Sentenza 18 luglio 2012
Massime • 1
In materia di richiesta di rinvio a giudizio, qualora questa sia stata ritualmente presentata dal pubblico ministero presso la cancelleria del giudice, non costituisce causa di nullità l'omesso precedente deposito della stessa nella segreteria del pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/07/2012, n. 39407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39407 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 18/07/2012
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 2030
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO LO - Consigliere - N. 44883/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA LO, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza dell'8/03/2011 della Corte d'appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'8 marzo 2011 la Corte d'appello di Bologna confermava la condanna di BA LO alla pena di giustizia per i reato di bancarotta fraudolenta documentale nella sua qualità di amministratore della Trento Confezioni s.r.l. dichiarata fallita il 28 gennaio 1993.
2. Avverso la sentenza ricorre il difensore dell'imputato articolando sei motivi.
2.1 Con il primo motivo eccepisce la nullità assoluta dell'atto di esercizio dell'azione penale in quanto la richiesta di rinvio a giudizio non sarebbe mai stata depositata dal pubblico ministero presso la propria segreteria, ma direttamente e soltanto nella cancelleria del giudice.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce invece la nullità della notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio d'appello in quanto effettuata ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis presso il difensore e non già al domicilio dichiarato dal
BA.
2.3 Con il terzo motivo si lamenta il difetto di correlazione tra il fatto imputato e quello ritenuto in sentenza, in quanto la Corte territoriale avrebbe sostanzialmente ritenuto la responsabilità dell'imputato, quale amministratore solo formale della fallita, in relazione all'omessa vigilanza sulla tenuta delle scritture a fronte di una contestazione che lo vedeva autore diretto delle manomissioni contabili.
2.4 Con il quarto motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art.40 c.p., comma 2 e vizi di motivazionali della sentenza in ordine alla ritenuta effettività causale della condotta omissiva dell'imputato, tenuta nella sua qualità di amministratore solo di diritto della fallita, nella consumazione delle frodi contabili imputabili all'amministratore di fatto.
2.5 Con il quinto motivo si lamenta violazione dell'art. 43 c.p. e L. Fall., art. 216, nonché analoghi vizi motivazionali del provvedimento impugnato in merito alla ritenuta sussistenza del dolo tipico della bancarotta fraudolenta documentale anziché dell'elemento soggettivo proprio della meno grave figura di reato prevista dall'art. 217 della citata Legge.
2.6 Con il sesto ed ultimo motivo si eccepiscono infine violazione della legge penale ed ulteriori vizi motivazionali in relazione alla negazione delle attenuanti generiche, rilevandosi in proposito come i precedenti penali dell'imputato sarebbero in realtà risalenti e il suo comportamento processuale positivamente valutabile ai fini della concessione delle suddette attenuanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 - Il ricorso è infondato e per certi versi inammissibile e deve dunque essere rigettato. In particolare infondata è la questione sollevata dal ricorrente con il primo motivo. Sul punto va innanzi tutto ricordato che la formale presentazione della richiesta di rinvio a giudizio avviene, ai sensi dell'art. 416 c.p.p., mediante il deposito dell'atto nella cancelleria del giudice competente a riceverla ed è dunque in tale momento e non in quello del deposito della richiesta nella segreteria del pubblico ministero che l'ha redatta che l'azione penale viene esercitata (Sez. 3 n. 3000 del 3 ottobre 2000, p.m. in proc. Fantasia, rv 217953). Peraltro il ricorrente eccepisce che l'omesso previo deposito nella segreteria del pubblico ministero determinerebbe, sostanzialmente, la stessa inesistenza della richiesta o comunque la sua inefficacia, in quanto mai formalmente uscita dalla sfera personale di colui che l'ha formata. Conseguentemente dovrebbe dedursi che nel caso di specie l'azione penale non sarebbe mai stata validamente esercitata, il che costituirebbe una nullità assoluta ed insanabile in grado di riverberarsi sulla stabilità dell'intero processo e delle due sentenze di condanna pronunziate nel corso del suo svolgimento.
