Sentenza 28 maggio 2004
Massime • 2
È consentito l'inserimento del decreto motivato di differimento dei colloqui del difensore con il proprio assistito, disciplinato dall'art. 104 cod. proc. pen., nel contesto dell'ordinanza impositiva della misura cautelare, con la quale tale decreto forma un "unicum", ferme restando l'autonoma operatività e la sostanziale diversificazione.
Nessuna nullità o caducazione è comminata in conseguenza dell'omesso deposito in cancelleria, previsto dall'art. 293, comma terzo, cod. proc. pen., degli atti presentati dal pubblico ministero a sostegno della richiesta di ordinanza di custodia cautelare; l'unico effetto che deriva da tale ritardo è riferibile al "dies a quo" del computo dei termini per proporre impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2004, n. 31058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31058 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 28/05/2004
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ AN S. - Consigliere - N. 1131
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 2629/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL AN;
avverso l'ordinanza 18/6/03 Tribunale di Reggio Calabria;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. Anna Maria De Sandro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. AN Managò, che si è riportato ai motivi;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 18/6/03 il Tribunale di Raggio Calabria, adito da OL AN in sede di riesame dell'ordinanza in data 30/4/03, con la quale il G.I.P. di quel Tribunale aveva disposto la misura coercitiva della custodia in carcere nei confronti del predetto per i reati di cui agli artt. 74-73 D.P.R. 309/90, confermava il provvedimento impositivo.
L'indagato era indiziato di far parte di un temibile sodalizio criminoso, avente una struttura articolata, di tipo modulare, fondata sulla convergenza di interessi di tre gruppi malavitosi, facenti capo, il primo a PA RO, calabrese, latitante, personaggio munito di solidi canali con narcotrafficanti colombiani, il secondo al gruppo "ndranchetistico", gravitante intorno alla famiglie della Locride ND-OL, il cui leader riconosciuto si identificava in ND SQ, il terzo al gruppo siciliano, il cui rappresentante di spicco era MI LV. Tale sodalizio, che si avvaleva anche del contributo determinante di altro calabrese GI Paolo, il quale svolgeva un ruolo di mediazione e di raccordo tra il gruppo dei PA, principale motore operativo e il gruppo dei ND, principale finanziatore negli acquisti di stupefacenti, funzionava come una vera e propria holding del traffico di stupefacenti ed aveva a disposizione ingenti quantitativi di danaro, di provenienza certamente illecita, ed era alla ricerca continua di nuovi affari di importazione di droga, che non mancavano ad arrivare, quali: l'operazione Mirage 2^, gli affari olandesi e l'affare "del compare", tutti fortunatamente non andati a segno. L'accusa che si rivolgeva al OL era quella di aver intrattenuto fitti contatti telefonici con ND RO (fratello del boss ND SQ), dalle cui intercettazioni era evidente il riferimento all'assaggio e al trasporto di stupefacenti e all'apprestamento da parte del OL di supporti logistici per la distribuzione della droga. La stessa utenza cellulare in uso al OL risultava non poche volte utilizzata dal ND. Inoltre emergeva che l'indagato aveva accompagnato con la sua autovettura, una Golf rossa, PA LE, figlio di RO, anch'egli latitante, come il padre, in uno dei tanti summit, tenutisi in Palermo, per curare i rapporti con la componente siciliana del sodalizio, facente capo al MI, e per seguire da vicino l'operazione Mirage 2, che prevedeva lo sbarco in Sicilia di una nave, che trasportava dalla Colombia ingenti quantitativi di cocaina.
Alla identificazione del predetto si era giunti attraverso la captazione di una telefonata al centro assistenza Volkswagen di Rosarno, nella quale l'interlocutore nel descrivere l'auto, bisognosa di assistenza, accennava ad una Golf rossa, la stessa in uso al OL e diceva di chiamarsi OL AN.
