Sentenza 3 ottobre 2000
Massime • 1
In tema di deposito della richiesta di rinvio a giudizio,la norma di cui al primo comma dell'art 416 cod. proc. pen. va intesa nel senso che il momento nel quale può ritenersi formalmente avvenuta la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio è esclusivamente quello in cui tale richiesta viene depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice e non quello del deposito presso la segreteria dell'ufficio del PM. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento del Gip che aveva dichiarato la nullità, per violazione dell'art.416 cod. proc. pen., della richiesta di rinvio a giudizio depositata nella cancelleria del giudice dopo l'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 ma depositata presso la segreteria del PM prima della citata modifica legislativa, in quanto non era stata preceduta dall'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2000, n. 3000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3000 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. ALFONSO MALINCONICO Presidente del 03/10/2000
2. Dott. ALDO RIZZO Consigliere SENTENZA
3. Dott. ALDO GRASSO Consigliere N. 3000
4. Dott. ALFREDO TERESI Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. AMEDEO FRANCO Consigliere N. 14695/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma;
avverso l'ordinanza emessa il 13 marzo 2000 dal giudice del tribunale di Roma nel procedimento nei confronti di FA AN;
nella udienza in camera di consiglio in data 3 ottobre 2000;
sentita la relazione fatta dal consigliere prof. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del pubblico ministero con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso;
Svolgimento del processo
Il giudice del tribunale di Gorizia, con ordinanza del 13 marzo 2000, dichiarò la nullità della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di FA AN e dispose la restituzione degli atti al pubblico ministero. Osservò il giudice per le indagini preliminari che la richiesta doveva ritenersi nulla in quanto, pur essendo stata depositata nella cancelleria del giudice il 24 gennaio 2000, successivamente all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 416 cod. proc. pen. e dell'art. 415 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, non era stata preceduta dall'avviso previsto dal detto art. 415 bis a pena di nullità.
Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Gorizia propone ricorso per cassazione deducendo l'abnormità dell'ordinanza impugnata. Osserva che la richiesta di rinvio a giudizio doveva intendersi perfezionata il 20 dicembre 1999, data in cui era stata depositata presso la segreteria della procura della Repubblica, ed a quella data non vigeva alcuna norma che sancisse la nullità della richiesta in assenza dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., introdotto solo con la legge 479/99, entrata in vigore il 2
gennaio 2000. Quindi, in base al principio del tempus regit actum, l'ordinanza impugnata è abnorme perché ha dichiarato una nullità non prevista al momento della redazione della richiesta di rinvio a giudizio e comunque una nullità che non è stata eccepita dalla parte interessata nel contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art.491 cod. proc. pen..
Motivi della decisione
Il Procuratore Generale, con la sua requisitoria scritta, ha osservato quanto segue:
"Va premesso che, nella specie, il GIP ha ritenuto la nullità per violazione dell'art. 416 cod. proc. pen. (come novellato dalla legge 479/99) in quanto la richiesta di rinvio a giudizio, depositata in cancelleria successivamente all'entrata in vigore della stessa legge, non risultava preceduta dall'avviso introdotto da quest'ultima normativa con la formulazione dell'art. 415 bis cod. proc. pen.. In tali condizioni, pertanto, la deduzione di "abnormità" sollevata dal ricorrente non sussiste, dato che, ai sensi dell'art.416, primo comma, cod. proc. pen., "la richiesta di rinvio a giudizio
è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice" ed è a tale momento, quindi, che (contrariamente all'opinione del ricorrente che invoca, invece, il momento del deposito della richiesta presso la segreteria del proprio ufficio) deve farsi riferimento per stabilire quando si siano realizzate le condizioni per ritenerne formalmente avvenuta la presentazione. Un argomento, in tal senso, si ricava dalla legge n. 234/97 la quale, introducendo la previsione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio ove non preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375 cod. proc. pen., ha, nel suo art. 3, escluso che la nuova previsione si applicasse "ai procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore, è già stata depositata richiesta di rinvio a giudizio". È logico inferirne, quindi, che il legislatore ha inteso fare riferimento al momento del deposito della richiesta di rinvio a giudizio presso la cancelleria del giudice, e ciò risulta ancor meglio ove si consideri che, nel (diverso) caso della emissione del decreto di citazione a giudizio, lo stesso art. 3 della 234/97 ha fatto riferimento, invece, al momento della emissione per escludere dall'operatività della previsione di nullità da essa introdotta i procedimenti penali nei quali tale emissione si fosse già verificata.
Orbene proprio la rilevata diversità tra emissione del decreto di citazione a giudizio e deposito della richiesta di rinvio a giudizio, non rende puntuale il riferimento fatto dal ricorrente alla giurisprudenza di questa Corte Suprema, che risulta "ritagliata" sulla ipotesi della "emissione" del decreto di citazione. Per l'anzidetto, esulando nella specie la dedotta abnormità, il ricorso va dichiarato inammissibile".
La Corte aderisce integralmente alle osservazioni del Procuratore Generale, qui testualmente trascritte, e ritiene di doverle fare interamente proprie.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 3 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2000