Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8535
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Sentenza 22 giugno 2001

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In materia di violazione dei regolamenti comunali e provinciali la normativa contenuta nell'art. 107 del T.U., approvato con R.D. n. 383/1934 e tuttora in vigore, in quanto non abrogato dal D.Lgs. n. 142/1990, non esclude la facoltà del trasgressore di effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, neanche nel caso in cui sia stata omessa nel p.v.a. l'indicazione di tale facoltà ovvero della somma oblabile. Spetterà, in tal caso, al giudice, in sede di opposizione, valutare la congruità della somma pagata, ne' al riguardo è ravvisabile nullità posto che tale sanzione non è prevista dall'art. 16 della legge n. 689/1981.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8535
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8535
    Data del deposito : 22 giugno 2001

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