Sentenza 17 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2004, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MA UA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE NEGRO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 96/00 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 18/07/00 - R.G.N. 674/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/03 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo del ricorso e terzo accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18 ottobre 2000 il Tribunale di Brindisi, riformando la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro il primo aprile 1999, condannava l'Inps a corrispondere a SI UA la pensione di inabilità dal primo dicembre 1996 (data dell'accertamento peritale), oltre interessi e rivalutazione monetaria sui ratei scaduti;
affermava il Tribunale che non poteva essere condiviso il parere espresso dal consulente nominato in primo grado, che aveva riconosciuto all'assicurato una residua capacità lavorativa del 10/20%, e quindi la possibilità di svolgere attività sedentarie;
rilevava infatti il Tribunale che non si comprende come un anziano operaio saldatore, affetto da epatite cronica post virale moderatamente attiva e poliradicoloneurite cronica infiammatoria potesse trovare collocazione sul mercato di lavoro in occupazioni sedentarie confacenti con le sue attitudini.
Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo.
Resiste il SI con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Inps denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 legge 222/84 e dell'art. 16 sesto comma della legge 412/91, nonché difetto di motivazione, per avere il Tribunale disatteso il parere espresso dal CTU nominato in primo grado che aveva escluso l'esistenza della totale inabilità; il Tribunale non avrebbe tenuto conto che la riduzione della capacità lavorativa ai fini della pensione di inabilità è quella generica e non quella specifica;
il Tribunale avrebbe errato altresì nel far decorrere la prestazione dalla data della visita peritale, senza invece accertare con precisione la data di insorgenza dello stato invalidante. Il Tribunale avrebbe errato ancora nel riconoscere il cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi e di far decorrere gli interessi legali dalla medesima data, e non già dopo il decorso del 120 giorni.
Il ricorso merita accoglimento, giacché il Tribunale ha in primo luogo disatteso immotivatamente le conclusioni del CTU nominato in primo grado sulla possibilità da parte del SI di espletare ancora attività sedentaria, come quelle di guardiano e di usciere, così violando l'art. 2 della legge 222/84 che per il diritto a pensione di inabilità richiede "l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa". Ha errato altresì nel far decorre la prestazione dalla data della perizia, che pure aveva escluso la sussistenza dei requisiti di legge, senza compiere ulteriori indagini sull'epoca di superamento della soglia invalidante, secondo i principi più volte enunziati da questa Corte (cfr. Cass. 2955 del primo marzo 2001).
L'accoglimento della prima parte del motivo determina l'assorbimento delle ulteriori censure su decorrenza e cumulo degli accessori. Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro Giudice che si designa nella Corte d'appello di Bari, la quale provvedere anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2004