Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2025, n. 37718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37718 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
37718-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
in caso di diffusione del presente provvedimento enettere le generalità e gian dati identificativi, norma dell'art. 52 dige. 196/03 in quanto disposto d'uificio Da richiesta di parte imposto dalla leage
Composta da
RI IC DR UD RI EN MELE MICHELE CUOCO PIERANGELO CIRILLO
ha pronunciato la seguente
Presidente-
- Relatore -
SENTENZA
Sent. n. sez. 900/2025 UP - 10/07/2025 R.G.N. 16149/2025
sul ricorso proposto da:
FO UA nato a [...] il [...]
AO CE - AO ON, partiane von ricorrent
avverso la sentenza del 05/12/2024 della Corte d'appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ONetta Ciccarelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 5 dicembre 2024, la Corte d'appello di Bologna, confermando la decisione del Tribunale di Modena, ha ritenuto QU NF responsabile dei reati di violenza privata (capo 1), minaccia aggravata dall'uso dell'arma (capo 2) e tentate lesioni aggravate (capo 3) dal medesimo commessi ai danni di CE AO e ON AO, condannandolo alla pena di giustizia.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione prospettando tre motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di lesioni gravi tentate. Secondo il ricorrente il reato di lesioni gravi e gravissime non sarebbe configurabile nella forma del tentativo, in quanto, in mancanza del dato concernente le caratteristiche delle lesioni, non sarebbe possibile individuare la tipologia delle stesse. Inoltre, nel valutare la prevedibilità degli eventi di cui all'art. 583 cod. pen., la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto di quanto emerso dalle dichiarazioni del teste Piluso, che aveva affermato che l'urto contro l'auto delle persone offese da parte dell'imputato non era stato forte;
neppure era stato accertato se l'imputato avesse piena padronanza del veicolo né che la sua volontà fosse consapevolmente diretta ad investire le persone offese.
2.2. Il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione alla affermata responsabilità per la contravvenzione di cui all'art. 4, 1. n. 110 del 1975, contestata al capo 2), essendosi la Corte territoriale limitata, con motivazione apparente, a rigettare la spiegazione fornita dal ricorrente.
2.3. Il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti della provocazione e del concorso del fatto doloso delle persone offese nei reati commessi dall'imputato, nonché delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
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Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito specificate.
2. Il primo motivo è infondato.
Esso ripropone la medesima censura già svolta con l'atto di appello, senza confrontarsi in alcun modo con la argomentata valutazione operata dalla Corte territoriale, la quale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte regolatrice, secondo la quale la figura del delitto circostanziato tentato è configurabile anche in relazione alle ipotesi aggravate in cui la circostanza non si sia interamente realizzata solo per fattori estranei alla volontà dell'agente ma risulti dalle modalità del fatto che si sarebbe realizzata nel più grave esito
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preordinato (Sez. 5, n. 6460 del 14/10/2015, dep. 2016, [...], Rv. 266418-01, la quale ha affermato tale principio in una fattispecie in cui l'imputato è stato condannato per il reato di maltrattamenti e tentate lesioni gravissime nei confronti della moglie, alla quale durante l'azione delittuosa diceva «ti rovino la faccia così non ti guarda più nessuno», facendo uso di un taglierino per unghie. In senso analogo con riguardo alla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità si è espressa Sez. 2, 17424 del 03/03/2015, Verde Rv. 263369 -01). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha precisato la valenza decisiva assunta dalle modalità del fatto che, avuto riguardo alla reiterazione del tentativo di investimento delle persone offese perpetrato dall'imputato per ben tre volte, all'utilizzo di un'autovettura in uno spazio ristretto e con manovre improvvise e veloci, alla pronuncia della frase «vi uccido» rivolta alle persone offese, sono state correttamente valutate come idonee a manifestare la volontà del NF di colpire i fratelli AO e qualificare il fatto in termini di tentativo non portato a compimento, nel più grave esito preordinato, solo per circostanze estranee alla volontà dell'agente. La Corte territoriale ha altresì specificato che, ai fini di tale valutazione, ha considerato determinanti le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, che hanno dato conferma oggettiva delle modalità della condotta, in tal modo facendo assumere un ruolo recessivo alle dichiarazioni testimoniali indicate dal ricorrente.
