Sentenza 23 agosto 2003
Massime • 1
Nell'ambito della procedura di integrazione salariale, l'INPS, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 33 del 1980, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro gli anticipi corrisposti ai dipendenti sul relativo trattamento, ovvero a richiedere allo stesso datore di lavoro la documentazione eventualmente mancante, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della denuncia contributiva, con la conseguenza che, ove il suddetto termine sia interamente decorso senza che l'Istituto abbia effettuato il rimborso ne' richiesto eventuali integrazioni, devono ritenersi senz'altro verificate le condizioni legali di responsabilità per la corresponsione degli interessi con decorrenza dalla scadenza del suddetto termine legale, mentre, ove l'Istituto abbia richiesto le indicate integrazioni documentali, gli interessi spettano a decorrere dal novantesimo giorno dalla ricezione della nuova documentazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/08/2003, n. 12395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12395 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO VINCENZO - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S.,- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, FABRIZIO.CORRERÀ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SI INDUSTRIA AGRICOLA CARTACEA S.P.A.;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n 01/01/8082 proposto da:
SI INDUSTRIA AGRICOLA CARTARIA EDITORIALE SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIAVE 52, presso lo studio dell'avvocato RENATO CARCIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE A. SCIORTINO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 933/00 del Tribunale di CATANIA, depositata il 25/02/00 R.G.N. 925/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/03 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato SGROI per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 8-25 febbraio 2000, il Tribunale di Catania rigettava l'appello principale dell'INPS e l'appello incidentale della s.p.a. SI avverso la decisione del locale Pretore del 9 ottobre 1995, che aveva condannato l'INPS a pagare alla società la somma complessiva di lire 278.498.692, a titolo di interessi legali maturati sulle somme rimborsate dall'Istituto in ritardo rispetti ai termini di cui all'ari. 1^ comma 5 della legge n.33 del 1980 (per anticipi effettuati ai propri dipendenti degli stabilimenti di Palermo sul trattamento di integrazione guadagni straordinaria). Secondo i giudici di appello, il termine di novanta giorni stabilito dall'ultima parte di tale norma deve intendersi destinato alla verifica di tutte le condizioni previste per il rimborso. Pur in presenza di una denuncia inesatta o incompleta, l'Istituto deve nel predetto termine di novanta giorni procedere all'esame della pratica e segnalare, sempre nel detto termine, al datore di lavoro le inesattezze riscontrate ovvero richiedere la documentazione mancante.
Tuttavia, nel caso di specie, osservavano i giudici di appello, l'Istituto non aveva affatto rettificato gli importi indicati dal datore di lavoro, ma si era limitato a richiedere la compilazione di un apposito modulo per il conguaglio del credito in suo favore, a distanza di oltre un anno ed in altra occasione di nove e sei mesi dall'invio della comunicazione .
In un caso del genere - concludono i giudici di appello - appare del tutto illogico e soprattutto contrario allo spirito della legge, escludere la responsabilità dell'Istituto qualora lo stesso abbia lasciato trascorrere il suddetto spatium deliberandi senza effettuare l'esame della pratica e senza procedere quindi alla richiesta delle previste integrazioni: "pertanto, trascorso il predetto termine di novanta giorni, devono ritenersi senz'altro verificate le condizioni legali di responsabilità dell'Istituto per la mancata adozione di qualsivoglia provvedimento in esito alla denuncia contributiva presentata" "di talché vanno senz'altro applicati gli interessi legali nella misura del 5% dal novantesimo giorno dalla presentazione delle relative denunce e nella misura del 10% dal centottantesimo giorno, dovendosi ritenere che l'esonero di responsabilità dell'Istituto, in caso inesatta o incompleta documentazione (previsto in buona sostanza dall'ultimo inciso del 5 comma, art. 1, della legge n. 33 del 1980) presuppone la corretta attivazione dell'Istituto nei termini previsti per l'esame della pratica".
Parimenti, secondo il Tribunale, non suscettibile di accoglimento era l'appello incidentale della SI, secondo cui erroneamente il primo giudice aveva ritenuto addebitabili alla società ricorrente gli interessi e le sanzioni per le somme dovute all'INPS, conguagliate senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Istituto.
Secondo la società, non si era trattato di omissione contributiva sostanziale, ma solo di omissione formale, dovuta alla mancanza di autorizzazione dell'Istituto. Inoltre la società era stata costretta al detto conguaglio per forza maggiore, per la assoluta carenza di liquidità, dovuta al comportamento dell'Istituto che non aveva provveduto alle chieste restituzioni.
I giudici di appello, confermando la decisione di primo grado, rilevavano che la necessità prospettata dalla società di procedere ai detti conguagli per mancanza di liquidità, costituiva una giustificazione metagiuridica, che non poteva assumere alcun valore ai fini di causa.
