Sentenza 17 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/2002, n. 7255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7255 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
% 3 . L O N ) B , E 1 E 9 C E 9 A 1 N P 3 O 8 I I 1 Z - B 1 A 07 255/02 R E 2 T . C S I L I 9 G REPUBBLICA ITALIANA D E 3 U R I E G A 6 D 4 E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . E N T T . T N T E R S S LA CORTE P M, I A E ( Oggetto Risarcimento del danno conseguito a rifornimento di Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: carburante R.G.N. 3361/01 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron. 20317 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere Ud.18/03/02 - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO TO, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato PASQUALE DEL GUERCIO con studio in 83100 AVELLINO VIA A DE MEO 2, giusta delega in atti;
ricorrente spy
contro
EUROPA TRANSIT SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra Maria Rosaria Posilliipo, con sede in Marcianise (Ce), elettivamente domiciliata in ROMA VLE CASTRENSE 7, presso lo studio 2002 TAGLIALATELA, difesa dall'avvocato VINCENZO NATALE, 704 giusta delega in atti;
controricorrente · avversO la sentenza n. 543/99 del Giudice di pace di MARCIANISE, emessa e depositata il 06/12/99 (R.G. 523/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/03/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore si Generale Dott. Francesco MELE che ha chiesto dichiari la manifesta infondatezza del ricorso. RILEVATO che è censurata la sentenza con la quale il giudice di pace di Marcianise ha accolto la domanda della Europa Transit s.r.l. volta alla condanna di An- tonio LO al pagamento della somma di L.
1.700.000 a titolo di risarcimento dei danni riportati dall'automezzo della società attrice per la presenza di acqua nei filtri del carburante riscontrata subito dopo il rifornimento effettuato presso il distributore ge- stito dal convenuto;
che con l'unico motivo di ricorso è dedotta l'omessa valutazione delle risultanze processuali favo- revoli al convenuto, comportanti una motivazione mera- mente apparente per l'impossibilità di individuare la ratio decidendi;
RITENUTO che
, al di là della formale deduzione del 2 inammissibilmente vizio di cui sopra, il ricorrente Cass., 6.11.1999, n. 12366 e (cfr., ex plurimis, 6.10.1998, n. 9898) censura in realtà l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice del merito, senza neppu- re chiarire in contrasto col principio di autosuffi- -cienza del ricorso per cassazione le ragioni per le quali avesse sostenuto che l'intervenuta revisione dell'erogatore fosse logicamente incompatibile con la presenza di acqua nel carburante;
che la ratio decidendi posta a fondamento della de- cisione è compiutamente individuabile nell'affermazione contenuta nella sentenza gravata che "è stato ampiamen- te dimostrato che nel rifornimento del gasolio era sta- ta inserita dell'acqua che ha disturbato e fermato il camion solo dopo 2 km. di strada"; che, dunque, il ricorso è manifestamente infondato;
che al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese sostenute dalla resistente socie- tà; visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle € 64,98 spese, che liquida in oltre ad € 800,00 per onorari. 3 Roma, 18 marzo Il consigliere 2002 estensore Il presidente ساء IL CANCELLIERE C1 Doll s Mari Atella Depositata in Cancelleria Oggi, 17.05.02 IL CANCELLIERE C1 O 4 Dott.ssa Maria Aiello L 7 L ) 3 . O E N B C , E 1 A E 9 P N 9 I 1 O - I D 1 Z 1 - E A 1 R C 2 T I S . I D L G U I E 9 3 R G A E E D 6 N 4 E . T . T T N S T E I S ( R E A