1.1 In proposito questa Corte ha costantemente affermato, argomentando dall'art. 128 c.p.p., il condivisibile principio per cui gli effetti giuridici dell'atto del giudice o del pubblico ministero non si producono nei momento in cui il magistrato lo compila materialmente, bensì in quello in cui lo stesso viene depositato, atteso che attraverso il deposito l'autore dell'atto si libera del provvedimento affidandolo all'ausiliario - cancelliere o segretario - che lo completa con la attestazione dell'avvenuto adempimento. Ne risulta un sistema processuale e organizzativo in cui gli ausiliari dei magistrati svolgono la funzione di imprimere il sigillo dell'autenticità agli atti del giudice o del pubblico ministero, sottraendoli alla disponibilità interna dell'ufficio che li ha emessi, e conferendo ad essi rilevanza esterna intersoggettiva;
così che solo con l'intervento dell'ausiliario l'atto giudiziario perfeziona la sua capacità di produrre effetti sulle situazioni giuridiche soggettive degli interessati (ex multis Sez. 3 n. 2939 del 26 settembre 2000, Fossi, rv 217988). Ed è sostanzialmente a questo principio che si richiama il motivo di ricorso, atteso che non può dubitarsi della sua applicabilità anche alla richiesta di rinvio a giudizio, atto attraverso cui il pubblico ministero esercita l'azione penale e al quale l'ordinamento assegna la produzione di effetti tipici.
1.2 Cionondimeno va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare - in modo altrettanto consolidato e condivisibile - che, qualora non si sia provveduto al rituale deposito dell'atto nella cancelleria o nella segreteria, quest'ultimo comunque assume rilevanza esterna quando si verificano eventi processuali attestanti in altro modo la sua fuoruscita dalla sfera interna dell'ufficio che l'ha sottoscritto (Sez. 3 n. 2939 del 26 settembre 2000, Fossi, cit., in motivazione). E nello stesso senso si è ad esempio affermato che in assenza di data certa di un provvedimento non assunto in udienza dal giudice, per mancanza dell'attestazione di cancelleria al momento del deposito, può aversi riguardo ad altre formalità del pari fidefacienti contenute in atti connessi senza che venga meno l'efficacia del provvedimento (Sez. 2 n. 35979 del 21 maggio 2009, Pretolani, rv 245872: nella fattispecie,
relativa a provvedimento di convalida di sequestro privo di certificazione di deposito da parte dell'ausiliario, la Corte ha ribadito che la mancanza di attestazione poteva essere surrogata, ai fini della certezza che il provvedimento era stato emesso nel termine stabilito, dalla firma dell'impiegato amministrativo sulla missiva di trasmissione alla polizia giudiziaria). O ancora che il decreto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, emesso in via di urgenza dal pubblico ministero, non è affetto da nullità, e meno ancora può dirsi inesistente, se manca della sottoscrizione dell'ausiliario attestante il deposito presso la segreteria, sempre che risulti da altri elementi del pari fidefacenti, e quindi anche dalle formalità di ricezione presso l'ente gestore dei servizi di telefonia, il momento in cui esso ha assunto rilevanza esterna (Sez. 2 n. 31221 del 8 giugno 2006, Ubaldini, rv 234685).
1.3 In definitiva deve ribadirsi che, quando la rilevanza esterna dell'atto può essere desunta aliunde, la mancanza della sottoscrizione dell'ausiliario o di diversa attestazione del deposito "interno" dello stesso costituiscono una mera irregolarità che non rifluisce sulla validità dell'atto medesimo e non gli impedisce di produrre i suoi effetti tipici, salvo eventualmente influire sul momento a partire dal quale tali effetti per l'appunto di producono, il quale va identificato con quello in cui è avvenuto il fatto processuale idoneo a determinare la rilevanza esterna, ferma l'irrilevanza in tal senso della data apposta in calce al medesimo dal magistrato che l'ha redatto.
1.4 Nel caso di specie, dunque, atteso che la richiesta di rinvio a giudizio è stata ritualmente presentata presso la cancelleria del giudice - adempimento che assume indiscutibilmente carattere fidefaciente dell'acquisita rilevanza esterna dell'atto in questione -, l'omesso precedente deposito della stessa nella segreteria del pubblico ministero deve considerarsi ininfluente e non costituisce inadempimento idoneo a travolgere l'intero svolgimento processuale come invece auspicato dal ricorrente.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Dagli atti risulta infatti che l'eccezione concernente la notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio d'appello al difensore anziché presso il domicilio dichiarato dallo stesso è stata ritualmente sollevata all'udienza del 1 ottobre 2010 e che la Corte d'appello l'ha accolta, disponendo la rinnovazione della notifica al suddetto domicilio e il rinvio alla successiva udienza dell'8 marzo 2011, nel corso della quale, accertata la regolarità della nuova notifica, è stata dichiarata la contumacia dell'imputato non comparso senza che la difesa, pur chiamata ad interloquire sul punto, nulla opponesse. La censura del ricorrente è dunque destituita di qualsiasi fondamento e il motivo di ricorso, come accennato, risulta pertanto inammissibile.