Il Tribunale nel rigettare la richiesta di riesame, condivideva il giudizio di gravità del quadro indiziario, fondato essenzialmente sulle intercettazioni telefoniche ed ambientali, oltre che sui servizi di p.g. di osservazione e pedinamenti, sia in ordine al reato associativo che in ordine al reato di detenzione e trasporto di droga, e riteneva, quanto al quadro cautelare, sussistere esigenze di tutela della collettività in relazione al pericolo di fuga e al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. Avverso tale decisione ricorre l'imputato a mezzo dei suoi difensori con due distinti ricorsi, ma di analogo contenuto, nei quali denunzia con un primo motivo la violazione della legge processuale in riferimento agli artt. 293/3 e 294/3 c.p.p., essendo stato omesso il deposito dell'ordinanza cautelare al difensore, ed essendo immotivato il divieto di colloquio disposto nella medesima ordinanza, di guisa che al difensore era stato inibita la difesa tecnico, con la conseguente nullità del successivo interrogatorio di garanzia, e la caducazione dell'o.c.c. ex art. 302 c.p.p. All'eccezione formulata anche nella richiesta di riesame il Tribunale aveva omesso qualsiasi risposta. Con un secondo motivo eccepisce la violazione della legge processuale in riferimento agli artt. 268/3-271 c.p.p., essendo le intercettazioni inutilizzabili, siccome autorizzate con decreti di urgenza, emessi dal P.M., privi dei presupposti previsti dalla legge, senza alcuna motivazione in ordine alla eccezionale urgenza e alla indisponibilità degli impianti in dotazione della Procura. Anche sul punto il Tribunale aveva omesso di replicare alle doglianze difensive. Con un terzo motivo deduce la violazione della legge processuale in riferimento all'art. 273 c.p.p. e il vizio motivazionale nella valutazione del quadro indiziario, non essendo appagante il passaggio argomentativo in ordine alla identificazione dell'indagato, alla individuazione del vero intestatario dell'utenza telefonica a lui attribuita, alla consapevolezza nel OL dell'esistenza dell'organizzazione criminosa e di contribuire alla sua operatività, alla ricostruzione delle condotte dell'indagato, che ben potevano leggersi in una prospettiva diversa e meno grave del favoreggiamento del PA e di semplice concorso con il ND nei reati di detenzione e trasporto di stupefacenti. Il ricorso non ha fondamento.
L'eccezione, introdotta con il primo motivo, riferita all'effetto caducatorio del titolo genetico, derivante dal ritardato deposito dell'ordinanza custodiale rispetto allo svolgimento dell'interrogatorio di garanzia, non coglie nel segno. Ed infatti la decisione (invocata dalla difesa), con cui questa Corte ha sostenuto che il mancato deposito al difensore del titolo genetico insieme con la richiesta del P.M. e gli atti che la sostengono, in un momento anteriore all'espletamento dell'interrogatorio di garanzia, incide sull'esercizio del diritto di difesa, determinando una nullità di ordine generale (Cass. Sez. 1^ 27/9/02 n. 32347 rv. 222194), deve essere interpretata alla luce del diverso e ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale nessuna nullità o caducazione del titolo custodiale può essere comminata in conseguenza del ritardato deposito dell'ordinanza di custodia cautelare, previsto dall'art. 293/3 c.p.p.; l'unico effetto di tale ritardo essendo, quello riferibile esclusivamente al "dies a quo" per il computo dei termini per proporre impugnazione (Cass. Sez. 4^ 23/5/01 n. 20994 rv. 219454; Sez. 2^ 6/10/97 n. 1140 rv. 208750). Ed invero la norma sul deposito dell'ordinanza di custodia cautelare e della corrispondente richiesta del P.M., individuando nella data del deposito il termine iniziale di decorrenza, entro il quale il difensore può proporre richiesta di riesame, non prescrive che l'interrogatorio della persona, sottoposta a misura cautelare ex art. 294 c.p.p., debba esser preceduto dal deposito dei suddetti atti, e neppure che debba aver luogo con carattere di immediatezza, in quanto l'attività difensiva è comunque garantita dal tempestivo avviso, prescritto dal quarto comma del cit. art., nonché dalle modalità stesse dello interrogatorio, che deve svolgersi secondo lo schema fissato dall'art. 65 c.p.p., di per sè idoneo ad assicurare la compiuta conoscenza degli elementi, in relazione ai quali deve essere impostata la risposta defensionale.
