Sentenza 18 marzo 2004
Massime • 1
In tema di prevenzione infortuni, non è configurabile il reato di cui all'art. 30 del d.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), in relazione all'art. 77, lett. c) del citato d.p.r., per l'impiego di tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, passatoie ed impalcati di servizio, e ciò sia per i ponteggi in legno sia per i ponti metallici, atteso che per le stesse non è richiesta l'autorizzazione ministeriale per la costruzione e l'impiego, ma il solo rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 23 del citato d.P.R. n. 164.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2004, n. 19037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19037 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 18/03/2004
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 365
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 48226/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UG OL, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza emessa il 21 novembre 2003 dal Tribunale di Crotone, quale giudice del riesame;
nella udienza in camera di consiglio in data 18 marzo 2004;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Favalli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Crotone confermò il decreto emesso il 14 ottobre 2003 dal Pubblico Ministero presso il medesimo Tribunale, che aveva convalidato il sequestro operato dalla polizia giudiziaria ex art. 354 cod. proc. pen. di 90 tavole zincate acquistate dal UG, titolare di un'impresa di costruzioni, dalla ditta "Fashion" di Pignolo Maria Rita, senza farsi rilasciare dal fabbricante (che non ne era munito) copia della apposita autorizzazione ministeriale per la costruzione e l'impiego, in relazione al reato di cui all'art. 30 del d.p.R. 7 gennaio 1956, n. 164. Osservò, tra l'altro, il tribunale che le tavole in questione erano comunque passibili di essere impiegate per la costruzione di un ponteggio, sicché era ipotizzabile il reato contestato, che si consuma al momento dell'acquisto e non in quello dell'effettiva utilizzazione nel ponteggio.
Il UG propone ricorso per Cassazione deducendo:
a) erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 30 d.p.R. 7 gennaio 1956, n. 164. Osserva che, da una interpretazione sistematica della normativa in questione, emerge che la citata disposizione di cui all'art. 30 riguarda esclusivamente i ponteggi le cui strutture portanti sono costituite totalmente o parzialmente da elementi metallici, mentre la disciplina degli intavolati è contenuta nella diversa disposizione di cui al precedente art. 23, il quale stabilisce le caratteristiche che devono avere le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati. La necessità di autorizzazione ministeriale prevista dall'art. 30 per la costruzione e l'impiego è quindi applicabile solo per le strutture metalliche portanti dei ponteggi e non anche per i semplici intavolati - quali sono le 90 tavole sequestrate - per i quali si applica invece la disciplina di cui all'art. 23.
Non è quindi nemmeno astrattamente configurabile il reato ipotizzato.
b) violazione dell'art. 324, quinto comma, cod. proc. pen.. Osserva che la decisione del tribunale del riesame è intervenuta tardivamente, oltre il termine di cui all'art. 324, quinto comma, cod. proc. pen. perché la richiesta di riesame venne depositata il
14 novembre 2003, l'udienza camerale si tenne il 21 novembre 2003, ma la decisione del tribunale del riesame e stata depositata solo il 27 novembre 2003.
La misura cautelare reale ha quindi comunque perso efficacia. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo - ed assorbente - motivo è fondato, in quanto nella specie non e neppure astrattamente configurabile, sulla base degli elementi posti a base del sequestro, l'ipotizzato reato di cui all'art. 30, quarto comma, in relazione all'art. 77, lett. c), del d.p.R. 7 gennaio 1956, n. 164.
Il citato d.p.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (recante Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni) contiene un Capo 4^, relativo ai "Ponteggi e impalcature in legname", ed un successivo Capo 5^, relativo invece ai "Ponteggi metallici fissi". Il capo 4^, disciplina innanzitutto con l'art. 16 i "Ponteggi ed opere provvisionali", disponendo che "nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m. 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persole e di cose".
Per quanto qui più interessa, il successivo art. 23, del medesimo Capo 4, pone la disciplina relativa agli "Intavolati" disponendo, nei suoi quattro commi, che "1. Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti passerelle, andatoie ed impalcati di servizio devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 4 centimetri, e larghezza non minore di 20 centimetri. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza. - 2. Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare sempre su quattro traversi;
le loro estremità devono essere sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di 40 centimetri. - 3. Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all'opera in costruzione;
è tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri soltanto per la esecuzione di lavori in finitura. - 4. Le tavole esterne devono essere a contatto dei montati". Come si vede, viene posta una disciplina dettagliata riguardante in via generale tutte le tavole che siano utilizzate per costituire qualsiasi piano di calpestio, sia esso di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, stabilendo quali debbano esserne le inderogabili caratteristiche di sicurezza nonché le modalità di montaggio e di uso.
