Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2004, n. 1239
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Sentenza 23 gennaio 2004

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L'art. 25, quarto comma, della legge della Regione Calabria 22 settembre 1998, n. 10, riconosce al proprietario di capi di bestiame uccisi da animali protetti, o da cani randagi o inselvatichiti, il risarcimento del danno subito, prevedendo un procedimento amministrativo di accertamento del fatto dannoso, concluso il quale con esito favorevole all'interessato l'assessorato all'agricoltura provvede alla liquidazione del danno stesso ed al relativo pagamento. Detta normativa, assicurando una tutela risarcitoria per equivalente, configura in capo all'agricoltore danneggiato una situazione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo (senza che la tutela di detta situazione possa essere condizionata dalle limitazioni dei mezzi finanziari dell'ente territoriale), con conseguente giurisdizione, piena e sostitutiva, del giudice ordinario in ordine alle relative controversie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2004, n. 1239
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1239
    Data del deposito : 23 gennaio 2004

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