Cass. pen., sez. V, sentenza 18/07/2012, n. 39407
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Sentenza 18 luglio 2012

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In materia di richiesta di rinvio a giudizio, qualora questa sia stata ritualmente presentata dal pubblico ministero presso la cancelleria del giudice, non costituisce causa di nullità l'omesso precedente deposito della stessa nella segreteria del pubblico ministero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/07/2012, n. 39407
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39407
    Data del deposito : 18 luglio 2012

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