Sentenza 18 novembre 2004
Massime • 1
L'atto di citazione a giudizio nel procedimento penale avanti al giudice di pace non deve contenere, a pena di nullità, le informazioni prescritte dall'art. 369-bis cod. proc. pen., dato che tale norma, pure in sé applicabile nel procedimento in questione, riguarda solo l'attività del P.M. ed il caso che si compia un atto cui il difensore ha diritto di assistere, o che si spedisca invito a presentarsi per rendere interrogatorio, restando così estranea alla disciplina della citazione contenuta nell'art. 20 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/11/2004, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 18/11/2004
Dott. DE GRAZIA Benito Roberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - N. 1592
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 20811/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA RO, n. in Trento il 22.09.1943;
avverso la sentenza del Tribunale di Trento, in composizione monocratica, in datali dicembre 2002.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Non comparso il difensore del ricorrente;
OSSERVA
1. L'11 dicembre 2002 il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, confermava la sentenza in data 28 giugno 2002 del Giudice di pace di Trento, con la quale RO FA era stato condannato alla pena della permanenza domiciliare presso il proprio domicilio per la durata di trenta giorni, per imputazione di cui all'art. 186 C.d.S., (fatto del 3 febbraio 2002).
2.0 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, denunziando.
a) vizi di violazione di legge, in riferimento all'art. 420-ter c.p.p., e di motivazione. Premesso che all'udienza dell'11 dicembre
2002 (nella quale venne messa la sentenza impugnata) era stato prodotto "un certificato di degenza" dell'imputato, illegittimamente - assume il ricorrente - il Tribunale non aveva riconosciuto il legittimo impedimento dell'imputato medesimo a comparire ed aveva disatteso la richiesta di rinvio a nuova udienza;
b) il vizio di violazione di legge, in riferimento agli artt. 369-bis c.p.p. e 2, 1 e, D. Lgs.vo n. 274/2000. Illegittimamente - assume il ricorrente - la sentenza impugnata aveva ritenuto che nel "microsistema punitivo di pace" non sarebbe applicabile l'art. 369- bis c.p.p.; dovendo, al contrario, ritenersi la applicabilità di tale norma - giacché "le esigenze di semplificazione non possono comprimere irragionevolmente il diritto di difesa dell'imputato" ed alla stregua del disposto di cui all'art.
2.1 D. Lgs.vo n. 274/2000 - nella specie nella comunicazione del P.M. non erano contenute alcune indicazioni, cioè "l'informazione dell'obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore di ufficio e l'avvertimento che in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata, l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato";
c) vizi di violazione di legge, in relazione all'art. 415-bis c.p.p., e di motivazione, per avere la sentenza impugnata illegittimamente ritenuto la inapplicabilità al procedimento davanti al giudice di pace della succitata norma del codice di rito.
2.1 Il ricorrente ha prodotto, per mezzo del difensore, una memoria difensiva, con allegata documentazione, afferente il primo motivo di ricorso.
3.0 Il primo motivo di doglianza è infondato.
Il giudice del merito, invero, non ha ritenuto il legittimo impedimento a comparire dell'imputato ed ha disatteso la conseguente istanza di rinvio, rilevando (come richiama lo stesso ricorrente) che trattavasi "di certificato estremamente generico, che nulla dice in ordine all'impossibilità assoluta a presenziare, e tenuto conto anche della non tempestività di esso". Tale divisamente si appalesa immune dalle proposte censure: posto, difatti, che l'art. 420-ter 1 evoca la "assoluta impossibilità a comparire...", non illogicamente il giudice del merito ha ritenuto che tale condizione non fosse affatto evincibile dalle certificazione medica prodotta, attestante solo, in data 9.12.2002, che il ricorrente era "degente presso l'Ospedale Villa Rosa per il ciclo di cure fisiche da 08.12.2002", e perciò, in effetti, del tutto generica in riferimento a quelle condizioni normativamente richieste, anche in riferimento al perdurare dell'asserito impedimento alla data dell'udienza; ed il ricorrente medesimo riconosce che "il giudice del merito non ha alcun obbligo di disporre accertamenti fiscali...". Assumendo ora il ricorrente che egli fosse degente per ictus cerebrale, dal quale era stato colpito il 7 dicembre precedente, e che a quella data si trovava "ancora degente in ospedale con la parte sinistra del corpo paralizzata", producendo solo con la memoria difensiva documentazione al riguardo, rappresenta inammissibilmente solo ora, in sede di legittimità, circostanze di fatto, in riferimento al dedotto impedimento, che avrebbero dovuto essere, invece, rappresentate al giudice del merito, per la sua imprescindibile valutazione in quella sede di merito. Invero, il disposto degli artt. 610, 611, 1 e, ultima parte, e 613 del vigente c.p.p., diversamente ed innovativamente formulato rispetto all'art. 533 del previgente codice di rito, non consente la presentazione in sede di giudizio di legittimità di documenti nuovi, che la parte non ha tempestivamente prodotto davanti al giudice del merito (salvo che si tratti di documentazione acquisibile successivamente alla pronuncia di merito, o nell'ipotesi di cui all'art. 27 disp. att. c.p.p), vieppiù se investano questioni di merito.
