Sentenza 26 novembre 2014
Massime • 1
In tema di reati sessuali non è ravvisabile un'ipotesi di concorso apparente di norme tra il delitto di atti sessuali con minorenne e quello di corruzione di minorenne, così da ritenere il secondo assorbito nel primo, in quanto mentre la fattispecie di cui all'art. 609 quater cod. pen. presuppone il compimento di atti sessuali attraverso un contatto corporeo con la vittima, il reato di cui al successivo art. 609 quinques cod. pen. ricorre solo quando il soggetto minorenne non è il destinatario degli atti sessuali, ma si limita a fare da spettatore rispetto ad atti sessuali commessi da altri. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che il palpeggiamento di zone erogene della vittima rientrasse nel paradigma di corruzione di minorenne).
Commentario • 1
- 1. Corruzione di minorenne: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 luglio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2014, n. 15827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15827 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 26/11/2014
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 3387
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 22117/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V.G. N. IL (IS) ;
avverso la sentenza n. 928/2013 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 05/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2014 la relazione fatta dal Dr. Policastro Aldo, che ha concluso per annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante ex art. 609 c.p., u.c.. Rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza del 5 dicembre 2013 la Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza emessa in data 16 gennaio 2013 dal Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Palmi nei confronti di V.G. , imputato del reato di violenza sessuale continuata in danno dell'infraquattordicenne M. .D. (capo A); nonché del reato di corruzione di minorenni in danno dello stesso M. (capo B) e, infine, del delitto di tentata violenza privata in danno del predetto minore (capo C), escludeva la contestata aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5 e, per l'effetto, rideterminava l'originaria pena inflitta dal G.U.P. in anni otto di reclusione, revocando anche la pena accessoria delle sospensione della potestà genitoriale.
1.2 La Corte distrettuale, dopo aver premesso che da parte della difesa del V. non era stata contestata la ricostruzione fattuale operata sulla base delle concordi dichiarazioni della giovanissima vittima e di una sua amichetta che occasionalmente aveva avuto modo di assistere alla scena (scena consistita in un palpeggiamento da parte del V. sugli organi sessuali del ragazzino, dopo avergli fatto abbassare i pantaloni e, in un secondo momento, nel far assistere il minore alla masturbazione del proprio organo genitale, seguita dalle minacce rivolte al minore di causargli lesioni se avesse denunciato i fatti), escludeva che la fattispecie contestata al capo A) potesse essere configurata come corruzione di minorenne o come ipotesi attenuata ai sensi dell'art. 609 bis c.p., u.c.. Il giudice territoriale ribadiva la corretta qualificazione della condotta contestata al capo B) nel paradigma normativo di cui all'art. 609 quinquies c.p., ed, infine, con riferimento al delitto sub C) ribadiva la correttezza della qualificazione giuridica contenuta nell'ambito del tentativo grazie alla reazione della vittima. La Corte, infine, escludeva che l'imputato al momento del fatto versasse in una situazione di parziale incapacità di intendere e di volere e rivedeva il trattamento sanzionatorio previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5. 1.3 Ricorre avverso la detta sentenza l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia articolando cinque motivi. Con il primo la difesa lamenta il vizio di motivazione per carenza,
contraddittorietà e manifesta illogicità con particolare riguardo alla mancata qualificazione della condotta contestata al capo A) sotto il paradigma dell'art. 609 quinquies c.p. o, quanto meno, alla mancata qualificazione del tentativo. Con il secondo motivo - afferente sempre alla ipotesi delittuosa contestata al capo A) - la difesa deduce vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 609 bis c.p., u.c.. Con il terzo motivo la difesa lamenta inosservanza della legge penale per avere la Corte ritenuto che la condotta contestata al capo B) costituisse autonoma ipotesi di reato rispetto alla condotta contestata al capo A), concorrendo materialmente con quest'ultimo e per avere escluso l'assorbimento nel reato sub A). Con il quarto motivo la difesa lamenta vizio di motivazione in punto di conferma del giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo C), non sussistendo gli elementi costitutivi della fattispecie e la prova della costrizione del minore. Infine, con l'ultimo motivo, la difesa cesura la gravità del trattamento sanzionatorio e la correlata carenza ed illogicità manifesta della motivazione sul punto, in quanto la Corte territoriale, pur avendo escluso che l'imputato versasse in una situazione di parziale incapacità di intendere e di volere, ha comunque dato atto della situazione di grave disagio mentale dell'imputato, omettendo però di trarne le debite conseguenze in punto di attenuazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in riferimento a tutti i punti oggetto degli specifici motivi addotti a sostegno.