La società aveva compensato unilateralmente il proprio debito contributivo con il credito per le anticipazioni del trattamento di integrazione salariale senza alcuna autorizzazione dell'Istituto, sicché sui contributi pagati in ritardo - configurandosi una omissione contributiva - erano comunque dovuti interessi e sanzioni. Per quanto riguarda il comportamento dell'INPS, che non aveva proceduto alle chieste restituzioni, il Tribunale ribadiva quanto già osservato dal primo giudice e cioè che la sanzione per tale comportamento era costituita dall'aggravio degli interessi al tasso legale e successivamente con una maggiorazione di cinque punti. Quanto all'ulteriore motivo di impugnazione con il quale la SI lamentava la mancata condanna dell'Istituto al risarcimento dei danni subiti, da liquidare in misura superiore agli interessi, nella duplice misura stabilita dalla legge, per la mancata tempestiva riscossione delle somme, il Tribunale osservava che la società datrice di lavoro non aveva fornito la prova di tale danno, come pure era suo onere.
Avverso tale decisione l'INPS ha proposto ricorso per cassazione sonetto da un unico motivo. Resiste la società con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono innanzi tutto essere riuniti i due ricorsi, in quanto proposti entrambi contro la medesima decisione (art. 335 codice di procedura civile). Con l'unico motivo del ricorso principale, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 5 del decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, nonché vizio di motivazione (art. 360 nn.3 e 5 codice di procedura civile). In base a tale disposizione, "nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'INPS è tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del datore di lavoro entro novanta giorni dalla presentazione della denuncia stessa;
scaduto il predetto termine, l'Istituto è tenuto a corrispondere sulla somma risultante a credito gli interessi legali a decorrere dal novantesimo giorno e gli interessi legali maggiorati di 5 punti a decorrere dal centottantesimo giorno. Qualora la denuncia contributiva risulti inesatta o incompleta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui il datore di lavoro abbia provveduto a rettificare o integrare la denuncia stessa". Ad avviso dell'INPS l'interpretazione della norma data dai giudici di appello sarebbe gravemente erronea. Gli stessi giudici avevano premesso che nel caso di specie si verteva in tema di rimborso da parte dell'Istituto di saldi di conguagli passivi dei modelli di denuncia contributiva da parte di datore di lavoro, espressamente e specificamente disciplinato dall'art. della citata legge del 1980. Per poter effettuare tali rimborsi, nel caso di specie, l'Istituto aveva dovuto richiedere alla società di completare le denunce, provvedendo alla compilazione della modulistica di rito (mod.25 bis- mod Igi bis). La società aveva provveduto a corredare le denunce contributive con la modulistica previstale nei novanta giorni successivi dalla ricezione di tale documentazione l'Istituto aveva provveduto ad effettuare i rimborsi.
La interpretazione seguita dal Tribunale si poneva in palese contrasto con il significato letterale delle norme citate. Infatti, la disposizione in esame non prevede alcun onere a carico dell'Istituto previdenziale di richiedere espressamente al datore di lavoro di rettificare o integrare la denuncia contributiva dalla quale scaturisce un rimborso.
Invece, in modo incisivo, la stessa prevede la semplice ipotesi di una "denuncia contributiva inesatta o incompleta" senza nulla aggiungere. Ricorrendo tale ipotesi, è previsto solo che il termine di novanta giorni scaduto il quale scatta per l'Istituto l'obbligo di corresponsione degli interessi legali, decorra dalla data in cui "il datore di lavoro abbia provveduto a rettificare o integrare la denuncia stessa".
Le censure formulate dall'Istituto sono del tutto infondate. Con motivazione adeguata e sufficiente, che sfugge pertanto a qualsiasi censura, i giudici di appello hanno spiegato che la semplice presentazione della denuncia non è, di per sè, sufficiente a far sorgere in capo all'Istituto l'obbligo del rimborso dei "saldi" attivi in favore del datore di lavoro. Infatti, l'Istituto ha il potere-dovere di rettificare ovvero di richiedere l'integrazione dei dati inesatti o incompleti:
evidentemente, nell'ipotesi della integrazione a carico del datore di lavoro, il termine dei novanta giorni potrà decorrere solo dall'invio della nuova comunicazione integrativa del datore di lavoro.
Nel caso di specie, tuttavia, l'INPS non aveva provveduto a compiere gli accertamenti dovuti nel termine prescritto, rettificando d'ufficio ovvero chiedendo la integrazione dei dati ricevuti, ma aveva inviato (strumentalmente, ad avviso della società SI e proprio per evitare un aggravio di interessi) una richiesta di compilazione di ulteriori moduli alla datrice di lavoro. In pratica i rimborsi erano seguiti a distanza di oltre quindici mesi dalla denuncia mensile, in una occasione, e di oltre nove (e sei) mesi in un altro.
Con accertamento insindacabile in questa sede, i giudici di appello hanno ritenuto che non si vertesse in materia di integrazione o di rettifica dei dati già comunicati, ma semplicemente della acquisizione di modulistica aggiuntiva, richiesta dall'Istituto (pag.6).
