CASS
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/2025, n. 20971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20971 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LM IL nato il [...] avverso la sentenza del 11/05/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di SI LI in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per illecita detenzione a fini di spaccio di gr. 80,6014 di hashish con milligrammi 13863 di THC, pari a 554 dosi medie singole e gr. 7,6806 di cocaina, suddivisa in 16 dosi, con mg. 5853 di cocaina base. In Torino, 14 giugno 2022. 2. LI SI propone ricorso avverso tale sentenza deducendo inosservanza degli artt. 448 e 546, comma 1 lett. e) nn.1 e 2, cod. proc. pen. sostenendo che il provvedimento impugnato si è limitato a considerare la correttezza della diversa Penale Sent. Sez. 4 Num. 20971 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 13/05/2025 qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione di circostanze di segno diverso, come prospettato dalle parti. Tale esame, si assume risulta parzialmente carente mancando un'approfondita disamina logico-giuridica atta a far emergere il pensiero del giudicante circa l'adeguamento in concreto delle pene inflitte alla gravità effettiva del reato e soprattutto alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, connotate da marginalità. Il giudice si è limitato ad accennare alla posizione lavorativa instabile e occasionale dell'imputato senza ricavarne alcun ulteriore dato circostanziale non sfavorevole come sarebbe stato possibile e legittimo. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Si tratta di ricorso proposto avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per un motivo non deducibile (carenza della motivazione) ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n.103). 3. Il Collegio, pur constatando che la pronuncia impugnata è stata emessa in data 11 maggio 2023 e che, alla data odierna, risulta decorso il termine di procedibilità fissato dall'art. 344 bis cod. proc. pen., osserva quanto segue: Il comma 2 dell'art. 2 legge 27 settembre 2021, n. 134, alla lettera a), ha introdotto nel codice di rito penale l'art. 344 bis (rubricato «Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione») ai sensi del quale costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale la mancata definizione del giudizio d'appello entro il termine di due anni (comma 1) e del giudizio di Cassazione entro il termine di un anno (comma 2). Tale causa di improcedibilità è altresì definita «prescrizione processuale» per distinguerla dal diverso istituto della c.d. «prescrizione sostanziale» disciplinata dagli artt. 157 ss. cod. pen. e incide, non più sul reato, ma sul potere statuale di proseguire "nell'esame del merito e di giungere ad una condanna definitiva, caducando la precedente pronuncia" (Rel. illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) Secondo un principio costantemente recepito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. .12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, 266818 - 01; sull'assoluta genericità dei motivi, Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01; sulla manifesta infondatezza dei motivi, Sez. U, n.15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981 - 01 e Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01; sui motivi non consentiti o non dedotti in appello, Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903-01), la presentazione di un ricorso per cassazione invalido comporta l'inammissibilità del medesimo, osta alla costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del "giudicato sostanziale", con la conseguenza che il giudice, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità. Ci si deve chiedere se, anche rispetto all'istituto dell'improcedibilità, possa continuare ad assumere rilievo il primato della causa di inammissibilità (con evidente esclusione dei casi di tardività del ricorso per i quali il giudicato impedisce l'operatività dell'improcedibilità), e, con esso, la distinzione tra ricorsi ammissibili e ricorsi inammissibili, laddove solo i primi sono in grado di radicare il valido rapporto processuale e, di conseguenza, di attribuire rilievo al decorso del termine di prescrizione (sia sostanziale che processuale). Il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per non estendere anche alla c.d. prescrizione processuale i su indicati principi, già operanti con riguardo alla c.d. prescrizione sostanziale, posto che l'inammissibilità impedisce a priori la corretta instaurazione del giudizio di impugnazione, invalidando tutti gli atti in ipotesi già compiuti prima della sua declaratoria e considerato che, d'altro canto, l'improcedibilità, pur precludendo la pronuncia nel merito, presuppone un'impugnazione regolarmente proposta e, quindi, ammissibile, definendo il giudizio d'impugnazione con una decisione in rito. L'accertamento dell'inammissibilità dell'impugnazione, in altre parole, rende inoperante l'improcedibilità in quanto ciò che rileva non è il momento in cui l'inammissibilità è accertata, ma quello in cui essa si realizza;
la circostanza che l'inammissibilità sia dichiarata dopo il decorso dei termini di cui all'art. 344 bis cod. proc. pen. non esclude che logicamente preceda tale decorso ogni qualvolta la fase, protratta oltre i termini massimi, si sia avviata mediante un atto inammissibile. L'esigenza di ragionevole durata dei processi sottesa all'istituto dell'improcedibilità non può, infatti, sopravanzare la necessità di rispettare le regole sulla corretta instaurazione del rapporto processuale che presiedono all'introduzione dei giudizi di impugnazione. In definitiva, gli unici casi nei quali, nonostante l'inammissibilità del ricorso, al giudice dell'impugnazione sia consentita una pronuncia diversa, rimangono quelli della abolitio criminis, della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice formante oggetto dell'incriminazione, dell'ipotesi in cui debba essere dichiarata l'estinzione del reato a norma dell'art. 150 cod. pen. (Sez. U, Ricci, cit.). 3 Secondo quanto già, condivisibilmente, affermato in precedenti pronunce di questa Corte, pertanto, deve ritenersi che «in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344 bis cod. proc. pen. inserito dall'art. 2, comma 2 lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134», (Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano, Rv. 287085 - 01; Sez. 7, Ord. n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà Piccione, Rv. 283043 - 01). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/05/2025.