2. Le censure rivolte dalla difesa alla motivazione in punto di conferma della ipotesi contestata al capo A) nello schema della violenza sessuale sono palesemente destituite di fondamento alla luce delle esaustive argomentazioni della Corte distrettuale che, per un verso, ha ribadito come il palpeggiamento, seppur di breve durata, posto in essere da parte dell'imputato sulle parti intime del minore e dopo che lo stesso aveva parzialmente abbassato i pantaloni, integrasse la fattispecie delineata all'art. 609 bis c.p. e non quella diversa e minore di corruzione di minorenne e, per altro verso, sottolineato la condotta costrittiva posta in essere dall'imputato ai danni della piccola vittima.
3. Va qui ribadito che la differenza ontologica tra il delitto di cui all'art. 609 bis c.p. (che presuppone il compimento di atti sessuali intesi come invasione della sfera intima di una persona attraverso un contatto corporeo mediante violenza e senza il suo consenso, certamente escluso laddove si tratti di vittima infraquattordicenne e che ricomprende anche atti sessuali diversi dal congiungimento) e quella di cui all'art. 609 quinquies c.p. di nuovo conio dopo la riforma apportata con la L. n. 66 del 1996, che sanziona penalmente la condotta di "chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere", impedisce che il delitto di cui all'art. 609 bis c.p. consistente nel palpeggiamento di zone erogene del minore, possa rientrare nel paradigma della corruzione di minori.
4. Il reato di cui all'art. 609 quinquies c.p., nella sua nuova formulazione a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 66 del 1996, non include più gli atti di libidine commessi su persona minore di anni sedici. La fattispecie in esame ricorre solo quando il minore non sia il destinatario degli atti sessuali ma si limiti a fare da spettatore rispetto ad atti sessuali commessi da altri: si tratta di una vera e propria novazione legislativa che ha comportato una ristrutturazione della fattispecie precedente in quanto non solo è mutata la condotta materiale (compimento di atti sessuali in presenza di minore di anni quattordici), ma anche l'elemento soggettivo (dolo specifico in quanto l'agente pone in essere tale condotta al fine di far assistere il minore;
in termini Sez. 3^ 12.3.2008 n. 15633 , M., Rv. 240035). Come affermato da questa Suprema Corte il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice di cui all'art. 609 quinquies c.p. è rappresentato dalla tutela del sereno sviluppo psichico della sfera sessuale di soggetti di età minore "che non deve essere turbato dal trauma che può derivare dall'assistere ad atti sessuali compiuti con ostentazione da altri" (Sez. 3A 16.11.2005 n. 44681 , Sciascia, Rv. 232907).
5. Tali ragioni evidenziano in modo netto la differenza rispetto al delitto di violenza sessuale in cui il minore non è lo spettatore di atti sessuali, ma il protagonista passivo di essi, non mancando di evidenziare anche l'elemento costrittivo o minaccioso o induttivo che costituisce il dato peculiare della norma di cui all'art. 609 bis c.p. e che non è presente nel delitto di cui all'art. 609 quinquies c.p..
6. Nè varrebbe, ai fini del concorso apparente di norme, la brevità dell'azione ovvero la superficialità dei toccamenti, in quanto è proprio la struttura della condotta che diverge radicalmente nelle due ipotesi in discorso. In proposito è costante l'orientamento della S.C. in materia, soprattutto in riferimento alle differenze intercorrenti tra il delitto di cui all'art. 609 quater c.p. (atti sessuali con minorenne in cui manca il requisito della violenza) e la fattispecie di cui al successivo art. 609 quinquies c.p., essendosi affermato al riguardo che, in relazione alle modifiche introdotte dalla L. n. 66 del 1996 "scompare, quindi, dalla previsione normativa della nuova corruzione di minorenne, la precedente ipotesi degli atti di libidine commessi su persona minore degli anni sedici. Quando il minorenne non fa semplicemente da spettatore, ma egli stesso è destinatario delle attenzioni dell'agente, e cioè subisce gli atti sessuali, non si potrà più ipotizzare il delitto di " corruzione di minorenne", ma la diversa figura criminosa prevista dall'art. 609 quater c.p. (Atti sessuali con minorenne), sempre che ne sussistano le condizioni, e cioè che il minore non abbia compiuto gli anni quattordici oppure che egli, avendoli compiuti, ma non essendo ancora sedicenne, sia legato da un particolare vincolo (di parentela o di familiarità) all'agente" (Sez. 3^ 29.10.1996 n. 1032 , Bianco, Rv. 207099; in termini sostanzialmente analoghi anche se esclusivamente riferiti ai rapporti tra atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne, v. anche Sez. 3^ 3.6.2003 n. 33006 , AL e altri, Rv. 226018 secondo cui è escluso il concorso apparente di norme tra le due ipotesi in discorso;
Sez. 3^ 10.10.2007 n. 4718 , Pizzi e altro, Rv. 239057 che qualifica i due reati come fattispecie diverse).
