Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/08/2003, n. 12395
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Sentenza 23 agosto 2003

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Nell'ambito della procedura di integrazione salariale, l'INPS, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 33 del 1980, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro gli anticipi corrisposti ai dipendenti sul relativo trattamento, ovvero a richiedere allo stesso datore di lavoro la documentazione eventualmente mancante, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della denuncia contributiva, con la conseguenza che, ove il suddetto termine sia interamente decorso senza che l'Istituto abbia effettuato il rimborso ne' richiesto eventuali integrazioni, devono ritenersi senz'altro verificate le condizioni legali di responsabilità per la corresponsione degli interessi con decorrenza dalla scadenza del suddetto termine legale, mentre, ove l'Istituto abbia richiesto le indicate integrazioni documentali, gli interessi spettano a decorrere dal novantesimo giorno dalla ricezione della nuova documentazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/08/2003, n. 12395
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12395
    Data del deposito : 23 agosto 2003

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