Sentenza 6 aprile 1999
Massime • 1
Il principio generale di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che conferisce rilevanza giuridica all'impugnazione con riferimento all'effettiva volontà della parte quale desumibile dal contenuto dell'atto, prescindendo da eventuali erronee qualificazioni nominali attribuite al gravame, trova applicazione in ogni ipotesi di discrasia tra forma e contenuto, e dunque con riferimento non solo alla qualificazione giuridica del mezzo di impugnazione ma anche all'individuazione del provvedimento impugnato, che deve essere effettuata non già sulla scorta delle indicazioni dell'impugnante bensì in base alla natura ed al tipo delle censure mosse. (In applicazione di tale principio la Corte - desumendo l'effettiva intenzione della parte dalla sostanza delle censure contenute nell'atto di gravame - ha ritenuto validamente proposta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari in seguito a convalida di quello adottato, in via d'urgenza, dal pubblico ministero, la richiesta di riesame formalmente rivolta, secondo l'intestazione dell'atto, nei confronti del provvedimento di convalida).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/1999, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 6 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Nicola Zingale Presidente del 6.4.1999
Dott. Francesco Morelli Consigliere SENTENZA
Dott. Francesco De Chiara " N. 1678
Dott. Antonio Esposito " REGISTRO GENERALE
Dott. Giuseppe D'Errico " N. 49333/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LE CO a mezzo del difensore avverso l'ordinanza in data 26.11.1998 del Tribunale di Bolzano;
visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal consigliere Dr. Francesco Morelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dr. Umberto Toscano che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 26 novembre 1998 il Tribunale di Bolzano dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta da EG IC avverso l'ordinanza con la quale il GIP della Pretura circondariale di Bolzano convalidava il sequestro preventivo disposto in via d'urgenza dal Procuratore della Repubblica presso detta Pretura, ritenendo che tale richiesta, in quanto diretta, contro la convalida e non contro il decreto di sequestro del giudice, dovesse qualificarsi come appello ex art. 322 bis c.p.p., come tale abbisognevole, ai fini dell'ammissibilità, dei motivi contestuali, nella specie mancanti.
Ricorre per cassazione il difensore del EG, deducendo violazione della legge processuale (artt. 322 e 324 c.p.p.), sostenendo che l'ordinanza di convalida costituisce un tutt'uno con il. provvedimento di sequestro e deve quindi ritenersi riesaminabile. Osserva la Corte che l'art. 568 5^ comma c.p.p., nel sancire l'ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte, ha stabilito un principio di carattere generale in materia di impugnazioni, qual'è quello di conferire rilevanza giuridica all'impugnazione con riferimento alla effettiva volontà della parte impugnante quale desumibile dal contenuto dell'atto, prescindendo da errate qualificazioni nominali date dalla parte stessa. Trattandosi di un principio di carattere generale, esso trova applicazione in ogni ipotesi di discrasia tra forma e contenuto, quindi non solo quella relativa al mezzo di impugnazione, ma anche la difformità riguardante il provvedimento impugnabile, da individuare sulla scorta non della indicazione dell'impugnante ma della natura e del tipo delle censure mosse. Nel caso che ne occupa con l'istanza di riesame il difensore del EG aveva proposto una serie di censure di merito concernenti la legittimità del sequestro preventivo, come tali riferentisi non al provvedimento di convalida del sequestro disposto dal pubblico ministero (che quindi riguardassero la legittimità formale della convalida o i presupposti di essa, quali la sussistenza delle ragioni di urgenza abilitanti l'organo dell'accusa alla disposizione del vincolo patrimoniale), ma all'autonomo decreto di sequestro del GIP. Alla luce di tale considerazione la richiesta di riesame avrebbe dovuto essere ritenuta rivolta contro il decreto di sequestro e non contro l'ordinanza di convalida, indipendentemente dalla errata qualificazione data dalla parte, peraltro nella sola intestazione dell'atto, frutto evidente di un errore di carattere formale, in quanto contrastante con il contenuto motivazionale dell'atto stesso e addirittura con la richiesta finale consistente nella "revoca ... della disposta misura cautelare", errore evidentemente determinato dalla contestualità dei due provvedimenti.
L'impugnata ordinanza deve quindi essere annullata con rinvio al Tribunale di Bolzano, che si dovrà pronunciare nel merito del proposto riesame.
P. Q. M.
La Corte, visto l'art. 623 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bolzano per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 1999