CASS
Sentenza 31 marzo 2023
Sentenza 31 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2023, n. 13707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13707 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VI AV nato il [...] avverso la sentenza del 29/9/2021 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Trieste, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Udine con sentenza del 4 ottobre 2019 nei confronti di VI Slavisa in ordine al reato di rapina aggravata in concorso. 1. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo violazione di norme processuali in relazione agli artt. 178, comma 1, 179 cod. proc. pen., rilevando la nullità della sentenza per violazione dei diritti di difesa, Penale Sent. Sez. 2 Num. 13707 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 31/01/2023 con particolare riguardo all'obbligo di partecipazione del difensore al processo. Deduceva il ricorrente di aver proposto istanza di rinvio dell'udienza preliminare per legittimo impedimento, puntualmente documentato, in ragione della nomina fiduciaria sopravvenuta da parte di altro soggetto detenuto e per il quale era stato richiesto il differimento dell'udienza; osservava che la presenza del difensore nel presente processo era indispensabile, non essendo stato autorizzato dal cliente a farsi sostituire da altro collega, così come era indispensabile la presenza nel diverso processo, considerata la condizione dell'imputato (sottoposto a misura cautelare) e la qualità di procuratore speciale del difensore che avrebbe dovuto richiedere il rito abbreviato in quel giudizio. Il mancato accoglimento dell'istanza aveva determinato il motivo di nullità dell'udienza preliminare e, in conseguenza, delle sentenze emesse nei successivi gradi di giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il motivo di ricorso difetta di una specifica censura rivolta alla sentenza pronunciata in grado di appello, limitandosi a replicare la questione di nullità del decreto di rinvio a giudizio, conseguente all'illegittimo rigetto dell'istanza di rinvio per impedimento professionale formulata nel corso dell'udienza preliminare. Il ricorrente, infatti, non si confronta in alcun modo con la specifica motivazione adottata dalla Corte territoriale, che ha evidenziato la carenza dei presupposti che, per giurisprudenza consolidata, sono necessari perché l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisca legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., ossia: a) la prospettazione dell'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) l'indicazione specifica delle ragioni che rendono essenziale l'espletamento della funzione del difensore nel diverso processo;
c) la rappresentazione dell'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) la rappresentazione dell'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. Unite, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912 - 01). Quanto, poi, alla questione della mancanza del consenso dell'assistito alla sostituzione del difensore, si tratta di profilo non dedotto in precedenza ma solo con il ricorso, senza alcun supporto fattuale, non dovendosi presumere in astratto l'incondizionato diniego dell'imputato alla sostituzione, a fronte di concomitanti impegni processuali del proprio difensore. 2 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/1/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Trieste, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Udine con sentenza del 4 ottobre 2019 nei confronti di VI Slavisa in ordine al reato di rapina aggravata in concorso. 1. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo violazione di norme processuali in relazione agli artt. 178, comma 1, 179 cod. proc. pen., rilevando la nullità della sentenza per violazione dei diritti di difesa, Penale Sent. Sez. 2 Num. 13707 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 31/01/2023 con particolare riguardo all'obbligo di partecipazione del difensore al processo. Deduceva il ricorrente di aver proposto istanza di rinvio dell'udienza preliminare per legittimo impedimento, puntualmente documentato, in ragione della nomina fiduciaria sopravvenuta da parte di altro soggetto detenuto e per il quale era stato richiesto il differimento dell'udienza; osservava che la presenza del difensore nel presente processo era indispensabile, non essendo stato autorizzato dal cliente a farsi sostituire da altro collega, così come era indispensabile la presenza nel diverso processo, considerata la condizione dell'imputato (sottoposto a misura cautelare) e la qualità di procuratore speciale del difensore che avrebbe dovuto richiedere il rito abbreviato in quel giudizio. Il mancato accoglimento dell'istanza aveva determinato il motivo di nullità dell'udienza preliminare e, in conseguenza, delle sentenze emesse nei successivi gradi di giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il motivo di ricorso difetta di una specifica censura rivolta alla sentenza pronunciata in grado di appello, limitandosi a replicare la questione di nullità del decreto di rinvio a giudizio, conseguente all'illegittimo rigetto dell'istanza di rinvio per impedimento professionale formulata nel corso dell'udienza preliminare. Il ricorrente, infatti, non si confronta in alcun modo con la specifica motivazione adottata dalla Corte territoriale, che ha evidenziato la carenza dei presupposti che, per giurisprudenza consolidata, sono necessari perché l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisca legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., ossia: a) la prospettazione dell'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) l'indicazione specifica delle ragioni che rendono essenziale l'espletamento della funzione del difensore nel diverso processo;
c) la rappresentazione dell'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) la rappresentazione dell'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. Unite, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912 - 01). Quanto, poi, alla questione della mancanza del consenso dell'assistito alla sostituzione del difensore, si tratta di profilo non dedotto in precedenza ma solo con il ricorso, senza alcun supporto fattuale, non dovendosi presumere in astratto l'incondizionato diniego dell'imputato alla sostituzione, a fronte di concomitanti impegni processuali del proprio difensore. 2 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/1/2023