Sentenza 8 maggio 2014
Massime • 1
L'esercizio in modo stabile e continuativo di attività di vigilanza e custodia in province diverse da quelle cui si riferisce la licenza del Prefetto integra il reato di cui agli artt. 134 e 140 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, poichè, relativamente a quei territori provinciali, l'attività deve considerarsi equivalente alla prestazione di servizi senza licenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2014, n. 22619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22619 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 08/05/2014
Dott. CAIAZZO Luigi IE - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 620
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. - rel. Consigliere - N. 44040/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS IE N. IL 07/12/1960;
avverso la sentenza n. 67/2007 TRIBUNALE di VERBANIA, del 14/05/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERÀ MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO VITO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, veniva affermata la colpevolezza di AS IE, in ordine al reato di cui all'art. 140 in relazione all'art. 134 TULPS e art. 257 TULPS, in quanto quale titolare di agenzia di investigazioni aveva svolto attività al di fuori dei confini della provincia di Varese, luogo in cui solo poteva svolgere detta attività in forza dell'autorizzazione che gli era stata rilasciata dal Prefetto di Varese, così come era stato accertato in Stresa, dal 17.7.2005 al 21.7.2005. L'imputato era stato condannato alla pena di Euro mille di ammenda. Il compendio probatorio risultava integrato, ad opinione del primo giudice, dal fatto che era stato accertato che il prevenuto operava il controllo della sicurezza dei clienti ospiti di un albergo di Stresa, attività che travalicava i limitati contenuti dell'autorizzazione prefettizia, non solo dal punto di vista territoriale (Verbania anziché Varese), ma anche in relazione all'attività per cui la sua agenzia era stata autorizzata.
2. Avverso detta sentenza, interponeva ricorso in appello l'imputato, pel tramite del suo difensore, che è stato convertito in ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., u.c., considerato che sono inappellabili le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda, ai sensi dell'art. 593 c.p.p., u.c.. Venivano dedotti omessa ed erronea valutazione delle emergenze probatorie e vizi motivazionali. Veniva ribadito che l'imputato era titolare di agenzia investigativa European Security Service sas, in forza di autorizzazioni rilasciategli dal Prefetto di Varese, nelle date del 24.6.2003 e 6.7.2005. Veniva aggiunto che l'Ingrassia avrebbe provato che in data 15.7.2005 aveva comunicato alla Questura di Verbania ed al comando dei carabinieri di Verbania e Stresa che a partire dal 17.7.2005 avrebbe iniziato presso l'hotel Illes Borromeo di Stresa, un'attività di ricerca ed informazione investigativa che si sarebbe protratta fino al 24.7.2005. Veniva così contestato l'unico passaggio motivazionale contenuto nella sentenza, secondo cui l'imputato avrebbe svolto attività di controllo della sicurezza della clientela dell'albergo, laddove appunto l'attività era circoscritta a ricerca ed informazioni investigative. Secondo la difesa, il ricorrente non avrebbe travalicato le prescrizioni a lui imposte dall'autorità prefettizia. Il fatto che occasionalmente sia stato colto a svolgere attività al di fuori dei confini di competenza non realizzò alcuna violazione, atteso che per esigenze dettate dall'incarico gli investigatori possono ricercare elementi informativi su tutto il territorio dello stato. Non si trattò quindi di attività stabilmente svolta al di fuori dell'ambito di competenza, ma di occasionale attività che non necessitava di apposita autorizzazione, laddove l'imputato si era fatto carico in ogni caso di comunicarla agli organi di polizia del diverso territorio interessato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non si espone alle critiche avanzate, avendo fatto buon governo dei principi che in materia sono state espressi da questa Corte. In particolare è stato affermato che l'esercizio, in modo stabile e continuativo, di attività di vigilanza e custodia in territori di province diverse da quella cui si riferisce la licenza del Prefetto integra gli estremi del reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 134 e 140, dovendo considerarsi, relativamente a quei territori, concettualmente e giuridicamente equivalente alla prestazione dei servizi stessi in difetto di licenza (Sez. 1^, 28.10.2004, n. 45473 , Rv 230410 e Sez. 1^, 26.3.1998, n. 4802, Rv 210478).
L'accusa che è stata mossa all'imputato è stata quella di aver svolto fuori dalla provincia di Varese attività di investigazione, in ambito territoriale diverso da quello per cui operava la sua autorizzazione. Detta accusa è stata adeguatamente supportata con l'esito degli accertamenti di polizia attestativi del fatto che l'Ingrassia aveva trasferito per un certo periodo di tempo la sua sede di lavoro presso l'hotel Illes Borromeo, per operare il controllo della sicurezza dei clienti ed ospiti con il coinvolgimento di collaboratori specializzati. Pertanto non poteva parlarsi di attività del tutto occasionale di raccolta dati, in relazione ad investigazioni in corso, ma di incarico professionale assunto fuori dal territorio di competenza.
Il reato che correttamente è stato ritenuto integrato con la condotta tenuta dal ricorrente deve però essere dichiarato estinto per prescrizione, a partire dal luglio 2010. Infatti, a fronte di motivi non manifestamente infondati, che non precludono l'instaurarsi di un corretto rapporto processuale avanti questa Corte (Sez. Un. 22.3.2005, n. 23428, Bracale), si impone di verificare l'intervenuto decorso della prescrizione, avuto riguardo al tempus commissi delicti. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2014