Cass. pen., sez. II, sentenza 05/04/2012, n. 28042
CASS
Sentenza 5 aprile 2012

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Massime1

Opera una "reformatio in peius", inammissibile in difetto di impugnazione da parte del P.M., la sentenza di appello che assolva l'imputato da alcuni capi di imputazione ma lasci invariata la pena finale. Il divieto di "reformatio in peius", infatti, deve avere riguardo non già al trattamento sanzionatorio finale cumulativamente considerato, ma alla pena inflitta per ogni singolo reato.

Commentario1

  • 1Decisione d'appello, quando viola il divieto di reformatio in pejus
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2018

    Viola il divieto di “reformatio in pejus” la decisione del giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione di taluno di essi, non diminuisce l'entità della pena originariamente inflitta, secondo quanto, invece, previsto dall'art. 597, comma 4, cod. proc. pen.. (Annullamento senza rinvio) (Orientamento confermato) (Normativa di riferimento: C.p.p. art. 597, c. 4) Il fatto La Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa in data 3 aprile 2015 dal Tribunale di Udine, dichiarava non doversi procedere …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 05/04/2012, n. 28042
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28042
Data del deposito : 5 aprile 2012

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