Sentenza 10 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di reati sessuali, non è ravvisabile un'ipotesi di concorso apparente di norme tra il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater cod. pen.) ed il reato di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies cod. pen.), sì da ritenere il secondo reato assorbito nel primo, in quanto i medesimi configurano due fattispecie diverse ed il loro concorso è soltanto eventuale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha infatti precisato che nei confronti dei minori non personalmente coinvolti negli atti sessuali ricadenti tuttavia nella loro diretta osservazione, non poteva che configurarsi esclusivamente il reato di corruzione di minorenne).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/10/2007, n. 4718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4718 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 10/10/2007
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 02369
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 004952/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) P.V., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 23/05/2006 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MANCINI FRANCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. PALUMBO Francesco di Verona;
Udito il difensore. Avv. NAVARRA Michele di Roma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23 maggio 2006 la Corte di appello di Roma decidendo sulla impugnazione proposta da P.V. avverso la sentenza che in primo grado all'esito di giudizio abbreviato non condizionato (la richiesta dell'imputato di abbreviato condizionato alla escussione del proprio consulente esperto di psichiatria infantile era stata respinta) lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione oltre al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili per i reati commessi in danno di tre minori degli anni dieci, uniti nel vincolo della continuazione, di atti sessuali con minori e corruzione di minorenne ha confermato la sentenza stessa. Esaminando nel dettaglio i motivi di gravame la Corte territoriale in primo luogo rileva - in punto di responsabilità dell'imputato - essere incredibile che tre minori si siano accordati per formulare accuse calunniose nei confronti di un medesimo soggetto e parimenti incredibile che i genitori degli stessi abbiano concordato un piano per indurre i figli a formulare tali accuse.
Peraltro le dichiarazioni dei minori hanno ricevuto numerose conferme probatorie e precisamente:
- gli strani comportamenti osservati dai genitori in due dei minori sempre in coincidenza con visite nell'abitazione dell'imputato;
- la psicoterapeuta B. aveva diagnosticato gli abusi e confermato questa diagnosi innanzi alla polizia giudiziaria;
- la perizia svolta dalla dr.ssa R. aveva confermato gli abusi e la attendibilità dei fratelli L. ed S.E., due delle vittime;
- quanto alla piccola M.C., la terza vittima, che non era stata collaborativa in occasione dell'esame peritale, testimonianze de relato - in particolare quelle dei sanitari dell'ospedale (OMISSIS) ai quali era stata affidata per le cure del caso - avevano tuttavia confermato gli abusi ulteriormente confermati dall'aggravamento delle sue condizioni psicologiche, registrato dopo la denuncia.
Quanto al secondo motivo di gravame la Corte stessa spiega che il delitto di corruzione di minorenne, contrariamente all'avviso dell'appellante, non può considerarsi assorbito in quello di cui all'art. 609 quater c.p.. Circa poi gli ultimi due motivi di gravame il giudice dell'appello considera che la reiterazione delle condotte ed il fatto che non una ma più siano state le piccole vittime degli abusi escludono sia la possibilità di riconoscere la diminuente del fatto di minore gravità sia quella di formulare un giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche.
Avverso la sentenza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione osservando che la difesa non ha mai parlato di un accordo fra i minori o fra i loro genitori ma invece di una possibile volontà dei piccoli di compiacere gli adulti assecondando quello che ritenevano fosse un loro desiderio. I giudici del merito hanno sostanzialmente eluso il tema affrontandolo soltanto in modo sommario e superficiale.
La sentenza impugnata neppure cita gli elaborati del consulente dell'imputato.
Segue nel ricorso la trascrizione di molti brani della relazione del consulente.
Lo stesso perito del tribunale peraltro, la dr.ssa R., ha indicato aree di suggestione nei confronti dei minori. Con altro motivo si rileva che il tema dell'attendibilità dei minori non è stato affrontato in modo accurato e che sono stati considerati indici di patiti abusi comportamenti dei minori in realtà non significativi in tal senso.
La relazione B. e l'elaborato della dr.ssa R.
risultano affetti da errori metodologici e di merito. Con altro motivo di insiste sull'assorbimento del reato di corruzione da parte di quello di cui all'art. 609 quater c.p.. Si insiste infine sulla richiesta della diminuente del fatto di minore gravità, sulla prevalenza delle generiche e sulla censura del diniego della rinnovazione del dibattimento volta ad acquisire ulteriori elementi di carattere tecnico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Consiste invero, per quanto concerne il tema della responsabilità, in una riconsiderazione delle evidenze processuali delle quali si propone una interpretazione orientata in senso favorevole all'imputato, sulla quale tuttavia questa Corte Suprema non può esercitare il proprio sindacato che comporterebbe non consentite valutazioni di merito.