3.1 Infondato è anche il secondo motivo di doglianza. Può convenirsi, infatti, con il ricorrente che l'art. 369-bis c.p.p. sia, in effetti, applicabile anche ai procedimenti di competenza del giudice di pace. Richiamata l'attività che, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs.vo n. 274/2000, può svolgere il P.M. o, su sua autorizzazione, la polizia giudiziaria, non appare esservi valida ragione per escludere la applicabilità di quella norma, nei casi normativamente previsti, per il generale disposto dell'art.
2.1 di tale testo normativo, per il quale "nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale...".
E però, l'art. 369-bis c.p.p. è inserito nel titolo quinto del libro quinto del codice di rito, che riguarda l'attività del pubblico ministero, e postula, a pena di nullità, l'espletamento delle formalità ivi indicate "al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi a rendere l'interrogatorio". Le indicazioni date da tale norma sono, perciò, necessarie solo quando debba essere compiuto un atto cui il difensore abbia il diritto di assistere, e riguardano, quindi, un provvedimento - l'informazione sul diritto di difesa - che attiene ad una articolazione del procedimento solo eventuale (Cass., Sez. 6^, n. 1239/2004), dovendosi, peraltro, escludere la necessità di tale informazione (come di quella di cui all'art. 369 c.p.p.) ove esista già la nomina di un difensore di fiducia (Cass., Sez. 6^, n. 44022/2001). Nella specie, il ricorrente non deduce che atti di tal genere siano stati compiuti, ne', a fortiori, li indica. Dall'esame degli atti qui rimessi - consentito al giudice di legittimità deducendosi il vizio di violazione di legge - è dato riscontrare solo un "verbale di identificazione di persona, di elezione di domicilio e nomina del difensore di fiducia", da parte di agente di p.g. del Corpo di Polizia Municipale, ed in tale atto è anche la esplicita nomina del difensore di fiducia, da parte dell'indagato, nella persona dell'avv. Stefano Ravelli.
Per il resto, nei procedimenti davanti al giudice di pace, la citazione a giudizio è disciplinata dall'art. 20 D. Lgs.vo n. 274/2000, ed essa è nulla, ai sensi del sesto comma di tale norma,
solo nei casi in cui l'imputato non sia identificato in modo certo, ovvero manchi o sia insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c), d) ed e) (quest'ultima disposizione, in particolare, prevede "l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito da un difensore di ufficio"; analogamente dispone l'art. 552.1, lett. e), per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica), e nella specie, l'atto di citazione a giudizio non si appalesa inficiato da siffatte nullità, ne' il ricorrente espressamente lo deduce.
3.2 Infondato, infine, è anche il terzo ed ultimo motivo di ricorso. È consolidato principio espresso da questa Suprema Corte, difatti, che nei procedimenti di competenza del giudice di pace non si applica la disposizione di cui all'art. 415-bis c.p.p, non conciliabile ne' con la speditezza del procedimento delineata dal legislatore, ne' con le previsioni contenute negli artt. 15 e 20, lett. f), D. Lgs.vo n. 274/2000 (Cass., Sez. 4^ n. 46529/2003; id., Sez. 2^, n. 49181/2003;
id., Sez. 4^. n. 45420/2003).
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2005