3. Il secondo motivo, concernente la contravvenzione di cui all'art. 4, I. n. 110 del 1975, è infondato. Il porto in luogo pubblico di oggetti che, pur potendo servire occasionalmente all'offesa, abbiano una diversa destinazione come strumenti di lavoro, è legittimo se si pone in rapporto di causalità con l'attività lavorativa (Sez. 1, n. 3114 del 24/10/2011, dep. 2012, [...], Rv. 251824-01). Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e adeguata, ha escluso che la presenza di un'accetta nell'autovettura del ricorrente, di notte e fuori dal contesto lavorativo, potesse essere giustificato con la sola circostanza che l'imputato svolgesse l'attività di muratore, senza che fosse indicata un'esigenza di specifico utilizzo.
4. Il terzo motivo, concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti invocate, è infondato.
4.1. Con riguardo all'attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen., la giurisprudenza di legittimità ha affermato che ai fini della integrazione del "fatto ingiusto altrui", è necessario che esso rivesta carattere di ingiustizia obiettiva,
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intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non valutate con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale (Sez. 5, n. 23031 del 03/03/2021, [...], Rv. 281377-01) Si è inoltre precisato che l'attenuante in parola non può essere invocata. quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato a sua volta determinato da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di provocazioni reciproche (Sez. 1, n. 21899 del 27/02/2024, [...], Rv. 286420-01). Nel caso in esame, i giudici di appello hanno messo in rilievo il fatto che la condotta di una delle persone offese, che era entrata nell'auto dell'imputato per prelevare chiavi e documenti, era stata determinata dal comportamento aggressivo del NF che, in precedenza e per primo, aveva minacciato i due fratelli con un'accetta. Alla medesima conclusione si deve pervenire con riguardo all'aggressione antecedentemente posta in essere dalle persone offese, atteso che tale condotta costituiva la reazione di costoro alle violente percosse inferte dal NF alla donna che era con lui e a difesa della quale i fratelli AO erano intervenuti.
4.2. La censura concernente il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 5, cod. pen. è infondata. L'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 7570 del 22/04/1999, [...]; Sez. 1, n. 13764 del 11/03/2008, [...]; Sez. 1, n. 29938 del 14/07/2010, [...]; Sez. 1, n. 14802 del 07/03/2012, [...]), che il collegio condivide e ribadisce, è fermo nel ritenere che la circostanza attenuante prevista dal n. 5 dell'art. 62 cod. pen. è configurabile quando la condotta della persona offesa non soltanto si inserisce nella serie causale di produzione dell'evento, ma si collega anche sul piano della causalità psicologica a quella del soggetto attivo: non è, quindi, sufficiente che la persona offesa abbia contribuito, con la sua condotta, alla causazione dell'evento, ma è necessario, sul piano psicologico, che l'offeso abbia voluto lo stesso evento avuto di mira dall'agente. D'altro canto, l'attenuante, nel richiedere la sussistenza del fatto doloso della persona offesa, rinvia, per la definizione della nozione di dolo, al precedente art. 43 e presuppone, quindi, che la persona offesa preveda e voglia l'evento dannoso come conseguenza della propria cooperazione attiva o passiva al fatto delittuoso dell'agente (Sez. 2, n. 25915 del 02/03/2018, [...], Rv. 272945- 01). Anche di recente questa Corte ha ribadito tale interpretazione in tema di truffa, affermando che non ricorre la circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa quando l'evento illecito perseguito dalla vittima non
coincida, né dal punto di vista materiale, né tantomeno psicologico, con quello costitutivo del delitto di truffa ed abbia rappresentato soltanto occasione o pretesto della condotta dell'agente (Sez. 2, n. 15587 del 12/03/2021, [...], Rv. 281119 -01; conf., Sez. 2, n. 1781/1983, [...], Rv. 162871-01). Correttamente conformandosi a tale interpretazione, la Corte d'appello ha escluso, nel caso in esame, la configurabilità della circostanza attenuante in oggetto, osservando che il comportamento delle persone offese non era risultato in alcun modo connotato dalla volontà di concorrere a determinare lo stesso evento prodotto dalla condotta ascritta all'imputato, ma è stato semmai occasione o pretesto del comportamento dell'agente, e comunque diretto ad altra finalità antigiuridica rispetto a quella perseguita dal ricorrente.
4.3. Infine, la censura con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata. Vale al riguardo il principio secondo cui il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione delle attenuanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...], Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [...], Rv. 265826- 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, [...], Rv. 259899). A tale principio la Corte di merito risulta essersi attenuta, avendo negato il beneficio in ragione della persistenza della condotta e della gravità della stessa, elementi non illogicamente valutati, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. Deve infine essere disposto - ai sensi dell'art 52 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusione del presente provvedimento - l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così è deciso, 10/07/2025
Il Consigliere estensore Maria Elena Mele
Il Presidente Maria Vessichelli Well
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CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA
19 NOV 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise
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