Sentenza 5 aprile 2012
Massime • 1
Opera una "reformatio in peius", inammissibile in difetto di impugnazione da parte del P.M., la sentenza di appello che assolva l'imputato da alcuni capi di imputazione ma lasci invariata la pena finale. Il divieto di "reformatio in peius", infatti, deve avere riguardo non già al trattamento sanzionatorio finale cumulativamente considerato, ma alla pena inflitta per ogni singolo reato.
Commentario • 1
- 1. Decisione d'appello, quando viola il divieto di reformatio in pejusDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2018
Viola il divieto di “reformatio in pejus” la decisione del giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione di taluno di essi, non diminuisce l'entità della pena originariamente inflitta, secondo quanto, invece, previsto dall'art. 597, comma 4, cod. proc. pen.. (Annullamento senza rinvio) (Orientamento confermato) (Normativa di riferimento: C.p.p. art. 597, c. 4) Il fatto La Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa in data 3 aprile 2015 dal Tribunale di Udine, dichiarava non doversi procedere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/04/2012, n. 28042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28042 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 05/04/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 802
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere - N. 43430/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- NN ST, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza n. 216 emessa in data 14 aprile 2011 dal Tribunale di Urbino. Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per annullamento con rinvio per la determinazione della pena;
sentito l'avv. Giovanna Fiore, in sostituzione dell'avv. Bianca Barbieri, nell'interesse delle parti civili EV BE, OS AS, AI CO, AT MA, OS VA, AT VA e LI AR, che ha chiesto il rigetto del ricorso ed ha presentato conclusioni scritte e nota spese.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice di pace di Macerata Feltria, con sentenza del 21 settembre 2010, ha condannato ST NN alla pena di Euro 1.800,00 di multa per i reati di cui all'art. 636, commi 1, 2 e 3, e art. 633 cod. pen.. In sede di appello, il Tribunale di Urbino, con sentenza del 14 aprile 2011, ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art.636 cod. pen., comma 2, e da quello di cui all'art. 633 cod. pen. ed ha confermato, invece, la condanna per gli altri addebiti, lasciando invariata la pena finale.
Avverso tale provvedimento l'imputato propone ricorso denunciandone il vizio di motivazione.
In particolare, il NN fa presente che i giudici di merito avrebbero errato nel contestare in modo indistinto un'unica condotta criminosa posta in essere dal luglio 2007 al marzo 2008, anziché individuare e distinguere le singole azioni in relazione a ciascun querelante.
Deduce inoltre che la deposizione del testimone RO NI e la documentazione fotografica prodotte contraddicono l'asserzione secondo cui i suoi fondi sarebbero brulli, senza acqua e con una recinzione fatiscente.
Sostiene che nella specie era comunque carente il dolo generico richiesto dalla fattispecie incriminatrice.
Censura la misura della pena, osservando che la stessa è rimasta invariata in esito al giudizio di appello, benché quel giudice lo abbia assolto da alcune delle imputazioni contestate e sul punto non sarebbe stata fornita alcuna motivazione.
Infine, si duole della liquidazione in via equitativa dei danni subiti dalle parti civili, laddove - in assenza di prova certa sul quantum - il tribunale penale avrebbe dovuto pronunziare condanna generica, rimettendo le parti innanzi al giudice civile. Le parti civili hanno depositato una nota difensiva con cui chiedono, in sostanza, il rigetto sotto ogni profilo del ricorso proposto dal NN.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato sotto ogni suo profilo, fuorché per la questione relativa alla determinazione della pena. In relazione a quest'ultima censura, invece fondata, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.
2. La prima questione si presenta dai contorni indefiniti, in quanto non è chiaro quale sia ne' la specie di vizio dedotto, ne' la norma violata.
Il NN si duole dell'erronea formulazione del capo di imputazione denunciando il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che all'evidenza nulla ha a che vedere.