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di SI LI in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per illecita detenzione a fini di spaccio di gr. 80,6014 di hashish con milligrammi 13863 di THC, pari a 554 dosi medie singole e gr. 7,6806 di cocaina, suddivisa in 16 dosi, con mg. 5853 di cocaina base. In Torino, 14 giugno 2022. 2. LI SI propone ricorso avverso tale sentenza deducendo inosservanza degli artt. 448 e 546, comma 1 lett. e) nn.1 e 2, cod. proc. pen. sostenendo che il provvedimento impugnato si è limitato a considerare la correttezza della diversa Penale Sent. Sez. 4 Num. 20971 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 13/05/2025 qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione di circostanze di segno diverso, come prospettato dalle parti. Tale esame, si assume risulta parzialmente carente mancando un'approfondita disamina logico-giuridica atta a far emergere il pensiero del giudicante circa l'adeguamento in concreto delle pene inflitte alla gravità effettiva del reato e soprattutto alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, connotate da marginalità. Il giudice si è limitato ad accennare alla posizione lavorativa instabile e occasionale dell'imputato senza ricavarne alcun ulteriore dato circostanziale non sfavorevole come sarebbe stato possibile e legittimo. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Si tratta di ricorso proposto avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per un motivo non deducibile (carenza della motivazione) ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n.103). 3. Il Collegio, pur constatando che la pronuncia impugnata è stata emessa in data 11 maggio 2023 e che, alla data odierna, risulta decorso il termine di procedibilità fissato dall'art. 344 bis cod. proc. pen., osserva quanto segue: Il comma 2 dell'art. 2 legge 27 settembre 2021, n. 134, alla lettera a), ha introdotto nel codice di rito penale l'art. 344 bis (rubricato «Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione») ai sensi del quale costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale la mancata definizione del giudizio d'appello entro il termine di due anni (comma 1) e del giudizio di Cassazione entro il termine di un anno (comma 2). Tale causa di improcedibilità è altresì definita «prescrizione processuale» per distinguerla dal diverso istituto della c.d. «prescrizione sostanziale» disciplinata dagli artt. 157 ss. cod. pen. e incide, non più sul reato, ma sul potere statuale di proseguire "nell'esame del merito e di giungere ad una condanna definitiva, caducando la precedente pronuncia" (Rel. illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) Secondo un principio costantemente recepito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. .12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, 266818 - 01; sull'assoluta genericità dei motivi, Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01; sulla manifesta infondatezza dei motivi, Sez. U, n.15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981 - 01 e Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01; sui motivi non consentiti o non dedotti in appello, Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903-01), la presentazione di un ricorso per cassazione invalido comporta l'inammissibilità del medesimo, osta alla costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del "giudicato sostanziale", con la conseguenza che il giudice, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità. Ci si deve chiedere se, anche rispetto all'istituto dell'improcedibilità, possa continuare ad assumere rilievo il primato della causa di inammissibilità (con evidente esclusione dei casi di tardività del ricorso per i quali il giudicato impedisce l'operatività dell'improcedibilità), e, con esso, la distinzione tra ricorsi ammissibili e ricorsi inammissibili, laddove solo i primi sono in grado di radicare il valido rapporto processuale e, di conseguenza, di attribuire rilievo al decorso del termine di prescrizione (sia sostanziale che processuale). Il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per non estendere anche alla c.d. prescrizione processuale i su indicati principi, già operanti con riguardo alla c.d. prescrizione sostanziale, posto che l'inammissibilità impedisce a priori la corretta instaurazione del giudizio di impugnazione, invalidando tutti gli atti in ipotesi già compiuti prima della sua declaratoria e considerato che, d'altro canto, l'improcedibilità, pur precludendo la pronuncia nel merito, presuppone un'impugnazione regolarmente proposta e, quindi, ammissibile, definendo il giudizio d'impugnazione con una decisione in rito. L'accertamento dell'inammissibilità dell'impugnazione, in altre parole, rende inoperante l'improcedibilità in quanto ciò che rileva non è il momento in cui l'inammissibilità è accertata, ma quello in cui essa si realizza;
la circostanza che l'inammissibilità sia dichiarata dopo il decorso dei termini di cui all'art. 344 bis cod. proc. pen. non esclude che logicamente preceda tale decorso ogni qualvolta la fase, protratta oltre i termini massimi, si sia avviata mediante un atto inammissibile. L'esigenza di ragionevole durata dei processi sottesa all'istituto dell'improcedibilità non può, infatti, sopravanzare la necessità di rispettare le regole sulla corretta instaurazione del rapporto processuale che presiedono all'introduzione dei giudizi di impugnazione. In definitiva, gli unici casi nei quali, nonostante l'inammissibilità del ricorso, al giudice dell'impugnazione sia consentita una pronuncia diversa, rimangono quelli della abolitio criminis, della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice formante oggetto dell'incriminazione, dell'ipotesi in cui debba essere dichiarata l'estinzione del reato a norma dell'art. 150 cod. pen. (Sez. U, Ricci, cit.). 3 Secondo quanto già, condivisibilmente, affermato in precedenti pronunce di questa Corte, pertanto, deve ritenersi che «in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344 bis cod. proc. pen. inserito dall'art. 2, comma 2 lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134», (Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano, Rv. 287085 - 01; Sez. 7, Ord. n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà Piccione, Rv. 283043 - 01). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/05/2025.