Sentenza 15 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica il mantenimento del provvedimento limitativo della libertà personale, attiene al pericolo di allontanamento dal territorio dello Stato richiesto con conseguente rischio di inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di rendere possibile ed effettiva la consegna dell'estradando al Paese richiedente, affinché risponda dei suoi comportamenti aventi rilevanza penale in quello Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2015, n. 6664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6664 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2015 |
Testo completo
6 6 64/ 1 6 64 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Antonio Agro' - Presidente - Sent. n. sez. 2291 Anna Petruzzellis CC 15/12/2015 Emilia Anna Giordano R.G.N. 41432/2015 Emanuele Di Salvo Relatore - Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SA AR, nato il [...] avverso l'ordinanza n. 21/2015 del 28/09/2015 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Fabio Taglialatela, sostituto processuale dell'Avv. Maria Laura Quaini difensore di AR SA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 28 settembre 2015, la Corte d'appello di Brescia ha rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare presentata nell'interesse di AR SA, arrestato a fini di estradizione per violazione della legge sugli stupefacenti in concorso con altri (in relazione al sequestro di 10,496 chili di canapa indiana alla frontiera albanese) e sottoposto alla misura della custodia in carcere con ordinanza del 24 luglio 2015. 1.1. A fondamento del decisum, la Corte territoriale ha rilevato come il profilo della proporzionalità della pena sia irrilevante ai fini dell'art. 718 cod. proc. pen., essendo la decisione limitata alla verifica delle esigenze cautelari, nella specie sussistenti in considerazione dei due precedenti per violazione della legge sugli stupefacenti e del precedente per sfruttamento della prostituzione, delle modalità e delle circostanze del fatto posto a base del procedimento sub iudice, dei contatti con la criminalità internazionale e dell'imminenza della decisione sulla richiesta di estradizione.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'Avv. Vito Castelli, difensore di fiducia di AR SA, e ne ha chiesto l'annullamento per violazione degli artt. 719, 714, comma 2, 274, lett. b), e 275 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto sussistente il pericolo di fuga senza considerare che SA risiede stabilmente a Cremona unitamente alla sorella IM ed ai di lei figli BR e EN, aventi cittadinanza italiana;
che IM e BR SA hanno una stabile occupazione lavorativa;
che l'estradando ha inoltrato alla Questura di Cremona la documentazione volta al rilascio del permesso di soggiorno, di tal che non v'è il rischio che egli si allontani clandestinamente dal territorio nazionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze.
2. Giova premettere che, come questa Corte regolatrice ha avuto modo di chiarire, l'esaurimento del procedimento di estradizione, con decisione favorevole alla stessa, non ha efficacia preclusiva del controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva, sempre che la richiesta sia fondata su profili attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura о all'insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga, e la persona, a seguito di concessa estradizione, non sia stata effettivamente consegnata allo Stato richiedente. (Sez. 6, n. 45130 del 22/10/2014 - dep. 31/10/2014, Francisci, Rv. 260667; Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003 - dep. 18/06/2003, Di Filippo, Rv. 224613).
3. Ferma l'insussistenza di una preclusione ad una rivalutazione della quaestio libertatis in caso di decisione favorevole sulla richiesta di estradizione, è nondimeno necessario che la sollecitata rivisitazione del regime cautelare in atto poggi su circostanze suscettibili di comprovare l'insussistenza del pericolo di fuga, da intendersi anche come pericolo di allontanamento dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio di inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di rendere possibile ed effettiva la consegna dell'estradando al Paese richiedente, affinché risponda dei suoi comportamenti aventi rilevanza penale in quello Stato (Sez. 6, n. 10680 del 23/01/2003 - dep. 07/03/2003, Aim Pierre, Rv. 224707). 2 Una siffatta situazione non ricorre nel caso di specie, là dove come correttamente rilevato dalla Corte territoriale - la concretezza del pericolo di fuga è comprovata sia dalle modalità e circostanze del fatto, che dimostrano l'attualità dei contatti con la criminalità organizzata internazionale e la possibilità di fruire di solidi appoggi in caso di allontanamento dal territorio nazionale, sia dall'imminenza della consegna. Né potrebbe pervenirsi ad una diversa valutazione sulla scorta delle evidenziate condizioni familiari dell'SA. Ed invero, il ricorrente valorizza circostanze che attengono alla situazione della sorella e del suo nucleo familiare e non anche a quella dell'estradando, il quale non ha dimostrato di avere un'occupazione lavorativa sul territorio nazionale né una famiglia propria, di tal che manca la prova uno stabile radicamento che possa fungere da controspinta alla fuga.
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 1.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2015 Il consigliere estensore Il Presidente Alessandra Bassi DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 FEB 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dottissa Silvana DI PUCCHIO E T R O C 3