Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/01/2004, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - rel. Consigliere -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE (già denominato MINISTERO delle FINANZE), in persona del Ministro pro tempore, legalmente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo difende ope legis;
- ricorrente -
contro il Comune di IV (per conto dell' Azienda Municipalizzata ASEM ), in persona del Sindaco pro tempore NF ER, elettivamente domiciliato in Roma al Lungotevere Flaminio 46 presso lo studio del Dr. Gian Marco Grez in una con l'avv. Paolo MACCHIA che lo difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 63/34/97 depositata il 16 febbraio 1998 dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana. - udita la relazione svolta nella Pubblica udienza del 21 marzo 2003 dal Cons. Dr. Michele D' ALONZO;
- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. NARDI Vincenzo, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di IV (per conto dell' Azienda Municipalizzata ASEM ) il 9 marzo 1999 (depositato il 29 marzo 1999) il Ministero delle Finanze, in base ad un unico complesso motivo chiedeva, "con l'adozione delle consequenziali statuizioni di legge anche in ordine alle spese", di cassare la sentenza n. 63/34/97 depositata il 16 febbraio 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva rigettato l'appello proposto dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato avverso la sentenza (n. 133/02/95) del giorno 11 aprile 1995 con la quale la Commissione Tributaria di primo grado di IV aveva accolto il ricorso avanzato dal Comune avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza, rivolta alla Direzione Regionale delle Entrate della Toscana (sezione distaccata di IV), di "rimborso di ritenute operate dall'amministrazione ... sugli interessi maturati sulle giacenze in conto corrente bancario, per gli anni 1992 e 1993 ..., sostenendo la illegittimità della tassazione operata ex art. 26, quarto comma, D.P.R. 600/73, stante la mancanza di soggettività
passiva disposta dall'art. 88 del TUIR (D.P.R. 917/86)". Nel controricorso notificato il 12 aprile 1999 (depositato il 15 aprile 199), il Comune intimato chiedeva di rigettare l'avverso ricorso e di condannare il Ministero alle spese del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana - dopo avere esposto che l'appello dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato era fondato sull'assunto che alla controversia dovesse essere applicato l'art. 26, quarto comma, D.P.R. 600/73 in quanto, "associando la locuzione 'in ogni altro caso'" contenuta nella norma "ai casi di esclusione dell'ambito soggettivo di applicazione delle imposte sui redditi", la ritenuta ivi prevista era applicabile proprio nella parte in cui si riferiva all'"ipotesi marginale delineata" di tal che le "ritenute su interessi attivi bancari conseguiti da soggetti quali i Comuni e le Aziende municipalizzate" dovevano intendersi operate "a titolo di imposta" -, in dichiarata "conformità ai recenti insegnamenti della Corte di Cassazione", ha ritenuto ("non può che riconoscere") che "le aziende municipalizzate si identificano con l'ente territoriale di appartenenza" per cui deve escludersi la "soggettivizzazione passiva dell'azienda ai fini IRPEG ai sensi dell'art. 88 TUIR 917/86" e, quindi, che "l'art. 26 del D.P.R. 600/73 nella parte in cui stabilisce che "le ritenute sono applicate a titolo di imposta nei confronti dei soggetti esenti IRPEG e in ogni altro caso" intenda riferirsi ad ipotesi di soggettivizzazione passiva ai fini IRPEF-IRPEG" con la conseguenza che "la locuzione 'in ogni altro caso' non sia una ipotesi residuale generale, ma si riferisca proprio alle ipotesi di soggettivizzazione passiva e non alle ipotesi di esclusione di tale soggettivizzazione prevista dall'art. 88 TUIR citato".