I giudici del merito infatti ed in particolare la Corte territoriale hanno compiuto una disamina completa delle risultanze processuali attingendo innanzi tutto all'esito delle testimonianze dirette dei minori, raccolte anche in sede di incidente probatorio, ed a quelle indirette o de relato di soggetti informati dei fatti - in particolare i medici dell'ospedale del (OMISSIS) - per quella dei minori che in sede di assunzione della testimonianza diretta non si è mostrata collaborativa (in quest'ultimo caso, utilizzando la testimonianza indiretta, la sentenza impugnata si è adeguata all'orientamento di questa Corte Suprema, espresso con la sentenza di questa stessa Sezione n. 9801 del 2007 Rv 236005 che proprio in un caso di abuso sessuale di minore ha rilevato che "la testimonianza de relato è inutilizzabile solo quando sulla richiesta di parte il giudice non chiami a deporre il teste diretto ma quando il teste diretto, chiamato, non abbia risposto non sussiste più alcuna limitazione al delle testimonianze indirette che devono essere configurate, al pari di ogni altra prova storica, come rappresentazione dello stesso fatto che si assume di voler provare sia pure soggettivamente mediata attraverso il testimone indiretto, e non come prova logica o indizio dal quale desumere un fatto diverso". Le motivate conformi conclusioni sul punto dei giudici di entrambi i gradi del giudizio di merito sono state dunque nel senso della attendibilità delle dichiarazioni accusatorie dei minori ed è noto come nella soggetta materia la testimonianza accusatoria della parte lesa possa assurgere anche a fonte esclusiva di prova della responsabilità dell'imputato se ritenuta intrinsecamente attendibile (in tal senso tra altre Cass. sez. 3, n. 30422 del 2005 Rv 232018). Peraltro non può certo trascurasi la circostanza che il convincimento al riguardo dei giudici medesimi ha ricevuto l'importante conforto delle osservazioni compiute dalla psicoterapeuta incaricata dai genitori di esaminare i minori e delle conclusioni della perizia espletata dalla dr.ssa R.. In particolare quest'ultima non solo ha accertato la idoneità dei minori a rendere valida testimonianza ma ha anche evidenziato gli elementi che inducevano a ritenere che gli stessi fossero stati vittime di abusi sessuali.
Così operando i giudici del merito ed in particolare la Corte territoriale hanno sottratto la loro decisione al sindacato di sola legittimità esperibile da parte di questa Corte Suprema come necessariamente deve concludersi ove doverosamente si tenga conto dei limiti del sindacato medesimo (".... il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri ", come è bene spiegato in SS.UU. n. 12 del 2000 Rv 216260). Scaturisce direttamente dalle osservazioni che precedono che non è censurabile, contrariamente all'avviso del ricorrente, la decisione della Corte territoriale di non procedere alla rinnovazione del dibattimento per consentire la escussione del suo consulente di parte - lo stesso al cui esame era stata subordinata la richiesta poi rinunciata di giudizio abbreviato - e l'espletamento di una nuova perizia. Nell'ottica della Corte infatti si sarebbe trattato di attività istruttoria ultronea dal momento che il materiale probatorio acquisito consentiva già un meditato e, come si è già rilevato, condivisibile giudizio di responsabilità dell'imputato. Peraltro, motivando il rigetto della richiesta di rinnovazione dibattimentale con il rilievo dell'avvenuto raggiungimento della piena prova della colpevolezza dell'imputato la Corte stessa ha adeguatamente motivato la sua decisione sul punto.
Non può invero dimenticarsi che la rinnovazione del dibattimento è istituto di carattere eccezionale laddove il principio generale è la presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado. Ne consegue, sul filo della logica, che mentre è necessario motivare ampiamente la deroga al principio generale realizzata mediante la rinnovazione del dibattimento nell'ipotesi di rigetto della relativa richiesta "la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativi della sentenza di appello con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, della responsabilità" (in tal senso tra altre Cass. sez. 5, n. 8891 del 2000 Rv 217209). Sempre in tema di responsabilità e precisamente in punto di minore gravità del fatto e di prevalenza delle concesse attenuanti generiche il ricorrente propone come si è già rilevato specifici motivi di ricorso per lamentare il diniego del riconoscimento sia della diminuente di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3 sia del giudizio di prevalenza.
Entrambe le doglianze sono infondate posto che la Corte territoriale in risposta alle osservazioni contenute al riguardo nei motivi di appello ha adeguatamente motivato il proprio giudizio negativo notando che la gravità delle condotte poste in essere dall'imputato, la loro protrazione nel tempo e l'essere state le condotte stesse indirizzate nei confronti di più bambini costituivano circostanze ostative a qualsiasi ulteriore (dopo la concessione delle generiche) attenuazione della responsabilità dell'imputato. Da ultimo neppure è accoglibile il motivo con il quale il ricorrente sostiene la tesi del concorso apparente di norme fra il reato di cui all'art. 609 quater c.p. (atti sessuali con minorenne) e quello di cui all'art. 609 quinquies c.p. (corruzione di minorenne). In realtà infatti come questa Corte Suprema ha già osservato - ad es. in Cass. sez. 3, n. 33006 del 2003 Rv 226018 - non può parlarsi di assorbimento del secondo reato nell'altro in quanto essi configurano due fattispecie diverse ed il loro concorso è soltanto eventuale (nella specie si è infatti verificato, secondo la condivisibile ricostruzione della vicenda operata dai giudici del merito, che l'abuso sessuale compiuto su uno dei minori è avvenuto almeno in qualche occasione alla presenza di altro minore o anche degli altri due minori oggetto delle particolari attenzioni dell'imputato, con la conseguenza che necessariamente nei confronti dei bambini non direttamente partecipi dell'abuso questa attività, direttamente osservata, non poteva che configurarsi ai sensi della fattispecie descritta nell'art. 609 quinquies c.p.). Può concludersi dunque che la sentenza impugnata non merita le censure che ad essa sono state mosse.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali come meglio specificato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Lo condanna altresì al pagamento delle spese in favore della parte civile che liquida in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2008