Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2000, n. 3000
CASS
Sentenza 3 ottobre 2000

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In tema di deposito della richiesta di rinvio a giudizio,la norma di cui al primo comma dell'art 416 cod. proc. pen. va intesa nel senso che il momento nel quale può ritenersi formalmente avvenuta la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio è esclusivamente quello in cui tale richiesta viene depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice e non quello del deposito presso la segreteria dell'ufficio del PM. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento del Gip che aveva dichiarato la nullità, per violazione dell'art.416 cod. proc. pen., della richiesta di rinvio a giudizio depositata nella cancelleria del giudice dopo l'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 ma depositata presso la segreteria del PM prima della citata modifica legislativa, in quanto non era stata preceduta dall'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2000, n. 3000
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3000
    Data del deposito : 3 ottobre 2000

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