Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2004, n. 19037
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Sentenza 18 marzo 2004

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In tema di prevenzione infortuni, non è configurabile il reato di cui all'art. 30 del d.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), in relazione all'art. 77, lett. c) del citato d.p.r., per l'impiego di tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, passatoie ed impalcati di servizio, e ciò sia per i ponteggi in legno sia per i ponti metallici, atteso che per le stesse non è richiesta l'autorizzazione ministeriale per la costruzione e l'impiego, ma il solo rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 23 del citato d.P.R. n. 164.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2004, n. 19037
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19037
    Data del deposito : 18 marzo 2004

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