Sentenza 23 gennaio 2004
Massime • 1
L'art. 25, quarto comma, della legge della Regione Calabria 22 settembre 1998, n. 10, riconosce al proprietario di capi di bestiame uccisi da animali protetti, o da cani randagi o inselvatichiti, il risarcimento del danno subito, prevedendo un procedimento amministrativo di accertamento del fatto dannoso, concluso il quale con esito favorevole all'interessato l'assessorato all'agricoltura provvede alla liquidazione del danno stesso ed al relativo pagamento. Detta normativa, assicurando una tutela risarcitoria per equivalente, configura in capo all'agricoltore danneggiato una situazione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo (senza che la tutela di detta situazione possa essere condizionata dalle limitazioni dei mezzi finanziari dell'ente territoriale), con conseguente giurisdizione, piena e sostitutiva, del giudice ordinario in ordine alle relative controversie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2004, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PESCOLI Mario - Primo Presidente f.f. -
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente di sezione -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE CALABRIA in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 50 presso la Sede della Regione stessa, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI MONTERA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IC LE NI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 207, presso lo studio legale SCATENA-GAGLIARDI, rappresentato e difeso dagli avvocati ALFONSO BRUNETTI, FRANCESCO CAPUTO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 302/01 del Giudice di pace di CATANZARO, depositata il 09/04/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/03 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, giurisdizione dell'a.g.o..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. RD PI, con atto di citazione del 19 dicembre 2000, ha convenuto in giudizio davanti al giudice di pace di Catanzaro la Regione Calabria, chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 340.000, a titolo di risarcimento danni subiti per la morte di due capre di sua proprietà, sbranate da lupi.
La Regione si è costituita in giudizio ed ha resistito alla domanda.
2. La domanda è stata accolta con sentenza del 9 aprile 2001 e la Regione è stata condannata al pagamento di quanto richiesto. Il giudice di pace ha ritenuto che, nella specie, ricorrevano i presupposti indicati nelle leggi della regione Calabria n. 281 del 1991 e n. 10 del 1998.
3. Per la Cassazione della sentenza, la Regione Calabria ha proposto ricorso.
RD PI resiste con controricorso.
Il ricorso è stato assegnato alle sezioni unite, in ragione della questione di giurisdizione contenuta nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso, la Regione Calabria sostiene che, in base alla sua legislazione, agli imprenditori agricoli, che hanno subito perdite di capi di bestiame causate da animali selvatici di specie protetta, è riconosciuto un indennizzo, la cui entità è valutata discrezionalmente dall'Ente Regione.
Da questa premessa ricava che la posizione dell'agricoltore danneggiato non è di diritto soggettivo, ma d'interesse legittimo, con la conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
2. La Regione Calabria è intervenuta, più volte, per assicurare agli allevatori la riparazione dei danni subiti dal bestiame ucciso da animali protetti o da cani selvatici o inselvatichiti. Da ultimo, l'art. 25 della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 prevede un procedimento amministrativo di accertamento del danno subito, concluso il quale l'assessorato all'agricoltura provvede alla liquidazione del danno ed al pagamento relativo.
Il procedimento amministrativo inizia con la denuncia del fatto agli agenti del Corpo forestale dello Stato ed all'ufficio del veterinario competente per territorio (primo comma della norma), si svolge attraverso l'accertamento dell'evento, la descrizione dei luoghi ove esso si è verificato, la descrizione del capo di bestiame ucciso, l'attribuzione dell'evento ad animali protetti o cani randagi o inselvatichiti e la determinazione del valore del capo di bestiame ucciso. Il procedimento amministrativo si chiude con la distruzione degli animali alla presenza della Guardia forestale (secondo comma, lettere da a) ad)).
Concluso il procedimento, lo stesso articolo 25 stabilisce che l'interessato può inoltrare al Corpo forestale dello Stato domanda di risarcimento dei danni e che il Corpo forestale, nei venti giorni successivi, la rimetta, corredata di parere favorevole all'accoglimento, all'Assessorato all'agricoltura, il quale "provvedere alla relativa liquidazione e pagamento" del danno (terzo comma).
3, Non si possono nutrire dubbi in ordine alla posizione dell'agricoltore: la legge regionale gli assicura una protezione, il contenuto della quale è dato dalla tutela risarcitoria per equivalente;
egli dovrà essere indennizzato di quanto ha perduto;
In altre parole, vanta un diritto di credito a ricevere quanto gli è stato riconosciuto, secondo legge, a titolo d'indennizzo. Ne segue che l'Amministrazione non può sottrarsi all'obbligo risarcitorio, accampando la configurazione di un interesse legittimo ostativo all'accoglimento della domanda.
L'inquadramento della situazione soggettiva dell'interessato fra quelle di interesse legittimo, compiuto dalla Regione, infatti, non è corretto.
3.1. Indipendentemente dal problema della tutelabilità anche degli interessi pretensivi, già riconosciuta con la sentenza n, 500 del 1999 di queste sezioni unite, non deve sfuggire che la posizione dell'interessato, nella situazione descritta, non s'inquadra nello schema norma - potere - effetto giuridico, che non consente la tutela davanti al giudice ordinario, sebbene in quello norma - fatto - effetto giuridico, il sindacato del quale non può essere sottratto alla giurisdizione piena e sostitutiva del giudice ordinario, perché non è in discussione il modo di esercizio di un potere pubblico contemplato da una norma.
S'intende affermare che, quando la situazione data s'inquadra nel secondo schema, il giudice ordinario ben può emettere pronunce di condanna in danno dell'Ente regione: negli stessi termini, già ss. uu. 6 febbraio 2003, n. 1734.
3.2. Nella specie, il giudice di pace ha accertato, in maniera non più sindacabile, che la conclusione del procedimento amministrativo descritto dall'articolo 25 della legge regionale della Calabria n. 10 del 1998 è stata favorevole all'interessato. Ha accertato, in altre parole, l'avverarsi del fatto dannoso, il quale deve essere riparato. La liquidazione ed il pagamento di quanto richiesto, quindi, non poteva essere rifiutato;
essendo stato, invece, rifiutato, correttamente, è intervenuta la sentenza di condanna all'equivalente di quanto era stato perduto.
3.3. L'obbiezione della ricorrente che, nella legge regionale, il risarcimento è condizionato dagli accertamenti che di volta in volta sono compiuti, oltre a non essere sorretta da alcun dato normativo attuale, non può incidere sulla posizione di vantaggio assicurata. La tutela di questa posizione, infatti, non può essere condizionata dalle limitazioni dei mezzi finanziari dell'Ente territoriale, perché limitazioni di questo genere sono elementi estranei alla tutela del diritto soggettivo, non previsti dal sistema e si risolvono in una condizione di privilegio del debitore meramente soggettiva e come tale irrilevante.
Il richiamo alla legislazione statale, ad altre leggi regionali e alle decisioni di questa Corte, che nella materia avrebbero configurato la posizione del danneggiato come quella di interesse legittimo non è corretto, essendo diversi i presupposti normativi.
3.4. Infine, non regge neppure l'obbiezione dell'assenza, nella fattispecie, dell'illecito, il quale, invece, sussiste ed è dato dall'inadempimento della prestazione risarcitoria.
4. L'esame del secondo e terzo motivo del ricorso è devoluto alla cognizione della sezione semplice e, pertanto, gli atti debbono essere rimessi al Primo Presidente per detta assegnazione. Alcuna pronuncia deve essere resa sulle spese del giudizio, perché l'intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, rigetta il primo motivo del ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso alla sezione semplice in ordine alle altre doglianze.
Così deciso in Roma il 16 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004