Sentenza 25 novembre 1999
Massime • 1
Il termine di durata massima di custodia cautelare per la fase delle indagini preliminari per il reato di cui all'art. 73 T.U. sugli stupefacenti è, anche in assenza delle aggravanti di cui all'art. 80 stessa legge, quello di un anno, previsto dall'art. 303, comma 1, lett. a) n.3, seconda parte, cod. proc. pen., in quanto la pena massima prevista per tale reato in venti anni, rientra nei limiti indicati nella prima parte della disposizione da ultimo citata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/11/1999, n. 4243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4243 |
| Data del deposito : | 25 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MAURO DOMENICO LO SAPIO Presidente del 25/11/1999
1. Dott. MARIANO BATTISTI Consigliere SENTENZA
2. Dott. FABIO MAZZA Consigliere N. 4243
3. Dott. SALVATORE BOGNANNI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO MARZANO Consigliere N. 38214/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CC RM
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli 23 luglio 1999;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mariano Battisti udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. G. Palombarini che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il tribunale di Napoli, con ordinanza del 22 luglio 1999, rigettava l'appello proposto da RM CC avverso l'ordinanza, in data 22 giugno 1999, del g.i.p. presso lo stesso tribunale, il quale aveva rigettato la richiesta di dichiarazione di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere proposta dal difensore dell'imputato al quale era stato contestato il reato, commesso in concorso, di illecita detenzione, a fini di spaccio, di sostanze stupefacenti appartenenti alle tabelle I e II di cui all'articolo 14 della L. n. 309 del 1990.
2 - Il tribunale riteneva che, per il reato contestato al CC, il termine di durata massima della custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari fosse di un anno, ai sensi dell'articolo 303, comma 1, lettera), n. 3 prima parte, c.p.p. e non di sei mesi come preteso dall'appellante, secondo il quale la norma, nel prevedere, nella seconda parte, il termine di fase di un anno anche per i delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lett. a) - tra i quali, n. 6, i delitti di cui agli articoli 73 d.p.r. n. 309/1990, limitatamente alle ipotesi aggravante ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 - ha voluto dire che, per il reato di cui all'articolo 73, la custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari perde efficacia per il decorso di un anno solo se contestato come aggravato ai sensi degli articoli 80, comma 2, e 74 e nessuna di queste aggravanti era stata contestata al CC.
Il tribunale precisava che, per il reato per il quale si stava procedendo, la legge stabilisce la pena si stava procedendo, la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a venti anni e il citato articolo 3, nella sua prima parte, prevede, per l'appunto, il termine di fase di un anno "quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo aventi anni.
3 - Il difensore ricorre per cassazione denunciando "erronea applicazione della legge penale per violazione del combinato disposto degli articoli 303, comma 1, lettera a), n. 3, in relazione all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 6, c.p.p. e all'articolo 12 delle disposizioni della legge in generale".
Deduce che "l'interpretazione data dal tribunale del riesame non spiega perché mai il legislatore,5 dopo avere fissato, con la prima parte dell'articolo 303, comma 1, lettera a), n. 3, una regola generale per tutti i delitti puniti con pena non inferiore nel massimo a venti anni - tra cui rientravano, oltre ai delitti di cui all'articolo 73, anche quelli di cui agli articoli 74 e 80 del d.p.r. n. 309/1990 abbia sentito la necessità di dovere aggiungere e specificare con la seconda parte dello stesso articolo 303 - che, per i delitti di cui all'articolo 73, si applica la durata massima di un anno solo per le ipotesi aggravate di cui all'articolo 74 e 80, comma 2".
"Sarebbe davvero impensabile - prosegue - che un soggetto arrestato per la detenzione a fini di spaccio di pochi grammi di droga a cui viene contestato l'articolo 73, possa restare in misura cautelare preventiva per un anno allo stesso modo di un promotore o di un partecipe di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ovvero nel caso delle ipotesi aggravate di cui agli articoli 74 e 80, comma 2".
