Sentenza 11 dicembre 2003
Massime • 1
Al giudice investito del patteggiamento intercorso tra le parti è demandato di procedere "ex officio" alla verifica, in termini non meramente formali, della correttezza della qualificazione giuridica del fatto. All'esito di tale verifica, quando ritenga di dover pervenire ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, non potendo modificare d'ufficio l'imputazione, deve respingere la richiesta e procedere con rito ordinario (Fattispecie in cui la Corte, su ricorso del Procuratore Generale, ha annullato senza rinvio, disponendo trasmettersi gli atti al P.M., la sentenza del Tribunale pronunziata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. con riferimento ad un fatto qualificato erroneamente nel reato di cui all'art. 340 cod. pen., da inquadrarsi invece nella figura di cui all'art. 328 cod. pen., essendo stato contestato all'imputato, responsabile del Reparto di Ecografia di un Ospedale, di aver omesso indebitamente di eseguire esami diagnostici affidati al suo reparto).
Commentario • 1
- 1. Applicazione della pena concordata e diversa qualificazione del fattoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 luglio 2022
In tema di applicazione della pena concordata, cosa accade quando il giudice ritenga di pervenire a diversa qualificazione giuridica del fatto Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento applicava, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine ai reati di cui agli artt. 3, l. 146/2006 e 416 cod. per). (capo unico), 110 e 624, 625 n. 2, 61 n. 5 e 61-bis cod. pen. (capi a e b), 110, 648, 61-bis cod. pen. (capo e), concesse le attenuanti generiche, per alcuni degli imputati, la pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 600 di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2003, n. 6510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6510 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 11/12/2003
1. Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 2016
3. Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 03424/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte di Appello di Trieste;
avverso la sentenza del 19.12.2001 del Tribunale di Trieste in composizione monocratica, emessa ex art. 444 c.p.p. nei confronti di:
RO MA;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO;
Letta la requisitoria del P.G. presso questa Corte che ha concluso per : Annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione atti al giudice a quo per l'ulteriore corso;
OSSERVA
Avverso la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Trieste in data 19.12.2001, con la quale, su conforme richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., era stata applicata a RO IO la pena di giorni quaranta di reclusione, sostituiti con L.
3.000.000 di multa, da pagarsi in dieci rate mensili di L. 300.000 ciascuna, in ordine al reato di cui agli artt. 81 e 340 c.p., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, interrotto o comunque turbato la regolarità di un servizio pubblico in quanto, in qualità di responsabile della Sezione di Ecografia n. 13 - Unità Operativa Ist. Radiologia - presso l'Ospedale di Cattinara, ometteva ingiustificatamente e ripetutamente di eseguire gli esami affidati alla Sezione da lui diretta e quelli che, comunque, avrebbe dovuto compiere quando ed in quanto assegnati all'effettuazione di TAC e di Prestazioni di radiologia di Pronto Soccorso, con immediati disagi per i pazienti e per i colleghi costretti a svolgere la sua attività in sua vece, oltre che ai loro normali compiti, in Trieste nell'autunno e dal 9.01.2001, PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte di Appello di Trieste ha proposto ricorso per
Cassazione, deducendo, a motivi del gravame, l'inosservanza dell'art. 444 co. 2^ c.p.p. per omesso controllo della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, da inquadrarsi nella figura di cui all'art. 328 c.p., ipotesi più grave rispetto a quella contestata ex art. 340 c.p., di natura residuale e sussistente solo fuori dei casi previsti da particolari disposizioni di legge. Il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, come esplicitamente richiede il co. 2^ dell'art. 444 c.p.p., è demandato al giudice la verifica, tra l'altro, della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, procedendo ex officio a tale verifica, in termini non meramente formali (limitata cioè alla correttezza solo estrinseca dell'imputazione), ma anche sostanziale e specifica, vale a dire alla fattispecie concreta, quale emerge dagli atti, sicché, quando ragionevolmente va disegnata una diversa qualificazione giuridica del fatto, il giudice, non potendo modificare l'imputazione d'ufficio in tali termini, stante la natura di procedimento speciale in tema di c.d. "patteggiamento", deve respingere la richiesta e procedere con rito ordinario (cfr. in termini, Cass. pen. Sez. 5^, 30/3/99, Tavagnacco - RV 213185). Va precisato che, nella specie, trattasi di diversa "qualificazione" giuridica del fatto e non già di fatto diverso da quello contestato, posto che, nella stessa inequivoca portata letterale e sostanziale dell'imputazione contestata all'imputato, si attribuisce a quest'ultimo la qualifica di incaricato di pubblico servizio, quale responsabile della Sez. di Ecografia U.O. Ist. radiologia dello Ospedale di Cattinara, con un comportamento che si è risolto in indebito rifiuto di un atto del suo ufficio che, come puntualizzato in detta imputazione, per evidenti ragioni attinenti la sanità, deve essere compiuto senza ritardo. Di qui l'evidente connotazione del fatto sub art. 328 c.p. e non già quale art. 340 c.p., figura del tutto residuale che si propone "fuori dai casi" preveduti da particolari disposizioni di legge e ad opera di "chiunque", sicché, com'è nella specie, il più grave reato di cui all'art. 328 cit. è assorbente rispetto alla minore ipotesi, come qualificata in atti. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste per nuovo giudizio.
P.Q.M.
ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata e DISPONE trasmettersi gli atti al Tribunale di Trieste per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004