Il successivo capo 5^ si occupa invece dei "Ponteggi metallici fissi", e prevede innanzitutto con l'art. 30 che per essi occorre - considerata ovviamente la maggiore perizia tecnica necessaria per la loro realizzazione e la maggiore pericolosità - una "Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego", disponendo con i primi tre commi che: "1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi le cui strutture portanti sono costituite totalmente o parzialmente da elementi metallici sono disciplinati dalle norme del presente capo. - 2. Per ciascun tipo di Ponteggio metallico il fabbricante deve chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente. - 3. Il Ministero decide in merito alle domande, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche e la Commissione consultiva prevista dall'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547". Il quarto comma del medesimo articolo, infine, pone una norma di carattere penale (la cui sanzione è indicata dall'art. 77, lett. c)) disponendo che "Chiunque intende impiegare ponteggi metallici deve farsi rilasciare dal fabbricante copia conforme della autorizzazione di cui ai comma precedenti e delle istruzioni e schemi elencati ai numeri 4^, 5^, 6^ e 7^ dell'articolo seguente". Orbene, sembra evidente che la necessità della detta autorizzazione ministeriale alla costruzione ed all'impiego riguardi soltanto i ponteggi metallici, e precisamente i ponteggi le cui strutture portanti sono costituite totalmente o parzialmente da elementi metallici, e non possa invece riguardare anche gli impalcati, e quindi anche le tavole utilizzabili come piano di calpestio dei detti ponteggi, con la conseguenza che la norma penale di cui al citato quarto comma non possa comprendere anche l'utilizzazione degli impalcati e delle tavole.
Depone in favore di questa interpretazione innanzitutto il significato proprio delle parole utilizzate dal legislatore, secondo la loro connessione e la intenzione del legislatore (così come impone l'art. 12 delle preleggi). Sembra infatti evidente che il legislatore abbia voluto differenziare nettamente le due fattispecie dal momento che il primo comma del citato art. 30 dispone testualmente che la disciplina relativa alla costruzione ed all'impiego dei ponteggi le cui strutture portanti sono costituite totalmente o parzialmente da elementi metallici è disciplinata dalle norme del Capo 5^, così sia escludendo dalla disciplina specifica di tali ponteggi e di tali strutture portanti tutti quegli elementi che hanno caratteristiche e funzioni differenti, che sono disciplinati da norme contenute in altri Capi e che non sono in alcun modo contemplati nel capo 5^, come appunto i piani di calpestio e gli intavolati in generale. Depone inoltre in favore di tale soluzione anche una interpretazione sistematica delle disposizioni di cui ai Capi 4^ e 5^. L'art. 31, infatti, che disciplina la "Relazione tecnica" che deve accompagnare la richiesta di autorizzazione prevista dall'art. 30, dispone che tale relazione deve contenere: "1) descrizione desii elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme; 2) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
3) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
4) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
5) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
6) istruzioni per le prove di carico del ponteggio: 7) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione". Sembra evidente che si tratti di elementi tutti che riguardano i materiali e la struttura dei ponteggi metallici fissi e che non possono invece riferirsi agli intavolati, le cui caratteristiche indispensabili di sicurezza e le modalità di montaggio e di uso sono già state espressamente indicate in via generale dall'art. 23. D'altra parte, il quarto comma dell'art. 30, prescrive che "chiunque intende impiegare ponteggi metallici" deve farsi rilasciare non solo la autorizzazione, ma anche le "istruzioni e schemi elencati ai numeri 4, 5, 6 e 7" dell'art. 31, norma che riguarda con tutta evidenza solo i ponteggi metallici e che invece non avrebbe senso se riferita agli intavolati di cui all'art. 23, dal momento che tali istruzioni concernono appunto il calcolo del ponteggio metallico, le istruzioni per il suo montaggio, impiego e smontaggio, le istruzioni per le prove di calcolo, gli schemi tipi di ponteggio con l'indicazione dei massimi di sovraccarico, altezza, larghezza.
Nello stesso senso depongono anche l'art. 32, che si riferisce al "Progetto", che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato, l'art. 33, relativo al "Disegno", che impone l'obbligo di tenere nel cantiere copia del disegno esecutivo del ponteggio metallico, l'art. 34, relativo al "Nome del fabbricante", che impone che il nome o il marchio del fabbricante venga impresso sugli elementi metallici dei ponteggi, e cioè sulle aste, tubi, giunti, basi, senza fare alcun riferimento agli intavolati, ed infine in particolar modo l'art. 38, che detta "Norme particolari ai ponti metallici", stabilendo al punto 1) che "le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici"; ed al punto 4) che "per i ponteggi metallici valgono, in guanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno".
