Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/11/2004, n. 1271
CASS
Sentenza 18 novembre 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'atto di citazione a giudizio nel procedimento penale avanti al giudice di pace non deve contenere, a pena di nullità, le informazioni prescritte dall'art. 369-bis cod. proc. pen., dato che tale norma, pure in sé applicabile nel procedimento in questione, riguarda solo l'attività del P.M. ed il caso che si compia un atto cui il difensore ha diritto di assistere, o che si spedisca invito a presentarsi per rendere interrogatorio, restando così estranea alla disciplina della citazione contenuta nell'art. 20 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/11/2004, n. 1271
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1271
    Data del deposito : 18 novembre 2004

    Testo completo