3. Il terzo e quarto motivo, la cui logica connessione ne consente la trattazione unitaria, sono parimenti inammissibili in quanto manifestamente infondati. La Corte territoriale - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - ha espressamente escluso che il BA rivestisse solo formalmente la qualifica di amministratore della fallita, esponendo in maniera adeguata e logica le ragioni per cui deve ritenersi che egli si sia invece personalmente ingerito, coerentemente alla carica assunta, nella gestione della Trento Confezioni s.r.l..
Il provvedimento impugnato ha altresì ammesso che all'imputato si sia affiancato anche il LA in qualità di amministratore di fatto, ma per l'appunto precisando che tale circostanza non ha compromesso l'effettività del ruolo svolto in seno alla società dal BA. E solo in tale ottica i giudici d'appello hanno voluto sottolineare che comunque quest'ultimo, anche qualora volesse ritenersi che avesse agito come mera "testa di legno", non sarebbe andato esente dagli obblighi discendenti dalla sua carica in tema di tenuta e conservazione della contabilità.
3.1 In tal modo la Corte territoriale non ha affermato la responsabilità dell'imputato per l'omessa vigilanza sulla tenuta della contabilità da parte dell'amministratore di fatto, bensì ha ritenuto che egli abbia personalmente e direttamente violato i sopra menzionati obblighi, in quanto, si ribadisce, personalmente e non solo formalmente coinvolto nella gestione della fallita. Pertanto il lamentato difetto di correlazione tra imputazione e sentenza non sussiste, mentre alcuna lacuna motivazionale è rilevabile nel provvedimento impugnato in ordine alla mancata dimostrazione della rilevanza causale della presunta omissione evocata dal ricorrente, le cui censure sul punto si fondano invero su premesse erronee tanto in fatto che in diritto.
3.2 Per un verso, come illustrato, i giudici bolognesi non hanno relegato il ruolo del BA a quello di mero amministratore formale;
per l'altro il ricorrente confonde la dinamica dei rapporti tra amministratore di diritto ed amministratore di fatto nella prospettiva della bancarotta fraudolenta patrimoniale, con quella relativa alla fattispecie per cui è intervenuta condanna. Infatti, con riguardo alla bancarotta documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, anche in presenza di un amministratore di fatto, può comunque ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita, atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, mentre non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesi della bancarotta per distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto (Sez. 5 n. 19049 del 19 febbraio 2010, Succi, rv 247251). Pertanto solo in quest'ultima ipotesi la responsabilità dell'amministratore di diritto che non sia stato autore degli atti di diminuzione del patrimonio della fallita può essere configurata solo ricorrendo alla clausola di cui all'art. 40 cpv. c.p., mentre, con riguardo alla bancarotta documentale, il ricorso a tale schema imputativo non è altrettanto necessario. Conseguentemente, avendo la Corte territoriale ritenuto che il BA abbia scientemente e direttamente violato gli obblighi contabili gravanti sulla sua carica, è manifestamente infondata la censura del ricorrente relativa alla mancata dimostrazione della rilevanza causale dell'omessa vigilanza sull'operato dell'amministratore di fatto, invero non solo mai contestata, ma nemmeno mai presa in considerazione dai giudici d'appello.
4. Anche il quinto motivo è inammissibile, attesa la genericità delle doglianze avanzate dal ricorrente che peraltro sostanzialmente deduce questioni di merito, sollecitando una rivisitazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha considerato, sostenendo la sua valutazione con motivazione coerente ai dati probatori richiamati e immune da vizi logici. Il provvedimento impugnato infatti riconosce in capo al BA l'elemento soggettivo tipico della bancarotta fraudolenta non già sulla base di un generico interesse ad "imbrogliare le carte" - come sostenuto dal ricorrente -, bensì in ragione dello specifico interesse palesato dall'imputato a rendere non trasparente la gestione della fallita attraverso la contaminazione della stessa con la società formalmente guidata dal LA.
5. Parimenti inammissibile risulta il sesto ed ultimo motivo, atteso che la conferma della negazione delle attenuanti generiche è stata supportata dalla Corte territoriale con adeguata e logica motivazione, cui il ricorrente ha opposto solo una generica confutazione tesa ad ottenere una improponibile rivalutazione del merito della decisione assunta nel provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2012