Da quest'ultima disposizione si desume quindi: a) in primo luogo, che anche le tavole utilizzate per i ponti o ponteggi metallici costituiscono un "impalcato", e che quindi quando il legislatore parla senza altra specificazione di "impalcato" deve intendersi che si riferisca anche agli impalcati dei ponteggi metallici;
b) in secondo luogo, che proprio perché il capo 5^ non detta alcuna norma specifica relativa agli impalcati dei ponti e ponteggi metallici, per le tavole costituenti tali impalcati vanno applicate le norme di cui al capo 4^, ed in particolare quelle di cui all'art. 23. Del resto, la soluzione qui adottata, sembra imposta anche dalla necessità di dare alle disposizioni in esame una doverosa interpretazione adeguatrice, dal momento che la disciplina sembrerebbe in contrasto con il principio costituzionale di ragionevolezza qualora dovesse interpretarsi nel senso che le medesime tavole, se usate per costituire il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio in genere, anche relativi a ponteggi in legno, non avrebbero bisogno di alcuna autorizzazione ministeriale dovendo solo rispettare le prescrizioni di cui all'art. 23, mentre qualora fossero per caso utilizzate per gli impalcati di ponteggi le cui strutture portanti siano costituite totalmente o parzialmente da elementi metallici dovrebbero invece essere munite della autorizzazione ministeriale di cui all'art. 30, previa la relazione, il progetto ed il disegno di cui agli artt. successivi. Il regime giuridico, quindi, sarebbe completamente diversificato - senza alcuna razionale giustificazione - esclusivamente in ragione dell'uso contingente che delle tavole stesse si facesse senza alcun riferimento ad una qualche ragione di sicurezza.
Nè potrebbe ritenersi che l'art. 30 sia applicabile, con conseguente necessità di autorizzazione, nel caso in cui si tratti di impalcati costituiti da tavole metalliche. E ciò per una serie di ragioni: a) innanzitutto perché la disciplina normativa non distingue in alcun modo tra tavole in legno e tavole metalliche, dal momento che l'art. 23 si riferisce in via generale a tutte le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, senza distinzioni di sorta;
b) in secondo luogo, perché si verrebbe ad effettuare una inammissibile applicazione analogica della norma penale di cui al citato art. 30 ad una ipotesi - a tutto voler concedere - soltanto simile a quella da essa espressamente prevista;
c) in terzo luogo, perché anche questa interpretazione darebbe luogo ad una disciplina palesemente in contrasto con il principio costituzionale di ragionevolezza - e pertanto dovrebbe comunque essere disattesa - perché la medesima disparità di regolamentazione - non sorretta da alcuna razionale giustificazione - si presenterebbe per le tavole metalliche che sarebbero ugualmente soggette ad un regime differenziato a seconda dell'uso contingente che se ne facesse, dal momento che necessiterebbero di autorizzazione se utilizzate per gli impalcati di ponteggi le cui strutture portanti siano costituite totalmente o parzialmente da elementi metallici, mentre non avrebbero bisogno di alcuna autorizzazione (restando soggette alle prescrizioni di cui all'art. 23) se usate per costituire il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio in genere, anche relativi a ponteggi in legno. Deve quindi concludersi nel senso che tutte le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, sia dei ponteggi in legno sia dei ponti metallici e dei ponteggi le cui strutture portanti sono costituite totalmente o parzialmente da elementi metallici, sono soggette alle sole prescrizioni di cui all'art. 23 d.p.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (recante Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), e per esse, quindi, non è richiesta l'autorizzazione ministeriale alla costruzione ed all'impiego prevista dal successivo articolo 30. Ne consegue che non è configurabile il reato di all'art. 30, quarto comma, in relazione all'art. 77, lett. c), del d.p.R. 7 gennaio 1956, n. 164, nel caso di chi impieghi o intenda impiegare per le suddette finalità tali tavole senza farsi rilasciare dal fabbricante copia conforme dell'autorizzazione prevista dall'art. 30.
Non essendo pertanto nella specie nemmeno astrattamente configurabile il reato ipotizzato, sia l'ordinanza impugnata sia il decreto di convalida del sequestro delle 90 tavole zincate emesso dal pubblico ministero presso il tribunale di Crotone il 14 ottobre 2003, debbono essere annullati senza rinvio, e va ordinata la restituzione all'avente diritto delle cose sequestrate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Annulla l'ordinanza impugnata ed il decreto di convalida del sequestro ed ordina la restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 18 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2004