Sentenza 26 novembre 2003
Massime • 1
Nel procedimento davanti al giudice di pace, analogamente a quanto si verifica nei procedimenti speciali previsti dal codice di rito, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 415 bis di detto codice (che prevede l'obbligo dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari), dovendosi osservare, per la citazione a giudizio dell'imputato, la disciplina dettata dall'art. 20 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, in cui l'adempimento anzidetto non è previsto. È, pertanto, da ritenere abnorme, in quanto produttiva di una indebita regressione del procedimento, l'ordinanza con la quale il giudice di pace dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio dell'imputato perché non preceduto dall'avviso di conclusione delle indagini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2003, n. 49181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49181 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Luigi VAROLA Presidente
1. Dott. Giuseppe COSENTINO Consigliere
2. Dott. Giorgio DI IORIO Consigliere
3. Dott. Maurizio MASSERA Consigliere
4. Dott. Giuliano CASUCCI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi;
contro l'ordinanza pronunciata nel procedimento a carico di:
OM CC + 1;
dal Giudice di Pace di Sinopoli all'udienza del 27/2/2003, con la quale in accoglimento dell'eccezione della difesa, ritenuta l'applicabilità dell'art. 415 bis c.p.p., disponeva la restituzione del fascicolo alla Procura della Repubblica per le comunicazioni di conclusione delle indagini;
sentita la relazione del Cons. dott. Giuliano Casacci;
viste le conclusioni del P.G., con le quali chiede di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata.
IN FATTO E IN DIRITTO
considerato che a norma dell'art. 2 del D.L.vo 28 agosto 2000 n., 274 nel procedimento dinanzi al giudice di pace si osservano le norme del codice di procedura penale, ma in quanto applicabili;
che pertanto deve trovare applicazione la regola procedurale espressamente prevista per il procedimento per i reati di competenza del giudice di pace, ove essa deroghi alla disciplina del codice, trattandosi di disciplina speciale ispirata al principio della massima semplificazione (art. 17 L. 24 novembre 1999 n. 468);
che l'art. 15 D.L.vo cit., che disciplina le modalità di chiusura delle indagini preliminari, non prevede alcun avviso da parte del pubblico ministero all'indagato della conclusione delle stesse (regola che trova la sua giustificazione nella circostanza che l'attività di indagine è normalmente compiuta dalla polizia giudiziaria che solo al suo esito informa il pubblico ministero, al quale è rimessa la formulazione dell'imputazione, salva la necessità di ulteriori indagini);
che, a conferma della correttezza della prospettata interpretazione, l'art. 20 D.L.vo cit., che regola la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace, non sanziona la mancanza dell'avviso a norma dell'art. 415 bis c.p.p., a differenza di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 552 c.p.p. che regola il decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale in composizione monocratica;
che in conseguenza è abnorme il provvedimento impugnato determinando una regressione indebita, per il compimento di attività non dovuta (cfr. Cass. S.U. 29/5/-26/7/2002 n. 28807);
che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Sino poli per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Giudice di Pace di Sinopoli per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 DICEMBRE 2003.