7. La risposta offerta dalla Corte distrettuale è perfettamente in linea con i detti principi e nessuna incompletezza della motivazione si rileva anche in riferimento alla adombrata ipotesi, in via residuale e subordinata, di un tentativo, avendo la Corte ribadito la consumazione del reato sia pure in via implicita sulla base della descrizione dell'azione. Del resto, per potersi parlare di tentativo in tema di violenza sessuale - ipotesi da escludere radicalmente nella specie - esso ricorre non solo nel caso in cui gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo, ma anche "quando il contatto sia stato superficiale e fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell'agente" (in termini Sez. 3^ 6.6.2008 n. 27762 , Bless, Rv. 240828; idem 26.10.2011 n. 45698 , T., Rv. 251612).
8. Quanto alla seconda censura afferente alla manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, il giudizio negativo espresso dalla Corte di merito è assolutamente coerente con le regole elaborate al riguardo dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema.
9. Detta circostanza trova applicazione in tutte quelle fattispecie in cui, tenuto conto dei mezzi, delle modalità esecutive e delle circostanze dell'azione, sia possibile ritenere che la libertà sessuale della vittima (bene-interesse tutelato dalla norma) sia stata compressa in maniera non grave. Deve quindi farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, quali mezzi, modalità esecutive, grado di coartazione esercitato sulla vittima, condizioni fisiche e mentali di questa, caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, così da poter ritenere che la libertà sessuale sia stata compressa in modo non grave, come, pure, il danno arrecato anche in termini psichici, mentre non rilevano di per sè la "natura" e "l'entità" dell'abuso (cfr. Sez. 3^ 7.11.2002 n. 5002 ; idem 13.11.2007 n. 45604 ; idem
5.2.2009 n. 10085 ). Vengono quindi in rilievo tutti gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., comma 1, ma non quelli enunciati nel secondo norma della medesima norma, utilizzabili invece soltanto per la commisurazione complessiva della pena (Sez. 3^ 25.11.2003 n. 2597 ). 10. La Corte di merito ha mostrato di tenere conto, piuttosto che della qualità dell'abuso, del modo in cui lo stesso è stato perpetrato e non solo - come erratamente sostenuto dal ricorrente - dell'età minore della vittima, uniformandosi, per il resto ai cennati criteri ermeneutici.
11. Assolutamente infondato, oltre che generico nella misura in cui ripropone un tema già risolto con adeguata e completa motivazione dalla Corte di merito, il terzo motivo relativo al mancato assorbimento della condotta di cui al capo b) nella ipotesi delittuosa di cui al capo a), in ordine al quale non possono che ribadirsi le considerazioni già svolte in merito ai rapporti intercorrenti tra il delitto di violenza sessuale e il delitto di corruzione di minorenni.
12. Del tutto generico il quarto motivo afferente al mancato proscioglimento del V. dal reato di tentata violenza privata, posto che il ricorrente si limita soltanto a ripetere la tesi della insussistenza del fatto per carenza di prova, laddove la Corte ha, invece, puntualmente indicato quali fossero le prove dimostrative dell'azione posta in essere dal V. e della subitanea reazione del ragazzino.
13. In ultimo, con riferimento al motivo afferente al trattamento sanzionatorio, lo stesso è del tutto inconsistente in quanto la Corte di merito, da un lato, ha ridimensionato la pena in relazione all'avvenuta esclusione di una circostanza aggravante comune (art. 61 c.p., n. 5) e, da altro lato, ha tenuto conto della situazione di disagio psichico dell'imputato che, pur non assurgendo al rango di circostanza diminuente ex art. 89 c.p. è stata tenuta in considerazione, diversamente da come asserito dalla difesa del ricorrente, per un contenimento del trattamento punitivo, tanto da ridurre la pena di ben quattro anni rispetto alla pena ordinaria di anni dodici a suo tempo inflittagli dal G.U.P..
14. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;
segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di Euro 1.000,00 - reputata congrua - da versarsi alla cassa delle Ammende avendo il ricorrente dato causa alla inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2015