Sentenza 20 novembre 2008
Massime • 1
La mancata redazione della motivazione della sentenza, a causa di un qualsiasi impedimento del giudice che abbia adottato la relativa decisione e pubblicato il dispositivo, è equiparabile alla omessa motivazione e non determina pertanto l'inesistenza della pronuncia, ma la sua nullità, rilevabile in quanto tale solo nell'eventuale giudizio di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2008, n. 48431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48431 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 20/11/2008
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 2605
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 43438/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze;
2) IN RI, nata ad [...] il [...];
contro la sentenza del 16 marzo 2004 emessa dal Tribunale di Firenze - Sezione distaccata di Empoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
letta la richiesta del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per l'annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe RI IN è stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 300,00, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile, con assegnazione di una provvisionale di Euro 2.000,00, per i reati di cui agli artt.392 e 624 bis c.p.. La sentenza è stata pronunciata in udienza pubblica dal giudice monocratico, che però non ha provveduto a depositare la relativa motivazione, sicché, con provvedimento del 16 novembre 2005, il magistrato responsabile della Sezione distaccata ha provveduto a formare un documento contenente l'intestazione della sentenza, le generalità dell'imputata, l'imputazione, l'indicazione delle parti e la fotocopia del dispositivo, depositandolo in cancelleria in data 28 novembre 2005 e considerandolo come sentenza a tutti gli effetti. Sia il Procuratore generale che l'imputata, RI IN, hanno proposto ricorso immediato per cassazione, deducendo la nullità della sentenza ex artt. 125 e 546 c.p.p., in quanto priva del tutto di motivazione.
I ricorsi sono fondati.
La questione in oggetto riguarda il caso in cui il giudice monocratico, dopo avere emesso la sentenza, non possa depositare la relativa motivazione a causa di un impedimento sopraggiunto. In questa ipotesi non può trovare applicazione l'art. 559 c.p.p., comma 4, secondo cui in caso di impedimento del giudice la sentenza è
sottoscritta dal presidente del tribunale, perché si riferisce al diverso caso in cui il giudice abbia redatto la minuta della sentenza e non possa sottoscriverla, dovendo escludersi che il presidente del tribunale possa sostituire il decidente anche nella compilazione di un provvedimento alla cui formazione non ha partecipato. Tuttavia, sul punto esiste una giurisprudenza compatta secondo cui la mancata redazione della motivazione, dopo che il giudice abbia preso la decisione e pubblicato il dispositivo, non determina l'inesistenza della sentenza, ma la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto la mancata redazione deve essere equiparata alla omessa motivazione, precisando che tale nullità può essere rilevata solo nell'eventuale giudizio d'impugnazione (Sez. 2^, 22 dicembre 2007, n. 45255, Terranova;
Sez. 2^, 6 maggio 2004, n. 23547, P.G. in proc. Madeo;
Sez. 5^, 15 ottobre 2004, n. 14989, P.G. Serravalle;
Sez. 5^, 18 dicembre 1975, n. 839, Mellino). Si tratta di un orientamento che questo Collegio condivide e che fa proprio.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice di primo grado;
non si ritiene che il rinvio debba essere fatto al giudice di appello, perché in questo caso finirebbe per sostituirsi al primo giudice, redigendo la motivazione in sua vece e così privando l'imputato di un grado del giudizio (Sez. 2^, 9 aprile 2008, n. 16829, P.G. in proc. Bloise).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2008