Ma pure volendo tentare una diversa qualificazione giuridica del vizio, la censura risulta alquanto sfuggente. Invero, l'unico profilo che - in astratto - potrebbe dare luogo ad una censura di legittimità riguarda la correlazione fra contestazione e condanna. Tuttavia, l'osservanza del precetto posto, a pena di nullità della sentenza, dagli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. è preordinato alla tutela del pieno esercizio del diritto di difesa. Consegue che il principio di correlazione fra l'imputazione contestata e la sentenza non risulta quindi violato quando la struttura del fatto per cui intervenga condanna resta sostanzialmente immutata nei suoi elementi essenziali, in modo tanto determinare da arrecare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa. Questo criterio vale come parametro di valutazione della validità non solo della sentenza rispetto all'imputazione, ma anche dell'imputazione in sè considerata.
Ciò posto, questa Corte ha ripetutamente affermato che non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa e sentenza se, contestato all'imputato di aver agito in concorso, se ne ritenga poi la responsabilità uti singulis (Cass. 3 aprile 2006 n. 16548); oppure se contestato all'imputato di essere stato l'autore materiale del fatto, poi lo si ritenga responsabile a titolo di concorso morale (ex plurimis Cass. 25 settembre 2008, n. 42933; Cass.17 gennaio 2007, n. 7638); ovvero nel caso che l'imputato sia accusato di aver commesso il reato da solo ed invece sia condannato per averlo posto in essere in concorso con terzi (Cass. 15 aprile 1993, n. 5355). A fortiori deve quindi ritenersi che non implichi alcuna violazione della difesa la contestazione della condotta in modo unitario, anziché elevando tanti autonomi capi di imputazione quante sono le persone offese.
Del resto, il ricorrente non indica affatto quale concreto pregiudizio potrebbe essergli derivato dalla formulazione del capo di imputazione mediante la tecnica "cumulativa" della cd. continuazione interna.
3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto contengono entrambi censure in punto di fatto che non possono trovare ingresso in questa sede. In particolare, il CI sostiene che dalle risultanze istruttorie (la deposizione del testimone RO NI e la documentazione fotografica) sarebbe smentito il fatto che i suoi fondi siano abbandonati (brulli, senza acqua e con una recinzione fatiscente) e da ciò si ricaverebbe altresì l'assenza del dolo generico. Sul punto la sentenza impugnata afferma, in modo lapidario, esattamente il contrario: "i testi hanno riconosciuto nella documentazione fotografica loro mostrata gli animali, i luoghi e le recinzioni. Hanno riferito che le recinzioni rotte o fatiscenti dei pascoli dell'imputato, oltre che la carenza di erba in detti pascoli, avevano consentito e indotto i cavalli ad entrare nei terreni vicini, ai fine di nutrirsi del foraggio e del grano coltivati in detti terreni. La documentazione fotografica dimostra la carenza o la fatiscenza delle recinzioni e la presenza degli animali dell'imputato sui campi delle parti lese".
È quindi chiaro che la doglianza in esame non investe la motivazione in sè considerata, bensì l'interpretazione dei dati di fatto emergenti dall'istruttoria dibattimentale.
Ma alla Corte di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (ex plurimis: Cass. 1 ottobre 2008 n. 38803). Quindi non possono avere rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità e la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite. La Corte, infatti, non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v. Cass. 3 ottobre 2006, n. 36546; Cass. 10 luglio 2007, n. 35683;
Cass. 11 gennaio 2007, n. 7380). Si aggiunga, per completezza, che in parte qua il ricorso risulta formulato in violazione del principio dell'autosufficienza, dal momento che allo stesso non sono stati allegati gli atti istruttori (i verbali delle deposizioni testimoniali e la documentazione fotografica) di cui l'imputato lamenta l'erronea interpretazione. Ritenuta destituita di ogni fondamento la prima censura, relativa al profilo oggettivo della condotta criminosa, deve essere rigettata anche la seconda, riguardante l'elemento soggettivo, che, per quanto è dato capire, il NN prospetta unicamente quale immediato corollario dell'insussistenza degli elementi materiali della fattispecie.
