Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2003, n. 36779
CASS
Sentenza 2 luglio 2003

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Nel procedimento di prevenzione l'udienza in camera di consiglio per l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di p.s., della quale va dato avviso alle parti e ai difensori con almeno dieci giorni di anticipo, si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, ma non del proposto, il quale può chiedere di essere sentito personalmente e, se detenuto o internato in luogo posto fuori del circondario del tribunale competente, è sentito prima del giorno dell'udienza stessa dal magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui si trova, a meno che il giudice della prevenzione non ne disponga la traduzione. Ne discende che, non essendo tale audizione necessitata, ma subordinata a una specifica richiesta del proposto, la facoltà di ottenerla va esercitata con tempestività in modo da consentire l'esame del magistrato di sorveglianza prima dell'udienza. Pertanto, qualora il proposto dichiari di non voler presenziare ad essa e chieda di voler essere sentito dal magistrato di sorveglianza, ove quest'ultimo rigetti la richiesta perché intempestiva, correttamente il tribunale dispone che l'udienza sia comunque tenuta, senza che ciò comporti alcuna nullità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2003, n. 36779
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36779
    Data del deposito : 2 luglio 2003

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