Alla luce di tali rilievi, la tesi che il ritardo nel deposito comporti addirittura la nullità dell'ordinanza cautelare, non solo introduce nell'ordinamento una sanzione non prevista - trattandosi di invalidazione per fatto successivo, cui non può essere equiparata la diversa ipotesi della perdita di efficacia della misura per omesso espletamento dell'interrogatorio di garanzia -, ma contrasta con i principi generali, che presiedono la ratio dell'impugnativa ex art. 309 c.p.p., ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità,
secondo cui il giudizio di riesame è preordinato esclusivamente a verificare i presupposti legittimanti l'avvenuta adozione della misura cautelare, e non a valutare le invalidità di successivi adempimenti, che riguardano la persistenza della misura cautelare ed incidono sul diverso piano della nullità dell'interrogatorio;
quest'ultima, sia essa causata dalla mancanza di avviso al difensore o da altro motivo, costituisce, insieme con la conseguente caducazione della misura cautelare, questione che deve essere oggetto di separato e diverso procedimento, la cui decisione è soggetta al diverso mezzo di impugnazione dell'appello ex art. 310 c.p.p. (Cass. Sez. 2^ 9/11/01 n. 40072 rv. 220321; Sez. 6^ 27/7/99 n. 20333 rv. 214319).
Destituita di fondamento è poi anche l'altra eccezione, relativa al difetto di motivazione del differimento dei colloqui con il difensore. Ed invero il provvedimento con il quale ai sensi dell'art. 104/3 c.p.p. venga differito il diritto dell'imputato, sottoposto a custodia cautelare, di conferire con il proprio difensore può correttamente essere basato anche sulla ritenuta gravità dei fatti riguardanti una pluralità di indagati, unita alla esigenza di evitare la possibilità dell'impostazione di preordinate e comuni tesi difensive di comodo (Cass. Sez. 1^ 25/7/96 n. 3900 rv. 205349), ovvero, nell'ipotesi in cui tale decreto non abbia una sua autonomia formale, ma sia inserito nell'ordinanza custodiale, la motivazione può ben desumersi dal contesto dell'unico complesso provvedimento (Cass. Sez. 1^ 21/5/92 n. 1809 rv. 190380; 11/10/95 n. 4634 rv. 202504). Nella fattispecie la lettura del provvedimento, compreso nella parte finale del corposo provvedimento cautelativo, ed esteso a tutti i numerosi indagati, evidenzia una ampia ed esaustiva motivazione sulle eccezionali e specifiche ragioni di cautela, insindacabile in questa sede.
Ugualmente non coglie nel segno la censura, introdotta con il secondo motivo, afferente al difetto di motivazione dei decreti di intercettazione delle utenze telefoniche, emessi in via di urgenza dal P.M. È lo stesso ricorrente a riportare nel ricorso testualmente la motivazione, nella quale appaiono chiaramente enunciate le ragioni di urgenza e la inadeguatezza degli impianti esistenti negli uffici della Procura, attraverso il richiamo alla stretta sequenza temporale delle comunicazioni intercettande, che non poteva tollerare ostacoli di natura tecnico-burocratica, ed il cui minimo ritardo nella loro captazione avrebbe potuto comportare pregiudizio alle indagini in corso ed impedire la ricostruzione degli episodi criminosi. Un siffatto argomentare si adegua del resto al principio da ultimo espresso dalle Sezioni Unite (n. 919/04 del 26/11/03, depositata il 19/1/04), che, pur soffermandosi sull'ipotesi della motivazione "per relationem", ha tuttavia ribadito l'orientamento espresso in precedenza (Sez. Un. 28/11/01 n. 42792 rv. 222092-222094-220095) sulla legittimità della utilizzazione di apparecchiature esterne sulla base del semplice riferimento alla insufficienza o idoneità di quelle in dotazione dell'ufficio, e sulla sufficienza del richiamo alla situazione in atto di svolgimento dell'attività organizzativa dei reati satelliti da parte del sodalizio criminoso, ai fini della verifica delle "eccezionali ragioni di urgenza".
Le censure di cui all'ultimo motivo esorbitano dal catalogo dei "casi" di ricorso, previsti dall'art. 606/1 c.p.p., profilandosi come doglianze non consentite ai sensi del comma terzo cit.art., volte, come esse appaiono, a sollecitare in questa sede una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è stata compiuta dal giudice di merito in maniera ampia ed esaustiva, per supportare il necessario giudizio di gravità indiziaria, a nulla rilevando la prospettazione di un diverso, e per la difesa, più adeguato apprezzamento degli stessi. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Provvedere la cancelleria agli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att, c.p.p., trattandosi di ricorrente in stato di detenzione carceraria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 94- 1/ter disp.att.c.p.p..
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2004