Sentenza 26 ottobre 2011
Massime • 1
È configurabile il tentativo del delitto di violenza sessuale quando, pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta dal primo denoti il requisito soggettivo dell'intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell'idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale. (Reato configurato a carico di colui che, semisvestito e preannunciata la propria intenzione di dirigersi nella camera da letto ove si trovava una minore per imporle un rapporto sessuale, era stato fermato dalla madre di quest'ultima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2011, n. 45698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45698 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 26/10/2011
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 2194
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 4896/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T.A. , nato a (omesso) ;
Avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino. Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere dott. Santi Gazzara;
Udita la requisitoria del sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. Giuseppe Volpe, il quale ha concluso per la inammissibilità;
osserva:
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Aosta, con sentenza del 22/4/2010. dichiarava T.A. colpevole del reato continuato di cui all'art. 609 bis c.p. e artt. 56 e 609 bis c.p,. commesso ai danni della minore V.V. , e lo condannava alla pena di anni due di reclusione, al pagamento delle spese processuali con applicazione di misure accessorie. La Corte di Appello di Torino, chiamata a pronunciarsi sull'appello interposto nell'interesse del prevenuto, con sentenza dell'11/10/2010, in parziale riforma del decisimi di prime cure, ha escluso la pena accessoria di cui all'art. 609 nonies c.p., comma 2, in quanto la previsione di della pena è stata introdotta nell'ordinamento con la L. n. 38 del 2006, in data posteriore ai fatti contestati al prevenuto, verificatisi il 27/8/2005; con conferma nel resto.
Propone ricorso il T. a mezzo del proprio difensore, con i seguenti motivi:
- erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56 e 609 bis c.p.. non sussistendo gli elementi concretizzanti la fattispecie del tentativo di violenza sessuale;
-insussistenza del reato di violenza sessuale ed illogicità della motivazione sul punto anche in relazione al verbale dell'esame della V..V. .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il discorso giustificativo, svolto dal decidente a sostegno della sussistenza dei fatti di reato contestati e dell'addebitabilità degli stessi al prevenuto, si palesa logico, corretto ed esaustivo. Le censure avanzate in ricorso sono sostanzialmente fondate su una diversa prospettazione degli accadimenti. mentre la sentenza è correttamente motivata anche sul dissenso della p.o. rispetto agli abusi sessuali, commessi con gesto repentino (pacca sul sedere e toccamento del seno) a nulla rilevando che la stessa minore ne abbia percepito la natura illecita solo in un secondo momento. Ad avviso della Corte territoriale la versione dei fatti resa dalla ragazza, da cui ha avuto origine il procedimento penale a carico del convivente della madre, risulta confermata in dibattimento da quanto dichiarato dalle assistenti sociali a cui la R. , madre della parte lesa, aveva riferito, nella immediatezza del fatto, l'episodio negli stessi termini della V..V. : segnatamente la donna aveva detto alle assistenti che l'A. voleva sverginare la ragazza e che lei si era frapposta all'uomo, mentre ubriaco usciva dal bagno nudo, coperto solo con un accappatoio, manifestando a viva voce le sue intenzioni, dirigendosi verso la camera da letto della minore. La R. con il proprio corpo aveva, quindi, fatto scudo alla figlia, impedendo al prevenuto di avanzare, così da permettere a V. di scappare e recarsi dai Carabinieri.
Correttamente il giudice di merito ha evidenziato come la condotta dell'imputato, preceduta dalla frase minacciosa di volere approfittare della V. , fosse obiettivamente pericolosa per costei, perché l'uomo era praticamente nudo, ubriaco, l'ambiente era ristretto e la minore già si trovava a letto, di certo in una posizione di ridotta difesa;
è. pertanto, evidente che fu evitata la consumazione del reato da un fatto estraneo alla volontà dell'agente, costituito dal predetto intervento della R. . Osservasi che è configurabile il tentativo del delitto di violenza sessuale quando, pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta dal primo denoti il requisito soggettivo della intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo della idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale. Del pari esente da vizi è da ritenere la argomentazione sviluppata in sentenza relativamente all'episodio di violenza sessuale consumata, che aveva preceduto di poche ore il tentativo preesaminato: la improvvisità dei toccamenti al seno e al sedere, invasivi della fisicità e della intimità della persona costituisce, di per sè, espressione di condotta violenta subita dalla giovane. Sul punto il giudicante osserva che la natura scherzosa dei gesti fu solo inizialmente supposta dalla vittima che nel seguito della azione, ebbe modo di avvedersi della reale natura di essi, tanto da manifestare la intenzione di rivolgersi ai Carabinieri per descrivere i patimenti subiti.
Va osservato che è consolidato principio, affermato da questa Corte, quello secondo cui la indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare la esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare la adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis Cass. S.U. n. 6402/97). Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000. n, 186. della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che l'A. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso deve, altresì, a norma dell'art. 616 c.p.p., essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000.00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1.000.00.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011