Sentenza 22 giugno 2001
Massime • 1
In materia di violazione dei regolamenti comunali e provinciali la normativa contenuta nell'art. 107 del T.U., approvato con R.D. n. 383/1934 e tuttora in vigore, in quanto non abrogato dal D.Lgs. n. 142/1990, non esclude la facoltà del trasgressore di effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, neanche nel caso in cui sia stata omessa nel p.v.a. l'indicazione di tale facoltà ovvero della somma oblabile. Spetterà, in tal caso, al giudice, in sede di opposizione, valutare la congruità della somma pagata, ne' al riguardo è ravvisabile nullità posto che tale sanzione non è prevista dall'art. 16 della legge n. 689/1981.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8535 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - rel. Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL LE e NN CE, elettivamente domiciliati in Cosenza, Corso d'Italia 108, presso l'avv. Achille Morcavallo, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
COMUNE di CACCURI, in persona del Sindaco p.t. sig. IN RO FA, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini 65, presso l'avv. Domenico Ambrosio, rappresentato e difeso dall'avv. CE Morrone giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Pretore di Crotone, sezione distaccata di Strongoli n. 47 del 13.07/08.09.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/01 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
Udito il P.M. , in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini che ha concluso per il rigetto;
Svolgimento del processo
Con sentenza 13.7/8.9.98 il Pretore di Crotone, sezione distaccata di Strongoli rigettava l'opposizione proposta da LE LA e da CE CO avverso l'ordinanza ingiunzione del Sindaco di Caccuri, emessa il 6 e notificata il 10.6.97 irrogava la sanzione di lire 5.000.000 per violazione dell'art. 26.19 del regolamento comunale, commessa effettuando il taglio di n. 5 querce di alto fusto di notevole valore naturalistico ambientale.
Rilevava il Pretore che le iniziative per l'utilizzazione edilizia della zona -a base di una richiesta di lottizzazione avanzata dai privati e di un progetto di lottizzazione d'ufficio deliberato dal Comune- non erano giunta a conclusione perché ricadevano su di un'area protetta da un punto di vista paesaggistico per la presenza di piante secolari di alto fusto, come risultava dalla documentazione versata in giudizio dalle parti. In attesa della soluzione del problema circa l'esistenza del vincolo di natura ambientale, trovava però applicazione l'art. 29.19 del regolamento comunale;
ne' sussisteva le denunciate nullità dell'ordinanza, perché il Sindaco aveva motivato l'an e, in ordine al quantum della sanzione, il giudice ne riscontrava la congruità. Poiché non risultava iniziato giudizio penale nei confronti dei trasgressori, non era invocabile il principio di specialità dettato dall'art. 9 della l.s. 689/81. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso LE LA e CE CO, avanzando, con atto notificato il 05. 10.99 due motivi di censura.
Si è costituito il Comune di Caccuri, resist,9ndo con atto notificato il 19.11.99.
Motivi della decisione
La parte resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancata esposizione del fatto o, più esattamente, per inadeguata esposizione: secondo il Comune, la conoscenza della vicenda urbanistica dell'area è essenziale alla comprensione della vicenda ed il silenzio del ricorso in merito rende incompleta l'esposizione dei fatti di causa.
Non ritiene la Corte che la dedotta causa di inammissibilità sussista, dal momento che, della vicenda sottoposta al giudizio del Pretore, la sentenza ed il ricorso forniscono sufficiente notizia. Col primo motivo del ricorso si denuncia la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 16 l.s. 689/81 e per insufficiente ed erronea motivazione. In sintesi, sostengono i ricorrenti di aver eccepito che il p.v.a. notificato era nullo, perché non indicava ne' la facoltà di eseguire il pagamento in misura ridotta, ne' l'importo della pena pecuniaria ridotta, ne conseguiva la nullità di tutto l'iter procedimentale successivo e della ordinanza ingiunzione conclusiva.
La censura è infondata. L'art. 16.2 dela l.s. 689/81, come modificato dall'art. 231 l.s. 285/92, dispone che nei casi, di violazione dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con r.d. 383/34. Il d.lgs. 241/90 dall'abrogazione del t.u. 383/34 ha escluso, per quanto qui interessa, gli artt. 106/109 che disciplinano il pagamento in misura ridotta - all'epoca, trattandosi di ammenda, in via di oblazione - delle sanzioni pecuniarie. Nè la normativa specifica, ora richiamata, ne' quella generale dettata dalla l.s. 689/81 prevedono l'obbligo - che invece prevede la l.s. 285/92 - di indicare al trasgressore la facoltà di pagare in misura ridotta o di indicare la somma oblabile. La questione, a suo tempo proposta anche in sede costituzionale (Corte Cost. 187/96) è stata risolta nel senso che non è prevista - e non è quindi causa di nullità- la menzione della facoltà nel p.v.a. (cfr. Cass. 7480/99; 117/97; 1139/94 ecc.) e che, ove la norma non precisi l'ammontare della pena pecuniaria, supplisce il disposto degli artt. 32 e 38.1 l.s. 689/81 (Cass. 4892/96; 12779/95). La facoltà del trasgressore di effettuare il pagamento in misura ridotta non è condizionata ne' dal mancato avviso, ne' dalla mancata indicazione dell'importo - spetterà al giudice in sede di opposizione valutare la congruità della somma: Cass. 11054/98 - ne' dalla mancata individuazione del destinatario della oblazione:
questione non sollevata dalla parte ricorrente ma di ovvia soluzione. La motivazione della sentenza impugnata va corretta nel senso indicato.
Col secondo motivo di censura si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cpc e dell'art. 26.19 del regolamento edilizio del Comune di Caccuri, nonché vizio di motivazione. Sostengono i ricorrenti che, ove il Pretore avesse adeguatamente apprezzato le prove documentali versate in atti, avrebbe rilevato l'insussistenza di vincoli di natura ambientale nella località in questione - l'insussistenza di vincoli di natura idrogeologica e, infine, che il riferimento ad "alberi di alto fusto esistenti nei giardini e complessi alberati" contenuto nel punto 19 dell'art. 26 del regolamento comunale, non era riferibile all'area in questione, dato che era oggetto di un progetto di lottizzazione e ricadeva, secondo il p.r.g. in zona di espansione edilizia.
Il motivo è infondato. Lo scopo di lucrare le c.d. rendite urbane, che sottende alla vicenda in esame, è - come già ha affermato la sentenza impugnata- irrilevante ai fini del decidere. Non si tratta, infatti, di valutare un illecito edilizio, od ambientale - nei limiti consentiti dalla l.s. 431/85, il cui art. 1 lett g è invocato dal resistente - ma di accertare la sussistenza di una infrazione al regolamento edilizio del Comune di Caccuri, il cui ambito è solo esemplificativamente segnato dall'art. 33 della l.s. 1150/42. Le scelte programmatiche del p.r.g. in termini di zonizzazione non entrano in conflitto con la norma regolamentare, ben potendo coesistere una zona C e le stesse intenzioni attuative del Comune, con la tutela delle singole piante e dei complessi alberati che sussistano nella zona stessa. La assenza, affermata dai ricorrenti, di vincoli ambientali ed idrogeologici non è quindi, come ha già, sinteticamente ma chiaramente, affermato la sentenza impugnata, rilevante ai fini del decidere.
Il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese, che liquida in complessive lire 1.590.000 di cui lire 1.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2001