2. Con l'unico complesso motivo di gravame il Ministero - ricordato che "la controversia ... riguarda il problema se, per effetto della disposizione contenuta nell'art. 88 del D.P.R. n. 917 del 1986, i Comuni siano meno soggetti alle ritenute sugli interessi dei depositi di conto corrente ad essi intestati (bancari o postali)" - lamenta, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., "violazione e falsa applicazione dell'art. 26 D.P.R. n. 600/73, anche riguardo all'art. 88 TUIR n. 917 del 1986" nonché "motivazione omessa su punti decisivi" adducendo che dalla formulazione letterale dell'art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (la quale, a giudizio del ricorrente,
fa riferimento "in generale" ai "soggetti esenti") discende che "sono sottoposti a ritenute alla fonte a titolo di imposta sugli interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali nonché di obbligazioni e titoli similari tutti i soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, a prescindere dal fatto che la norma agevolativa sottragga al tributo l'ente in sè e per sè considerato o ricolleghi l'esenzione anche alla sussistenza di determinate condizioni" in quanto detto articolo (intitolato "Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale"), al quarto comma, ultima parte, testualmente dispone che "nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni altro caso le ritenute sono applicate a titolo di imposta" per cui, in applicazione di tale norma, "proprio per i soggetti esclusi dall'IRPEG le ritenute alla fonte sugli interessi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali sono applicate a titolo di imposta definitiva e non di acconto", esaurendo l'obbligazione tributaria e rappresentando "una imposizione autonoma e sostituiva che prescinde dalla circostanza che gli enti di cui si parla siano o meno esenti dall'imposta sul reddito". Secondo il ricorrente, quindi, "la fondatezza delle argomentazioni suesposte trova ulteriore conferma nel fatto che la decisione impugnata, nella sua motivazione, omette completamente di considerare il chiaro disposto del ... citato art. 26 quarto comma del D.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento alle statuizioni dell'art. 88 del TU n.
917 del 1986" pur costituendo esso art. 26 "norma speciale che disciplina lo specifico problema del regime applicabile agli interessi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali intestati ai Comuni".
3. La censura, esaminata alla luce della "interpretazione autentica" dettata dall'art. 14 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, deve essere accolta perché fondata.
L'art. 14 detto, infatti, ha previsto testualmente che "la disposizione di cui all'articolo 26, comma 4^, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600,
riguardante l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche".
La norma - come già chiarito da questa Corte (Cass., 5^, 22 marzo 2000 n. 3423; id., 1^, 1^ settembre 1999 n. 9202; id., 1^, 20 maggio 1999, n. 4904) il cui pensiero va riconfermato perché non si ravvisano ne' sono state addotte argomentazioni logiche e giuridiche idonee a contrastarlo -, diversamente da quanto sostenuto dal Comune di IV nel proprio controricorso ("ci pare che la disposizione dell'art. 14 ... abbia portata innovativa" in quanto "snatura del tutto la portata originaria dell'art. 26 che era finalizzato esclusivamente a definire le modalità applicative di un' imposta una volta definiti altrove i soggetti cui la stessa doveva applicarsi"), ha effettivamente natura e valore di interpretazione autentica della indicata norma interpretata, con conseguente sua applicabilità alla fattispecie, in quanto richiama esplicitamente una norma (il quarto comma dell'art. 24) già presente nell'ordinamento giuridico e stabilisce come la stessa debba essere intesa, ovverosia manifesta la volontà del legislatore di assegnarle un determinato significato vincolante, prendendo diretta posizione sulla relativa problematica quale quella oggetto della presente controversia.
4. La sentenza impugnata, pertanto, perché ha dato alla norma una interpretazione diversa da quella poi chiarita dal legislatore, deve essere cassata ma, in applicazione dell'art. 384, primo comma, c.p.c. senza rinvio perché questa Corte può decidere la causa nel merito in quanto la stessa non necessita di "ulteriori accertamenti di fatto": il ricorso (introduttivo del giudizio in primo grado) - con il quale il Comune ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso delle ritenute fiscali operate "sugli interessi relativi a conti correnti, maturati per gli anni 1992 e 1993" presentata il 14 giugno 1994 -, infatti, deve essere respinto essendosi innanzi accertata la legittimità del diniego stesso in quanto, come chiarito dall'art. 14 detto, la ritenuta operata "si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche" e, pertanto, pure nei confronti dei Comuni, costituendo la stessa un'imposizione di tipo autonomo e sostitutivo.
5. Le spese processuali dell'intero giudizio vanno compensate integralmente tra le parti ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso di primo grado del Comune di IV;
compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004