoriale ha escluso la sussistenza del reato di violazione di domi- cilio: la circostanza che il vialetto di accessO all'abitazione di esso ricorrente fosse di esclusiva proprietà dello stesso è stata accertata con efficacia di giudicato dai primi giudici ed è noto che il vialet- 3 ancorchè esterno ai luoghi veri e propri to di accesso, rientra fra le appartenenze di essa, dell'abitazione, sicchè l'introdurvisi vale a concretare l'elemento ma- teriale del reato;
inoltre, a parte che vi è stato di- vieto espresso di introduzione, ricorre il divieto ta- cito, sussistendo una tale forma di divieto ogni qual- volta le circostanze del fatto rendono assurda l'ipotesi del consenso%;B infine, è contraddittorio l'avere riconosciuto che il RO ha acceduto cionondimeno, ritenu- "alterato" al vialetto e l'avere, to l'insussistenza del divieto. Il motivo è privo di fondamento. Non pare dubbio che pure il vialetto di accesso al- l'abitazione possa costituire appartenenza di essa, po- sto che nel relativo concetto rientrano tutti quei luo- ghi che, senza formare parte integrante dell'ambiente che costituisce l'abitazione, sono tuttavia permanentemente adibiti a servizio o completamente della stessa, parte- cipando alla sua natura, come l'accessorio nei confron- ti del principale, in modo che il loro turbamento leda la libertà domestica. A questo fine, peraltro, occorre che il vialetto sia isolato dallo spazio esterno in guisa che obietti- vamente risulti la volontà dell'avente diritto di escludere i non autorizzati ad entrarvi о a rimanervi;
4 il che non è né dedotto dal ricorrente né accertato dalla corte territoriale. Rimane con questo superato in tutti i suoi profili la questione concernente il divieto, chiaro essendo che essa sarebbe stata rilevante soltanto ove il vialetto fosse rientrato nei luoghi tutelati dalla norma. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione di norme di diritto;
omessa motivazione circa un punto decisivo della con- Bomant troversia art . 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 2051 c.c.". Ricordato che per costante giurisprudenza la valu- tazione del danno morale, pur essenzialmente equitati- va, deve tuttavia rispettare l'esigenza di una raziona- le correlazione tra entità oggettiva del danno ed equi- valente pecuniario in modo che questo, tenuto conto del potere di acquisto della moneta, non si trasformi in un simulacro o in una parvenza di risarcimento, il ricor- rente rileva che la liquidazione operata dalla corte territoriale, avuto riguardo alla gravità dei reati ed alla personalità dell'offeso, è a tal punto sproporzio- nata rispetto al danno risarcibile da apparire sostan- zialmente irrisoria. Neppure questo motivo può trovare accoglimento. La valutazione del danno morale non è sindacabile 5 in sede di legittimità salvo che non sia inficiata da errori logici o giuridici (Cass.
6.12.1995 n. 12569). Ciò significa che il convincimento del giudice di merito deve essere adeguatamente motivato;
e, cioè, ne- cessario che il giudice fornisca congrue ragioni del procedimento logico attraverso il quale è pervenuto a ritenere proporzionata una certa misura del risarcimen- to, indicando gli elementi а tal fine utilizzati;
non è, eperaltro, tenuto ad una dimostrazione minuziosa particolareggiata, bastando che mostri di avere consi- acquisiti al processo derato tutti i dati di fatto MA (Cass. 11.2.1987 n. 1499). Ora, nella specie, la corte territoriale ha fornito congrua e corretta motivazione allorquando ha affermato che "la somma liquidata dal tribunale a titolo di danno morale, rapportata alla lievissima entità dei fatti- reato ed ai conseguenti limitati pregiudizi fisici e morali appare sotto il profilo equitativo ade- guata e proporzionata”. Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te alle spesein£ 127.300 oltre onorari liquidati in lire 1.000.000. 6 Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della di Cassazione il Terza Sezione Civile della Corte 23.11.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL RESIDENTE АрлHupel quilion Вчино omante IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì - 9 APR. 2001 hoooo IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista 290000 Ell AGENZIA DE ENTRATE ROMA Registrate in data Serie alr26731 149.77 (eu oCENTO 7