Sentenza 11 gennaio 2007
Massime • 1
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 cod. proc. pen.) relativa ad un reato procedibile a querela, presupponendo che non ricorra una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione se dagli atti risulti in modo inequivoco la mancata proposizione della querela, resa palesa dal rifiuto opposto dalla persona offesa agli inquirenti di formalizzare la denuncia proposta verbalmente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/01/2007, n. 4120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4120 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 11/01/2007
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 47
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 33634/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO GM, nata il [...] a [...]. Ceca);
avverso la sentenza del Tribunale di Perugia 21 novembre 2005 n. 11448;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S.F. MANNINO;
letta la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 21 novembre 2005 n. 11448 il Tribunale di Perugia applicava su richiesta a GM IC per il reato previsto dagli artt. 81, 110 e 393 c.p., commesso in Magione e Passignano sul Trasimeno il 20 ottobre e 19 novembre 1999, con le attenuanti generiche equivalenti e la continuazione, la pena concordata col P.M. di sei mesi di reclusione con la sospensione condizionale. Avverso la predetta sentenza la IC ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- Violazione o erronea applicazione dell'art. 120 c.p., art. 393 c.p., commi 1 e 3, artt. 336 e 337 c.p. in relazione agli artt. 129 e
444 c.p.p. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, perché l'imputata avrebbe dovuto essere prosciolta per difetto di querela.
L'applicazione della pena su richiesta si fonda su un accordo tra l'imputato e il P.M., accordo che costituisce un negozio giuridico processuale recettizio, il quale, pervenuto a conoscenza dell'altra parte e una volta che questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quando il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento (v., per tutte, Cass., Sez. 3^, 27 gennaio 1998 n. 4199, ric. P.M. in proc. Anghileri) e perciò nè all'imputato e neppure al P.M. è consentito rimettere in discussione i termini della pattuizione (Cass., Sez. 1, 25 gennaio 1997 n. 6898, ric. Milanese). Conseguenza dell'assetto strutturale del procedimento speciale è che la sentenza non contiene un vero e proprio giudizio e l'intervento del giudice per il controllo della legittimità dell'accordo intervenuto fra le parti risponde a una funzione di garanzia di carattere ordinamentale, volta ad assicurare che il patteggiamento non diventi un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni in violazione dell'art. 112 Cost., il quale esclude la facoltatività dell'azione penale (cfr, Cass., Sez. 3^, 15 aprile 1991 n. 4271, Pulzone;
Id., 11 dicembre 1992, Greco).
Pertanto il giudice ha solo funzione di controllo del rispetto delle regole del procedimento, per cui si limita a prendere atto dell'accordo stesso e della richiesta congiunta delle parti, dandovi esecuzione con una motivazione che non contiene un accertamento e una valutazione dei fatti ma piuttosto un resoconto del controllo di legalità da lui eseguito, mediante l'identificazione del fatto, qual è delineato nell'imputazione, e la verifica della correttezza della qualificazione giuridica di esso, dell'inesistenza delle cause di non punibilità indicate nell'art. 129 c.p.p. e della legittimità e della congruità della pena patteggiata, nel rispetto dell'art. 27 Cost. (Cass., Sez. 1^, 21 gennaio 1998 n. 6548, ric. Padalino;
Cass.,
Sez. 6^ 11 dicembre 2003 - 17 febbraio 2004 n. 6510, P.G. in proc. Rossi).
Ne discende che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento prevista dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità di cui all'art. 129 succitato (Cass., Sez. 3, 18 giugno 1999 n. 2309, ric. Bonacchi G e altro) come nel caso che dagli atti risulti in modo inequivoco la mancata proposizione della querela, resa palese dal rifiuto opposto dalla parte offesa agli inquirenti anche solo di formalizzare la denuncia proposta verbalmente. Nella specie, il Giudice, dato atto che la fattispecie appariva correttamente qualificata sotto il profilo giuridico, come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, non ha rilevato l'insussistenza della condizione di procedibilità per difetto della querela, risultante dal persistente rifiuto della parte offesa di formalizzare la sua denuncia (v. verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Magione (Umbria) in data 5 novembre 1999, nel quale si attesta che sia il verbalizzante che il difensore della parte offesa l'avevano sollecitata inutilmente a formalizzare la denuncia, ricevendone un rifiuto e la richiesta di procedere agli accertamenti di polizia giudiziaria sulla base di quanto egli aveva dichiarato informalmente), che in applicazione dell'art. 129 c.p.p. che non consentiva di dar corso all'accordo sull'applicazione della pena.
L'evidenza del difetto di querela conduce all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché perché l'azione penale non avrebbe potuto essere esercitata per difetto di querela.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non avrebbe potuto essere esercitata per difetto di querela. Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2007