Sentenza 8 luglio 2009
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Non integra il reato di ricettazione, della cui sussistenza può al più essere elemento indiziario, il possesso delle fotocopie di un documento oggetto di furto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/2009, n. 37538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37538 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 08/07/2009
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Mirella - Consigliere - N. 3470
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 26930/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Lillo Gian Vito del foro di Brindisi nell'interesse di RR LE, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione penale, in data 12 marzo 2007;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Domenico Gallo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Enrico Delehaye, il quale ha concluso chiedendo il rigetto. osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 12 marzo 2007, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi, in data 25/10/2002, che aveva condannato RR LE alla pena di mesi otto di reclusione e Euro 200,00 di multa per il reato di ricettazione di uno stampato di polizza assicurativa, proveniente da furto in danno della SARA Assicurazioni S.p.a..
La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di sussistenza dell'elemento oggettivo e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto ed equa la pena inflitta.
Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 648 c.p., e la mancanza o illogicità della motivazione sul punto. Al riguardo assume che la ricezione di mere fotocopie di documenti originali provento di delitto, non integra il reato di cui all'art. 648 c.p. per difetto dell'elemento oggettivo che consiste, pur sempre, nella ricezione della cosa provento di delitto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
All'imputato è stato contestato il reato di cui all'art. 648 c.p. per aver acquistato o comunque ricevuto da persona sconosciuta uno stampato di polizza assicurativa della SARA Assicurazioni contraddistinto dal n. 971487B, risultato provento di furto denunziato presso i CC di San Giorgio Ionico in data 14/10/1997. Senonché agli atti non vi è alcuna prova che l'imputato abbia acquistato o comunque ricevuto la polizza in questione, in quanto i documenti sequestrati presso la sua abitazione consistono in mere fotocopie a colori dello stampato di polizza assicurativa oggetto di furto.
In effetti l'imputato è stato trovato in possesso, non del documento trafugato, bensì di alcune fotocopie di tale documento. Il possesso di fotocopie di un documento oggetto di furto, non integra gli estremi della condotta punibile del reato di ricettazione in quanto l'elemento oggettivo del reato consiste nella ricezione della cosa proveniente da un qualsiasi delitto e non nella ricezione di una copia della cosa provento di reato.
Il possesso della fotocopia - tutt al più - potrebbe essere valutato come un indizio da cui potrebbe trarsi la prova che l'agente ha ricevuto l'originale del documento. Nel caso di specie, tuttavia, il possesso delle fotocopie è stato valutato come reato in sè, non avendo la Corte svolto alcun accertamento sulla eventuale disponibilità da parte dell'agente del documento originale. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2009