CASS
Sentenza 31 marzo 2023
Sentenza 31 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/03/2023, n. 13551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13551 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Di DI IO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/11/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IO Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 17 novembre 2022, alle ore 18:00, e depositata il 18 novembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento ha convalidato il provvedimento del Questore di Benevento nella parte in cui ha ordinato ad IO Di DI, per il periodo di un anno, di comparire personalmente presso gli uffici della Questura di Benevento in occasione di tutti gli incontri disputati dalla squadra di calcio del Benevento, quindici minuti dopo ( Penale Sent. Sez. 3 Num. 13551 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 21/02/2023 l'inizio del primo tempo e quindici minuti dopo l'inizio del secondo tempo, a decorrere dalla prima gara successiva alla data di notifica dell'ordinanza di convalida. A fondamento della decisione, il giudice ha osservato che IO Di DI, in data 5 novembre 2022, in occasione dell'incontro di calcio del campionato di serie B svoltosi a Benevento tra la squadra di questa città e quella del Bari, mentre assisteva alla partita dagli spalti superiori della curva sud come tifoso della squadra di "casa", dopo la rete del pareggio degli ospiti, cercando copertura tra gli striscioni posti sulla ringhiera, aveva acceso e lanciato nel terreno di gioco, precisamente davanti alla porta della squadra ospitante, un artifizio pirotecnico, dal quale fuoriusciva una fiamma, poi spostato da un calciatore, così creando un concreto pericolo per l'incolumità delle persone. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe IO Di DI, con atto a firma dell'avvocato IO Leone, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di cui all'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401. Si deduce che erroneamente il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento ha disposto la convalida della misura dell'obbligo di presentazione personale presso gli uffici della Questura di Benevento, con obbligo di presentazione in Questura per la firma per ben due volte anche quando la squadra gioca in trasferta a moltissimi km. di distanza, non considerando che, con il provvedimento impositivo del Daspo, oltre alla misura di cui all'art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989, sono state impartite al ricorrente una serie di prescrizioni accessorie particolarmente gravose, come il divieto di circolazione nelle zone circostanti gli impianti sportivi, a partire da tre ore prima dell'inizio delle partite e sino a tre ore dopo la loro conclusione. Si osserva che tali divieti, pur non costituendo oggetto del giudizio di convalida da parte del G.i.p., avrebbero dovuto essere adeguatamente apprezzati ai fini delle valutazioni sulla pericolosità del ricorrente e sull'esistenza di esigenze di natura special-preventiva (si cita Sez. 3, n. 24819 del 08/04/2016, Di Santo, Rv. 267199-01). 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata esecuzione di accertamenti tecnici per l'individuazione del ricorrente. 2 Si deduce la mancanza di prova certa circa la riconducibilità del fatto di reato alla persona del ricorrente, non potendosi trarre alcuna certezza dall'analisi dei filmati delle videocamere di sorveglianza. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo al mancato rispetto dei termini a difesa per la convalida del provvedimento questorile. Si deduce che il provvedimento emesso dal Questore di Benevento è stato illegittimamente convalidato. Si rappresenta che il decorso del termine di 48 ore tra la notifica del provvedimento del Questore all'interessato e la convalida del medesimo provvedimento da parte del G.i.p. deve essere interamente osservato per consentire al destinatario di esercitare il proprio diritto di difesa tramite il deposito di atti o memorie nel predetto arco temporale, e che il mancato rispetto di tale termine implica l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonché la perdita di efficacia del provvedimento convalidato, limitatamente alla misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione (si citano: Sez. U., n. 44273 del 27/10/2004, Labbia;
Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223-01; Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632-01). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente alle censure concernenti le modalità di applicazione della misura dell'obbligo di presentazione negli uffici di Polizia, mentre è inammissibile nel resto. 2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel terzo motivo, da esaminare in via preliminare, che contestano il mancato rispetto del termine a difesa di quarantotto ore per la convalida del provvedimento del Questore. Dagli atti risulta, e non è in alcun modo contestato nel ricorso, che il provvedimento del Questore è stato notificato all'attuale ricorrente il 15 novembre 2022, alle ore 16,30, e che l'ordinanza di convalida è stata emessa dal G.i.p. il 17 novembre 2022, ore 18,00, nonché depositata in cancelleria il 18 novembre 2022. Ne discende che è obiettivamente certo il rispetto del termine a difesa di quarantotto ore tra la notifica del provvedimento del Questore all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida da parte del G.i.p. 3 3. Manifestamente infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo, che contestano l'assenza di prova certa in ordine alla attribuibilità della condotta posta a fondamento della misura all'attuale ricorrente. Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza, l'accertamento del fatto e della sua riferibilità al destinatario della misura di cui all'art. 6 legge n. 401 del 1989 richiede una valutazione indiziaria. Come infatti precisato dalle Sezioni Unite, quando non via sia stato un accertamento con sentenza, «ove la persona interessata contesti di aver preso parte a questi fatti, il controllo di legalità del gip richied[e] l'accertamento dell'esistenza del fumus di attribuibilità delle condotte alla persona sottoposta alla misura e la riconducibilità di tali condotte alle ipotesi previste dalla norma» (Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229110-01, in motivazione;
per la espressa precisazione della sufficienza di una valutazione indiziaria cfr., di recente, Sez. 3, n. 1771 del 04/11/2020, dep. 2021, Colangelo, Rv. 280285-01). Nella specie, la condotta del ricorrente, consistita in particolare nell'accendere e lanciare un artificio pirotecnico nel terreno di gioco subito dopo il pareggio della squadra ospite, è stata accertata sulla base dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza dello stadio, della estrapolazione fotografica di immagini dagli stessi e dall'identificazione personale operata dalla polizia giudiziaria, come riportato negli atti della polizia, puntualmente richiamati dal G.i.p. Ne discende che la riferibilità della condotta costituente il presupposto del provvedimento impositivo della misura di prevenzione di cui all'art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989 all'attuale ricorrente, siccome ritenuta sulla base di precisi elementi istruttori, la cui concludenza inoltre è contestata in via del tutto generale ed assertiva, deve ritenersi affermata legittimamente. 4. Fondate, invece, sono le censure enunciate nel primo motivo, nella parte in cui contestano le modalità di applicazione della misura dell'obbligo di presentazione negli uffici di Polizia, con riguardo alle partite giocate in trasferta. L'ordinanza impugnata ha convalidato la misura dell'obbligo di presentazione presso gli uffici della Questura di Benevento per due volte per ogni incontro disputato dalla squadra di calcio del Benevento, in casa o altrove, e senza differenziare tra i diversi luoghi in cui le gare si tengono o possono tenersi. L'ordinanza motiva correttamente, sulla base di concreti elementi di fatto, in ordine alla pericolosità dell'attuale ricorrente ed alla necessità di applicare la misura dell'obbligo di presentazione negli uffici di Polizia in occasione degli incontri disputati dalla squadra di calcio del Benevento. La stessa, infatti, valorizza il fatto che l'attuale ricorrente, in occasione dell'incontro di calcio del 4 campionato di serie B svoltosi a Benevento tra la squadra di questa città e quella del Bari, mentre assisteva alla partita dagli spalti superiori della curva sud come tifoso della squadra di "casa", dopo la rete del pareggio degli ospiti, cercando copertura tra gli striscioni posti sulla ringhiera, aveva acceso e lanciato nel terreno di gioco, precisamente davanti alla porta della squadra ospitante, un artifizio pirotecnico, dal quale fuoriusciva una fiamma, poi spostato da un calciatore, così creando un concreto pericolo per l'incolumità delle persone. Non viene però spiegato per quale motivo quest'obbligo debba essere necessariamente imposto per due volte in relazione ad ogni partita disputata in trasferta dalla squadra di calcio del Benevento, indipendentemente dalla distanza tra il luogo in cui si svolge la gara e Benevento, luogo in cui deve avvenite la presentazione. E, però, la lacuna è rilevante, perché occorre evitare che la misura in questione, siccome di natura preventiva e non punitiva, si risolva in un provvedimento ingiustamente afflittivo e non necessario per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione o a causa di manifestazioni sportive. In questo senso, del resto, risulta costantemente orientata la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 52437 del 11/07/2017, Scarci, Rv. 271826-01, nonché Sez. 3, n. 17875 del 08/04/2009, Natali, Rv. 243653-01, nonché ancora Sez. 3, n. 24249 del 09/05/2007, Viola, Rv. 236908-01). 5. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alle censure concernenti le modalità di applicazione della misura dell'obbligo di presentazione negli uffici di Polizia, mentre il ricorso è inammissibile nel resto. Il Giudice del rinvio valuterà, alla luce di tutti gli elementi disponibili, se la misura dell'obbligo di presentazione per due volte per ogni partita disputata in trasferta dalla squadra di calcio del Benevento, indipendentemente dalla distanza tra il luogo in cui si svolge la gara e il luogo in cui deve avvenite la presentazione, sia necessaria per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione o a causa di manifestazioni sportive, oppure se sia necessaria, ma solo in determinate situazioni. 5