4. Come anticipato, è invece fondata la doglianza relativa alla determinazione della pena In grado di appello.
Il giudice di appello ha correttamente rilavato che i commi primo, secondo e terzo dell'art. 636 cod. pen. configurano altrettante distinte fattispecie delittuose;
in particolare, per l'integrazione del reato di cui all'art. 636 cod. pen., comma 2, occorre il dolo specifico, mentre le altre fattispecie sono a dolo generico. Sulla scorta di tale premessa e rilevando che nella condotta materiale del NN non è rilevabile l'intenzionalità richiesta dall'art.636 cod. pen., comma 2, il tribunale - in riforma della sentenza di primo grado - ha assolto l'imputato da quest'ultimo reato. Il NN è stato poi assolto anche dal delitto di cui all'art. 633 cod. pen. (capo 2.b della sentenza di primo grado, indicato dal giudice di appello come capo C) ritenendo che l'introduzione di animali nei fondi altrui non configura l'elemento materiale della fattispecie in contestazione e che, in ogni caso, questo reato dovrebbe ritenersi assorbito dal primo.
In sostanza, la sentenza di appello ha riformato quella di primo grado, annullando la condanna per due dei reati contestati. Ciò nonostante, il Tribunale così conclude: "peraltro la pena inflitta è adeguata alla gravità dei fatti e l'assoluzione dall'ipotesi art. 636 cod. pen., sub comma 2 e dal reato contestato al capo C) non consente la riduzione della pena inflitta dal primo giudicante". La pena è quindi rimasta invariata rispetto a quella inflitta in primo grado, nonostante la parziale assoluzione pronunziata dal giudice d'appello e la conseguente eliminazione della corrispondente pena in continuazione.
La conclusione innanzi rassegnata è illegittima e deve essere annullata.
Ed infatti, sul piano logico, affinché la pena finale resti immutata nonostante l'annullamento della condanna per due delle imputazioni, si deve necessariamente concludere che - nel pensiero del giudice di merito - la pena eliminata a titolo di aumento per la continuazione è stata "compensata" da una maggior pena per i reati residui. Il giudizio di "adeguatezza" della pena inflitta all'imputato in primo grado, infatti, non può trovare altra spiegazione.
Sennonché, a ragionare in questi termini, il giudice di appello, nel determinare il trattamento sanzionatorio per i singoli reati superstiti, ha di fatto operato una reformatio in peius della sentenza di primo grado, inammissibile in difetto di appello da parte del p.m..
In estrema sintesi, il NN è stato assolto da due capi di imputazione, ma per quelli per i quali la condanna è stata confermata la pena è stata elevata, in modo da risultare comunque invariata la pena finale. Poiché il divieto di reformatio in peius deve aver riguardo non già al trattamento sanzionatorio finale cumulativamente considerato, ma alla pena inflitta per ogni singolo reato, la decisione deve essere annullata con rinvio.
5. Infine, anche la doglianza relativa alla liquidazione equitativa dei danni subiti dalle parti civili è infondata.
Il giudice di appello ha, infatti, ritenuto conforme alle risultanze processuali la liquidazione dei danni fatta dal giudice di pace. Il NN non articola alcuna specifica critica pertinente a tale determinazione e si limita ad affermare semplicemente che la liquidazione del danno sarebbe stata fatta in via equitativa. Ed invece, egli avrebbe dovuto particolarmente contestare il giudizio, formulato dal giudice di appello, di congruità del danno liquidato e di rispondenza dello stesso alle risultanze probatorie. L'assoluta genericità della censura ne determina il rigetto.
6. Sulle spese della parte civile per questo grado di giudizio provvederà il giudice del rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente al reato di cui all'art. 636, comma 1, 2 e 3, con rinvio al Tribunale di Urbino in diversa composizione per nuovo giudizio sull'entità della pena. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2012. Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012