Sentenza 14 gennaio 2009
Massime • 1
L'omessa notificazione dell'avviso di dibattimento (nella specie per il giudizio d'appello) al difensore di fiducia dell'imputato determina nullità d'ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio, non potendo l'imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2009, n. 6240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6240 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 14/01/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 81
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 28120/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA SU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 4.06.2008 che ha ridotto ad anni 4 di reclusione Euro 18.000 di multa la pena inflittagli nel giudizio di primo grado quale colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. TERESI Alfredo;
Sentito il PM nella persona del PG, Dr. IZZO Gioacchino, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. OSSERVA
Con sentenza 4.06.2008 la Corte d'Appello di Bologna riduceva ad anni 4 di reclusione Euro 18.000 di multa la pena inflitta nel giudizio di primo grado a LA SU quale colpevole di avere illecitamente detenuto al fine di spaccio 99 dosi di cocaina.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato eccependo la nullità della sentenza impugnata per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello al difensore di fiducia, essendo stato illegittimamente nominato, in sua vece, un difensore d'ufficio. Chiedeva l'annullamento della sentenza. Il ricorso è fondato. Risulta dalla relata dell'ufficiale giudiziario che l'avviso d'udienza per il giudizio d'appello non è stato notificato al difensore di fiducia perché trasferito altrove da tempo, per informazioni assunte in loco.
In tale ipotesi s'imponeva l'accertamento dell'eventuale trasferimento della sede del difensore presso il circondario d'appartenenza.
Tale adempimento non è stato eseguito dalla Corte territoriale che ha proceduto alla nomina di un difensore d'ufficio, cui l'avviso è stato notificato, senza che ricorressero le condizioni previste dall'art. 97 c.p.p., n. 1, vale a dire senza giustificato motivo. L'omessa notificazione dell'avviso di dibattimento al difensore di fiducia dell'imputato determina nullità di ordine generale prevista dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c). Essa, infatti, afferisce alla difesa dell'imputato ed è insanabile ex art. 179 c.p.p., con una successiva nomina di un difensore di ufficio, non potendo l'imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuote la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 14 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2009