Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2004, n. 31058
CASS
Sentenza 28 maggio 2004

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È consentito l'inserimento del decreto motivato di differimento dei colloqui del difensore con il proprio assistito, disciplinato dall'art. 104 cod. proc. pen., nel contesto dell'ordinanza impositiva della misura cautelare, con la quale tale decreto forma un "unicum", ferme restando l'autonoma operatività e la sostanziale diversificazione.

Nessuna nullità o caducazione è comminata in conseguenza dell'omesso deposito in cancelleria, previsto dall'art. 293, comma terzo, cod. proc. pen., degli atti presentati dal pubblico ministero a sostegno della richiesta di ordinanza di custodia cautelare; l'unico effetto che deriva da tale ritardo è riferibile al "dies a quo" del computo dei termini per proporre impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2004, n. 31058
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31058
    Data del deposito : 28 maggio 2004

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