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle modalità di applicazione della misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Benevento. Così deciso in data 21/02/2023
udita la relazione svolta dal consigliere IO Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 17 novembre 2022, alle ore 18:00, e depositata il 18 novembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento ha convalidato il provvedimento del Questore di Benevento nella parte in cui ha ordinato ad IO Di DI, per il periodo di un anno, di comparire personalmente presso gli uffici della Questura di Benevento in occasione di tutti gli incontri disputati dalla squadra di calcio del Benevento, quindici minuti dopo ( Penale Sent. Sez. 3 Num. 13551 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 21/02/2023 l'inizio del primo tempo e quindici minuti dopo l'inizio del secondo tempo, a decorrere dalla prima gara successiva alla data di notifica dell'ordinanza di convalida. A fondamento della decisione, il giudice ha osservato che IO Di DI, in data 5 novembre 2022, in occasione dell'incontro di calcio del campionato di serie B svoltosi a Benevento tra la squadra di questa città e quella del Bari, mentre assisteva alla partita dagli spalti superiori della curva sud come tifoso della squadra di "casa", dopo la rete del pareggio degli ospiti, cercando copertura tra gli striscioni posti sulla ringhiera, aveva acceso e lanciato nel terreno di gioco, precisamente davanti alla porta della squadra ospitante, un artifizio pirotecnico, dal quale fuoriusciva una fiamma, poi spostato da un calciatore, così creando un concreto pericolo per l'incolumità delle persone. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe IO Di DI, con atto a firma dell'avvocato IO Leone, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di cui all'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401. Si deduce che erroneamente il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento ha disposto la convalida della misura dell'obbligo di presentazione personale presso gli uffici della Questura di Benevento, con obbligo di presentazione in Questura per la firma per ben due volte anche quando la squadra gioca in trasferta a moltissimi km. di distanza, non considerando che, con il provvedimento impositivo del Daspo, oltre alla misura di cui all'art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989, sono state impartite al ricorrente una serie di prescrizioni accessorie particolarmente gravose, come il divieto di circolazione nelle zone circostanti gli impianti sportivi, a partire da tre ore prima dell'inizio delle partite e sino a tre ore dopo la loro conclusione. Si osserva che tali divieti, pur non costituendo oggetto del giudizio di convalida da parte del G.i.p., avrebbero dovuto essere adeguatamente apprezzati ai fini delle valutazioni sulla pericolosità del ricorrente e sull'esistenza di esigenze di natura special-preventiva (si cita Sez. 3, n. 24819 del 08/04/2016, Di Santo, Rv. 267199-01). 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata esecuzione di accertamenti tecnici per l'individuazione del ricorrente. 2 Si deduce la mancanza di prova certa circa la riconducibilità del fatto di reato alla persona del ricorrente, non potendosi trarre alcuna certezza dall'analisi dei filmati delle videocamere di sorveglianza. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo al mancato rispetto dei termini a difesa per la convalida del provvedimento questorile. Si deduce che il provvedimento emesso dal Questore di Benevento è stato illegittimamente convalidato. Si rappresenta che il decorso del termine di 48 ore tra la notifica del provvedimento del Questore all'interessato e la convalida del medesimo provvedimento da parte del G.i.p. deve essere interamente osservato per consentire al destinatario di esercitare il proprio diritto di difesa tramite il deposito di atti o memorie nel predetto arco temporale, e che il mancato rispetto di tale termine implica l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonché la perdita di efficacia del provvedimento convalidato, limitatamente alla misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione (si citano: Sez. U., n. 44273 del 27/10/2004, Labbia;
Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223-01; Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632-01). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente alle censure concernenti le modalità di applicazione della misura dell'obbligo di presentazione negli uffici di Polizia, mentre è inammissibile nel resto. 2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel terzo motivo, da esaminare in via preliminare, che contestano il mancato rispetto del termine a difesa di quarantotto ore per la convalida del provvedimento del Questore. Dagli atti risulta, e non è in alcun modo contestato nel ricorso, che il provvedimento del Questore è stato notificato all'attuale ricorrente il 15 novembre 2022, alle ore 16,30, e che l'ordinanza di convalida è stata emessa dal G.i.p. il 17 novembre 2022, ore 18,00, nonché depositata in cancelleria il 18 novembre 2022. Ne discende che è obiettivamente certo il rispetto del termine a difesa di quarantotto ore tra la notifica del provvedimento del Questore all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida da parte del G.i.p. 3 3. Manifestamente infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo, che contestano l'assenza di prova certa in ordine alla attribuibilità della condotta posta a fondamento della misura all'attuale ricorrente. Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza, l'accertamento del fatto e della sua riferibilità al destinatario della misura di cui all'art. 6 legge n. 401 del 1989 richiede una valutazione indiziaria. Come infatti precisato dalle Sezioni Unite, quando non via sia stato un accertamento con sentenza, «ove la persona interessata contesti di aver preso parte a questi fatti, il controllo di legalità del gip richied[e] l'accertamento dell'esistenza del fumus di attribuibilità delle condotte alla persona sottoposta alla misura e la riconducibilità di tali condotte alle ipotesi previste dalla norma» (Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229110-01, in motivazione;
per la espressa precisazione della sufficienza di una valutazione indiziaria cfr., di recente, Sez. 3, n. 1771 del 04/11/2020, dep. 2021, Colangelo, Rv. 280285-01). Nella specie, la condotta del ricorrente, consistita in particolare nell'accendere e lanciare un artificio pirotecnico nel terreno di gioco subito dopo il pareggio della squadra ospite, è stata accertata sulla base dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza dello stadio, della estrapolazione fotografica di immagini dagli stessi e dall'identificazione personale operata dalla polizia giudiziaria, come riportato negli atti della polizia, puntualmente richiamati dal G.i.p. Ne discende che la riferibilità della condotta costituente il presupposto del provvedimento impositivo della misura di prevenzione di cui all'art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989 all'attuale ricorrente, siccome ritenuta sulla base di precisi elementi istruttori, la cui concludenza inoltre è contestata in via del tutto generale ed assertiva, deve ritenersi affermata legittimamente. 4. Fondate, invece, sono le censure enunciate nel primo motivo, nella parte in cui contestano le modalità di applicazione della misura dell'obbligo di presentazione negli uffici di Polizia, con riguardo alle partite giocate in trasferta. L'ordinanza impugnata ha convalidato la misura dell'obbligo di presentazione presso gli uffici della Questura di Benevento per due volte per ogni incontro disputato dalla squadra di calcio del Benevento, in casa o altrove, e senza differenziare tra i diversi luoghi in cui le gare si tengono o possono tenersi. L'ordinanza motiva correttamente, sulla base di concreti elementi di fatto, in ordine alla pericolosità dell'attuale ricorrente ed alla necessità di applicare la misura dell'obbligo di presentazione negli uffici di Polizia in occasione degli incontri disputati dalla squadra di calcio del Benevento. La stessa, infatti, valorizza il fatto che l'attuale ricorrente, in occasione dell'incontro di calcio del 4 campionato di serie B svoltosi a Benevento tra la squadra di questa città e quella del Bari, mentre assisteva alla partita dagli spalti superiori della curva sud come tifoso della squadra di "casa", dopo la rete del pareggio degli ospiti, cercando copertura tra gli striscioni posti sulla ringhiera, aveva acceso e lanciato nel terreno di gioco, precisamente davanti alla porta della squadra ospitante, un artifizio pirotecnico, dal quale fuoriusciva una fiamma, poi spostato da un calciatore, così creando un concreto pericolo per l'incolumità delle persone. Non viene però spiegato per quale motivo quest'obbligo debba essere necessariamente imposto per due volte in relazione ad ogni partita disputata in trasferta dalla squadra di calcio del Benevento, indipendentemente dalla distanza tra il luogo in cui si svolge la gara e Benevento, luogo in cui deve avvenite la presentazione. E, però, la lacuna è rilevante, perché occorre evitare che la misura in questione, siccome di natura preventiva e non punitiva, si risolva in un provvedimento ingiustamente afflittivo e non necessario per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione o a causa di manifestazioni sportive. In questo senso, del resto, risulta costantemente orientata la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 52437 del 11/07/2017, Scarci, Rv. 271826-01, nonché Sez. 3, n. 17875 del 08/04/2009, Natali, Rv. 243653-01, nonché ancora Sez. 3, n. 24249 del 09/05/2007, Viola, Rv. 236908-01). 5. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alle censure concernenti le modalità di applicazione della misura dell'obbligo di presentazione negli uffici di Polizia, mentre il ricorso è inammissibile nel resto. Il Giudice del rinvio valuterà, alla luce di tutti gli elementi disponibili, se la misura dell'obbligo di presentazione per due volte per ogni partita disputata in trasferta dalla squadra di calcio del Benevento, indipendentemente dalla distanza tra il luogo in cui si svolge la gara e il luogo in cui deve avvenite la presentazione, sia necessaria per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione o a causa di manifestazioni sportive, oppure se sia necessaria, ma solo in determinate situazioni. 5
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle modalità di applicazione della misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Benevento. Così deciso in data 21/02/2023