Sentenza 5 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/02/2004, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - rel. Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EZ RL in proprio e quale titolare dell'omonima ditta, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell'avvocato COSTANTINO TESSAROLO, difeso dall'avvocato LUCIO STRAZZIARI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI OM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELE MERCATI 38, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MANDARA, che lo difende unitamente all'avvocato CLAUDIO DI BIASE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
NI LI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 704/99 del Giudice di pace di BOLOGNA emessa il 27/4/99, depositata il 13/05/99; RG. 1282/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/03 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ZI AR, premesso di aver eseguito lavori di pavimentazione in un immobile di RU MA e che del prezzo, pattuito in lire 7.649, 320, aveva ricevuto solo lire 3.500.000, conveniva il debitore innanzi al giudice di pace di Bologna, per sentirlo condannare al pagamento della differenza di lire 4.149.320.
Il convenuto riconosceva di essere debitore dell'attore di sole lire 625.250 e analoghe conclusioni formulava la moglie IN IA, intervenuta volontariamente in adesione alle difese del marito. Con sentenza del 13 maggio 1999, il giudicante condannava il RU a pagare all'attore la somma, determinata in via equitativa, di lire 1.500.000, comprensiva degli interessi.
Per la cassazione ricorre, sulla base di tre motivi, l'ZI. Resiste con controricorso il RU.
Non ha svolto difese la IN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, denunciando la violazione dell'art. 174 C.p.c. (art. 360 n. 4 C.p.c.), il ricorrente sostiene che la sostituzione del giudice nel corso dell'istruzione ha fatto svanire la possibilità di una conciliazione giudiziale, tentata dal primo giudice sulla base di un importo conveniente (lire 3.700.000), poi disatteso dal secondo in sede di decisione.
Col secondo mezzo, denunciando insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 C.p.c.), lamenta l'immotivato diniego di una consulenza tecnica, unico mezzo istruttorio attendibile al fine di ottenere una corretta quantificazione del dovuto, che, atteso il valore della controversia, non poteva essere determinato in via equitativa.
Col terzo mezzo, infine, denunciando insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 C.p.c.), impugna l'esiguità del residuo corrispettivo, liquidato con criteri soggettivi e incomprensibili. All'esame dei motivi è preliminare il rilievo dell'inammissibilità del ricorso.
È prevista dalla legge, per il giudice di pace, una competenza generale per valore, "per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinque milioni, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice" (art. 7 1^ comma C.p.c.); una competenza per materia, ma col limite di valore di trenta milioni, "per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti" (art. 7 2^ comma); e infine una competenza per materia senza limite di valore, per le cause indicate nel 3 comma numeri 1, 2 e 3 del medesimo art.
7. Detti importi, dopo l'introduzione, dal 1^ gennaio 2002, della moneta unica europea, ammontano rispettivamente a euro 2.582,28 e 15.493,71. A norma poi dell'art. 113 2^ comma C.p.c., "il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni" (pari a euro 1.032,91, elevati a euro 1.100,00 dalla legge 7 aprile 2003 n. 63). Ed infine, ai sensi dell'art. 339 u.c.C.p.c., "sono (...) inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità".
Dette sentenze sono quindi ricorribili per Cassazione in quanto pronunziate in unico grado (art. 360 1^ comma c.p.c.). Le norme da ultimo richiamate individuano il regime delle impugnazioni avverso le sentenze del giudice di pace in funzione del valore della domanda proposta, con la conseguenza che la relativa decisione è ricorribile per Cassazione se la domanda non eccede lire due milioni (convertite in euro come sopra), mentre è appellabile se è di valore superiore.
La dizione dell'art. 339 u.c., che definisce inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, dev'essere insomma interpretata, in base al combinato disposto di questa disposizione con l'art. 113 2^ comma C.p.c., come equivalente all'altra secondo cui sono inappellabili le sentenze del predetto giudice rese su domande il cui valore non eccede lire due milioni:
non è il contenuto concreto della decisione a determinare il mezzo d'impugnazione proponibile, ma il valore della domanda proposta (Cass. S.U. 20 novembre 1999 n. 803). Per l'individuazione delle cause che, a norma dell'art. 113 2^ comma C.p.c., devono essere decise dal giudice di pace secondo equità, il valore deve poi determinarsi applicando per analogia le regole formulate per la determinazione del valore della causa ai fini della competenza negli artt. 10 e segg. C.p.c. (Cass. 3 marzo 1999 n. 1789). Orbene, nella fattispecie, l'ZI chiese la condanna del RU al pagamento di lire 4.149.320, oltre agli accessori, così superando (art. 10 1^ comma C.p.c.) di gran lunga la soglia per l'applicazione necessaria del giudizio equitativo;
e pertanto, come giustamente eccepisce il resistente, il ricorso è inammissibile, dacché la sentenza in esame, pronunciata in una causa di valore eccedente i due milioni, era appellabile e non ricorribile.
Le spese di questo giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 100,00, oltre a euro 500,00 per onorario. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2004