Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/1999, n. 1678
CASS
Sentenza 6 aprile 1999

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Il principio generale di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che conferisce rilevanza giuridica all'impugnazione con riferimento all'effettiva volontà della parte quale desumibile dal contenuto dell'atto, prescindendo da eventuali erronee qualificazioni nominali attribuite al gravame, trova applicazione in ogni ipotesi di discrasia tra forma e contenuto, e dunque con riferimento non solo alla qualificazione giuridica del mezzo di impugnazione ma anche all'individuazione del provvedimento impugnato, che deve essere effettuata non già sulla scorta delle indicazioni dell'impugnante bensì in base alla natura ed al tipo delle censure mosse. (In applicazione di tale principio la Corte - desumendo l'effettiva intenzione della parte dalla sostanza delle censure contenute nell'atto di gravame - ha ritenuto validamente proposta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari in seguito a convalida di quello adottato, in via d'urgenza, dal pubblico ministero, la richiesta di riesame formalmente rivolta, secondo l'intestazione dell'atto, nei confronti del provvedimento di convalida).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/1999, n. 1678
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1678
    Data del deposito : 6 aprile 1999

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