Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2008, n. 48431
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Sentenza 20 novembre 2008

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La mancata redazione della motivazione della sentenza, a causa di un qualsiasi impedimento del giudice che abbia adottato la relativa decisione e pubblicato il dispositivo, è equiparabile alla omessa motivazione e non determina pertanto l'inesistenza della pronuncia, ma la sua nullità, rilevabile in quanto tale solo nell'eventuale giudizio di impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2008, n. 48431
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48431
    Data del deposito : 20 novembre 2008

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