"Si può, pertanto, serenamente ritenere - conclude - che il legislatore, dopo avere disciplinato, con l'articolo 303, comma 1, lettera a), n. 3, in via generale ed astratta la durata massima di un anno per tutti i delitti puniti con l'ergastolo o la cui pena della reclusione non sia inferiore nel massimo a venti anni, procede, poi, ad una specificazione, in deroga alla regola generale, per taluni delitti previsti dalle leggi speciali riportati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), c.p.p."
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il ricorso è infondato.
a - La norma, più volte citata, dell'articolo 303, comma 1, lettera a), n. 3 è chiarissima nel podisporre che il termine di fase è di un anno quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti, anni, ed è innegabile che l'articolo 73 del, d.p.r. n. 309/1990 - e al CC è stato contestato uno dei reati ivi descritti preveda la pena da otto a venti anni e, quindi, una pena non inferiore, nel massimo, a venti anni.
b - La norma e, pero, altrettanto chiara, nella seconda parte, nel prevedere lo stesso termine di fase di un anno anche per uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni.
c - Ed è proprio quest'ultima specificazione o, se si vuole, quest'ultima condizione che consente di cogliere il non diversamente interpretabile combinato disposto delle due norme, quella dell'articolo 303 e quella dell'articolo 407, nelle parti, per entrambi, richiamate.
I - L'articolo 407 elenca, nel comma 2, lettera a), tutta una serie di delitti per molti dei quali sono previste pene, nel massimo, di gran lunga inferiori ai venti anni, con la conseguenza che, se la seconda parte dell'articolo 303, comma 1, lettera a), n. 3 non li richiamasse, per non pochi di questi delitti - dal legislatore ritenuti particolarmente gravi, tanto da prevedere per gli stessi che la durata massima delle indagini preliminari sia di due anni e non, come di norma, di diciotto mesi - il termine di fase nelle indagini preliminari sarebbe di sei mesi e ciò grazie al precedente n. 2, il quale dispone che il termine di fase è di sei mesi "quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni salvo quanto previsto dal numero 3", e, quindi, una pena aldisotto dei venti anni. II - Si pensi al reato di associazione per delinquere, di cui all'articolo 416 c.p., e allo stesso reato di associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416 bis c.p., norma che soltanto per alcune ipotesi aggravate prevede la pena di venti o più di venti anni di reclusione.
Si pensi, poi, ai reati concernenti le armi descritti nel n. 6, descrizione che corrisponde a pressoché tutte le ipotesi delittuose contemplate nell'articolo 1 della L. 2 ottobre 1967, n. 895, come sostituito dall'articolo 9 della L. 14 ottobre 1974, n. 497, per le quali la pena prevista è, nel massimo, di dodici anni. III - È di tutta evidenza, allora, che la norma dell'articolo 303, comma 1, lettera a), n. 2, nel richiamare i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), richiama esclusivamente quei delitti che, puniti con pena superiore, nel massimo, a sei anni, ma inferiore a venti, avrebbero avuto un termine di fase di sei mesi, nonostante la loro gravità, ma non quei delitti che, elencati nella norma dell'articolo 407 al fine di prevederne un più lungo termine di durata delle indagini preliminari, non v'era alcuna ragione di richiamare pur ai fini della indicazione del termine di durata massima della custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari.
IV - Non va dimenticato, in altri termini, che - lo si è già accennato - l'articolo 407 c.p.p. disciplina il problema dei termini di durata massima delle indagini preliminari e non il problema della durata massima della custodia cautelare e, conseguentemente, dei termini di fase, sicché - giova ripeterlo - il richiamo dell'articolo 303, comma 1, lettera a, n. 3, seconda parte, è relativo soltanto a quei reati che, elencati nell'articolo 407 a quel fine, sono considerati dal legislatore tanto gravi - nonostante le loro pene edittali inferiore ai venti anni di reclusione - da meritare non solo una maggiore durata delle indagini preliminari, ma, nelle indagini preliminari, anche un maggior termine di fase rispetto ed altre fattispecie punite con le stesse pene o, comunque, con pene superiori ai sei anni, ma inferiori ai venti.
2 - Il ricorso, pertanto, va rigettato.
P.Q.M.
La corte di cassazione rigetta
il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'Istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'articolo 23 c. 1 bis L. 8/8/19895, n. 332.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2000