Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2004, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. GIANCOLA AR Cristina - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT RI, ZA EV RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 190, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SFORZA, che li difende, giusta delega a margine;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO FINANZE, UFF ENTRATE GUALDO TADINO;
- intimati -
avverso la decisione n. 1004/00 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 16/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/03 dal Consigliere Dott. AR Cristina GIANCOLA;
udito l'Avvocato del ricorrente SFORZA che si riporta ai motivi, accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 24/11/1988 i coniugi ON NR e IS EV AR presentavano all'Intendenza di Finanza di Perugia, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 602 del 1973 e della legge n. 904 del 1977, un'istanza di rimborso della somma di L. 90.072.000. Esponevano che essa costituiva eccedenza d'imposta da loro indebitamente versata per IRPEF relativa all'anno 1986 e che intendevano rettificare, come da allegata dichiarazione fiscale c.d. integrativa, la dichiarazione dei redditi, già redatta su MOD 740/87. Sostenevano che erano incorsi in errore materiale nella redazione di detta dichiarazione, presentata il 29/5/1987, ed in particolare che avevano omesso di usufruire del credito d'imposta sui dividendi percepiti da società estere, con sede negli USA.
Successivamente impugnavano il silenzio rifiuto opposto alla loro istanza di rimborso e l'adita Commissione di primo grado di Perugia accoglieva il ricorso. L'appello dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Gubbio veniva accolto dalla Commissione di secondo grado di Perugia.
Con sentenza del 15/12/l999 - 16/2/2000, la Commissione Tributaria Centrale confermava la decisione dei secondi giudici, respingendo il ricorso dei contribuenti. La Commissione Centrale premetteva che Part. 10 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni, stipulata il 7/4/1984 tra l'Italia e gli Stati Uniti D'America, ratificata e resa esecutiva con legge 11/12/1985, n. 763, se da un canto non obbligava l'Italia a concedere il credito d'imposta anche sui dividendi di fonte estera, non vietava l'istituzione di tale beneficio. Rilevava, peraltro, che nella specie non era "in discussione la fruizione o meno del credito d'imposta, ma esclusivamente la domanda di rimborso presentata dai contribuenti ex art. 38 del DPR 602/73". Al riguardo confermava l'inammissibilità della domanda stessa, condividendo le affermazioni dei giudici d'appello, ribadendo che essa avrebbe dovuto essere proposta in sede di dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 1986, secondo le modalità stabilite a pena di decadenza dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 904 del 1977, legge che, sottolineava,
regola in via autonoma il regime tributario dei dividendi comunque percetti e che non si palesa in contrasto con la citata Convenzione Italo-Americana, che nulla stabilisce per i rimborsi. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale il ON e la IS hanno proposto, nei confronti del Ministero delle Finanze e dell'Ufficio delle Entrate di Gualdo Tadino, ricorso per Cassazione, fondato su due motivi.
Gli intimati non hanno inteso resistere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che sia stata ritenuta inammissibile la dichiarazione rettificativa dei redditi e la conseguente istanza di rimborso, in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale che ammette la possibilità di apportare alla dichiarazione dei redditi rettifiche favorevoli al contribuente e ne individua i limiti temporali in termini più ampi rispetto a quelli concessi per l'istanza di rimborso o per la valida presentazione della dichiarazione rettificata. Sostengono che l'istanza di rimborso e la dichiarazione rettificativa avrebbero dovuto essere ritenute valide, essendo state presentate il 24/2/1988 e quindi tempestivamente rispetto al 29/5/1987, data di presentazione della originaria dichiarazione dei redditi.
Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la decisione dei giudici di secondo grado nella parte in cui, in contrasto con la pronuncia di primo grado, viene esclusa nei confronti del percettori di utili distribuiti da società estere con sede in USA, l'applicabilità del beneficio del credito d'imposta, previsto negli artt. 1 e 2 della legge n. 904 del 1977. Sostengono che tale conclusione configge con l'art. 128 TUIR, con l'art. 1 della legge n. 904 del 1977, con i principi della citata Convenzione Italia-USA contro le doppie imposizioni e segnatamente con il principio ivi affermato di non discriminazione, oltre che con le disposizioni degli artt. 67 e 127 rispettivamente dei DPR n. 600/73 e n. 917/1986. Inoltre, per l'ipotesi che questa Corte ritenga preclusa, in ragione del tenore degli artt. 1 della legge n. 904 del 1977 e 14 TUIR, la fruizione del beneficio nel caso di utili di fonte estera, chiedono che sia sottoposta al giudizio della Corte Costituzionale la questione di costituzionalità di tali norme in rapporto agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Il primo motivo di ricorso deve essere disatteso.
L'art. 2, 2^ comma, della legge 16 dicembre 1977 n. 904 (nonché art. 14, 5^ comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) dispone che la detrazione ed il rimborso del credito d'imposta per gli utili distribuiti da società o da enti devono essere richiesti, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui gli utili sono stati percepiti. È, inoltre, pacifico che nella dichiarazione dei redditi del 1987 relativa all'anno 1986, i contribuenti non indicarono, con riferimento agli utili percepiti nel medesimo anno 1986, il relativo credito d'imposta, che fecero valere solo con una successiva dichiarazione presentata nell'anno 1988. Sulla base di tale rilievo e dell'esposto tenore dell'art. 2 della legge n. 904/1977, la Commissione Tributaria Centrale ha concluso per l'inammissibilità della domanda di rimborso della eccedenza d'imposta versata per autotassazione, limitandosi giustamente a rilevare che i contribuenti erano incorsi nella decadenza dal diritto, prevista dalla citata norma per il caso di omissione di tempestiva richiesta di detrazione.
I ricorrenti censurano la decisione, peraltro conforme all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (Cass. 7/IV/2000, n. 4482; Cass. 28/6/2002, n. 9475), sostenendo essenzialmente la violazione dei principi generali in tema di rettifica in favore del contribuente della dichiarazione fiscale, ma trascurano di verificare la compatibilità delle regole invocate con gli effetti della decadenza, in cui erano incorsi.
Ed invero il procedimento rettificativo ed il ricorso ai relativi principi giurisprudenziali risultavano nella specie preclusi dall'intervenuta decadenza, i cui effetti si risolvono nella perdita del diritto sostanziale alla detrazione ed al rimborso e quindi nel venir meno in capo ai contribuenti delle situazioni favorevoli di cui i medesimi avrebbero dovuto giovarsi in via integrativa e sostitutiva, emendando la precedente dichiarazione. Ogni altra questione sul credito d'imposta per gli utili distribuiti da società, stante la decadenza verificatasi al riguardo, deve ritenersi superata.
Pertanto si deve respingere il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento della valutazione del secondo motivo, ivi compresa la dedotta questione di costituzionalità. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004