Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2007, n. 17265
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Sentenza 20 marzo 2007

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In materia di ultrattività della norma penale che comporta la punibilità delle condotte di utilizzo di apparecchi per il gioco automatico tenute anteriormente alla depenalizzazione conseguente alla modifica all'art. 110 TULPS da parte della legge finanziaria 2006 (art. 1, commi 543 e 547 L. 23 dicembre 2005, n. 266), è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma per contrasto con l'art. 10 della Costituzione in relazione alle disposizioni sull'applicazione della legge posteriore più favorevole contenute nell'art. 15 del Patto internazionale per i diritti civili e politici concluso a New York il 16 dicembre 1966, posto che questa disposizione già faceva parte del nostro ordinamento giuridico attraverso le previsioni dell'art. 2 cod.pen. e che tale ultima disposizione, avente forza di legge ordinaria, può essere derogata da altra norma ordinaria che operi per i processi in corso e non incida sulla certezza dei rapporti giuridici. (In motivazione la Corte ha fatto riferimento a plurime decisioni della Corte costituzionale, dalle ordinanze nn. 108 e 150 del 2002 e dalla sentenza n. 376 del 2001, riferite all'art. 3 Cost., alle decisioni n. 153 del 1987 e 323 del 1989 riferite all'art. 10 della Costituzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2007, n. 17265
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17265
    Data del deposito : 20 marzo 2007

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