Sentenza 2 luglio 2003
Massime • 1
Nel procedimento di prevenzione l'udienza in camera di consiglio per l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di p.s., della quale va dato avviso alle parti e ai difensori con almeno dieci giorni di anticipo, si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, ma non del proposto, il quale può chiedere di essere sentito personalmente e, se detenuto o internato in luogo posto fuori del circondario del tribunale competente, è sentito prima del giorno dell'udienza stessa dal magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui si trova, a meno che il giudice della prevenzione non ne disponga la traduzione. Ne discende che, non essendo tale audizione necessitata, ma subordinata a una specifica richiesta del proposto, la facoltà di ottenerla va esercitata con tempestività in modo da consentire l'esame del magistrato di sorveglianza prima dell'udienza. Pertanto, qualora il proposto dichiari di non voler presenziare ad essa e chieda di voler essere sentito dal magistrato di sorveglianza, ove quest'ultimo rigetti la richiesta perché intempestiva, correttamente il tribunale dispone che l'udienza sia comunque tenuta, senza che ciò comporti alcuna nullità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2003, n. 36779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36779 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Renato Acquarone Presidente
1. Dott. Raffaele Leonasi Consigliere
2. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere
3. Dott. Saverio Felice Mannino Consigliere
4. Dott. Carlo Di Casola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GN EL, nato il [...] a [...];
avverso il decreto della Corte d'Appello di Bologna 28 settembre 2001 n. 1, con il quale, a conferma del decreto del Tribunale di Bologna 30 marzo 2001, è stato sottoposto alla sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Bologna per due anni.
Letta la requisitoria del P.G., il quale ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
Sentita la relazione svolta dal Cons. S.F. Mannino.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Avverso il decreto della Corte d'Appello di Bologna 28 settembre 2001 n.
1 - con il quale, a conferma del decreto del Tribunale di Bologna 30 marzo 2001, è stato sottoposto alla sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Bologna per due anni - EL GN tramite il suo difensore ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Nullità del provvedimento applicativo per mancato intervento dell'interessato all'udienza ovvero mancata sua audizione da parte del giudice di sorveglianza;
2. Nullità del provvedimento applicativo per violazione del principio d'immutabilità del giudice chiamato collegialmente a decidere.
L'impugnazione è inammissibile.
Con ciascuno dei due motivi il ricorrente ripropone censure già prese in esame e respinte dal Giudice d'Appello.
Riguardo alla questione posta col primo motivo si osserva che in forza del rinvio, contenuto nel sesto comma dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, agli artt. 636 e 637 del codice abrogato e,
quindi, agli artt. 678 e 666 del codice di procedura penale in vigore, il procedimento di prevenzione è regolato dalle norme che disciplinano il procedimento di sorveglianza e, quindi, il procedimento di esecuzione (Cass., Sez. I, 18 marzo 1997 n. 2242, ric. Dell'Arte; Sez. V, 25 ottobre 1993 n. 3311, ric. Ascione e altri).
L'art. 666 cod. proc. pen., al quale l'art. 678 rimanda, stabilisce che l'udienza in camera di consiglio, della quale dev'essere dato avviso alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima, si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, non quindi del proposto, il quale può chiedere di essere sentito personalmente e, se detenuto o internato fuori dalla circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza, a meno che il giudice non ne disponga la traduzione.
La non necessità della partecipazione del proposto all'udienza in camera di consiglio qualifica del pari come non necessaria la sua audizione nel luogo di detenzione da parte del magistrato di sorveglianza, che ha valore sostitutivo dell'intervento diretto in udienza e ne è parte integrante, restando perciò soggetta alla medesima disciplina (Cass., Sez. VI, 25 giugno 1999 n. 2417, ric. Labarbera). Ne deriva che la richiesta di audizione del proposto si configura come una mera facoltà, che dev'essere esercitata con tempestività tale da consentire che l'esame del magistrato di sorveglianza sia eseguito prima dell'udienza. Pertanto, qualora il proposto dichiari di non voler presenziare all'udienza e di voler essere sentito dal magistrato di sorveglianza, ove tale richiesta sia rigettata da quest'ultimo perché intempestiva, correttamente il giudice dispone che l'udienza sia comunque tenuta, senza che perciò si verifichi alcuna nullità.
Nel caso di specie la Corte di merito ha rilevato che l'GN, del quale era stata già ordinata la traduzione, aveva rinunciato solo il giorno prima dell'udienza a presenziare in camera di consiglio, chiedendo di essere sentito dal Magistrato di Sorveglianza, per cui quest'ultimo il giorno successivo non aveva potuto che constatare l'intempestività della richiesta. Pertanto appare esatta la decisione di rigetto dell'eccezione di nullità proposta con i motivi di appello.
Pertanto il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Per quanto riguarda il secondo motivo si osserva che la sentenza impugnata ha già precisato come, in seguito al rinvio a nuovo ruolo per acquisizione documentale, il procedimento sia stato rifissato e trattato e definito in unica udienza dal medesimo collegio, ed ha quindi disatteso la relativa eccezione di nullità.
Anche questo motivo di ricorso, pur esso acriticamente riproposto mediante semplice richiamo al corrispondente motivo d'appello già rigettato, risulta inficiato da manifesta infondatezza.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 500,00 (cinquecento) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 SETTEMBRE 2003.