Il datore di lavoro fu invitato, infatti, solo a compilare una ulteriore richiesta sui moduli prescritti dall'INPS e ciò a distanza di molti mesi dall'invio della denuncia contributiva. Deve condividersi il principio formulato dal Tribunale con la sentenza impugnata, secondo il quale: "Non pare possa dubitarsi, dal contesto della suddetta disposizione normativa, che a carico dell'Istituto esiste non solo un obbligo di rimborso qualora nella denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, ma anche un obbligo di 'sollecito' rimborso delle somme dovute;
e ciò si evince, in particolare, dalla previsione degli interessi legali a decorrere dal novantesimo giorno dalla presentazione della domanda dovendosi ritenere il primo periodo di novanta giorni destinato evidentemente all'esame della stessa ed alla verificazione della esistenza delle condizioni previste per il rimborso (c.d. spatium deliberandi) e dalla previsione di una maggiorazione di cinque punti degli interessi suddetti a decorrere dal centottantesimo giorno dalla domanda, intendendosi così ulteriormente sanzionare l'inerzia dell'Istituto nel procedere ai dovuti adempimenti".
In altre parole, se dalla istruzione della pratica emergano incompletezze o errori, ciò deve essere comunicato immediatamente al datore di lavoro e, qualora sia richiesto l'invio di documentazione mancante, può ammettersi che il riconoscimento degli interessi decorra dal novantesimo giorno della avvenuta ricezione della nuova documentazione.
Qualora, invece, il predetto termine sia interamente decorso senza che l'Istituto abbia effettuato l'esame della pratica, ne' richiesto eventuali integrazioni o disposto rettifiche, devono ritenersi senza altro verificate le condizioni legali di responsabilità dell'Istituto per la mancata adozione di qualsivoglia provvedimento in esito alla denuncia contributiva presentata.
L'interpretazione seguita dai Tribunale appare in tutto conforme ai principi costituzionali di efficienza, buona amministrazione, correttezza ed imparzialità della Pubblica Amministrazione (art.97 Cost.). Tali principi, validi in linea generale, appaiono ancor più condivisibili nel caso concreto, in considerazione del fatto che secondo quanto esposto dalla società - e non contraddetto dall'Istituto - le richieste integrazioni riguardarono formali richieste di informazioni, e comportarono semplicemente la duplicazione e l'invio di documentazione già in possesso dell'Istituto ( relativa alla autorizzazione del trattamento di integrazione salariale).
Può essere esaminato ora il ricorso incidentale proposto dalla società.
Con il primo motivo, la ricorrente ribadisce il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, già denunciato con l'appello incidentale.
L'INPS, ricorda la società, si era costituito in ritardo senza avanzare alcuna condanna della SI al pagamento di sanzioni e interessi sulle compensazioni irritualmente operate. La sentenza impugnata, pertanto, dovrebbe essere cassata nella parte in cui ha condannato la SI al pagamento di interessi e sanzioni per le omissioni contributive, pur in assenza di qualsiasi domanda dell'Istituto.
Il Collegio giudica infondato questo motivo.
Costituisce principio oramai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la compensazione in senso proprio presuppone l'autonomia dei due crediti, con la conseguenza che, quando - come nel caso di specie - si tratti invece di un unico rapporto, ancorché complesso, non ricorre una ipotesi di compensazione, e pertanto il calcolo delle somme a credito e a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda, restando inapplicabili le regole processuali dettate per tale istituto (Cass. 23 gennaio 1996 n. 479). Deve, pertanto, escludersi che il primo giudice abbia pronunciato "ultra petita" tenendo conto, ai fini del calcolo di quanto dovuto alla società, sia del credito della SI che del controcredito dell'Istituto (consistente nelle sanzioni e interessi sui contributi dovuti e conguagliati senza autorizzazione).
Contrariamente a quanto ritenuto dalla società ricorrente non occorreva affatto, nel caso di specie, che l'Istituto svolgesse domanda riconvenzionale, poiché lo stesso non aveva chiesto la condanna della società ad un pagamento di somme in suo favore, ma solo opposto in " compensazione" (seppur in senso atecnico) alcuni suoi crediti in diminuzione dei crediti reclamati dalla società. Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme ed omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile, artt. 1241 e seguenti del codice civile). In particolare, ad avviso della società, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non corretto il comportamento della società per avere operato una compensazione tra debiti contributivi e crediti verso l'INPS, in mancanza di formale autorizzazione dell'Istituto, ponendo così a carico della società non solo gli interessi di legge, ma anche le sanzioni e le somme aggiuntive previste per il caso delle omissioni contributive.
Anche tale motivo non appare fondato.
Con una valutazione che sfugge a qualsiasi censura, perché esente da vizi logici ed errori giuridici, i giudici di appello hanno osservato che la SI aveva proceduto ai detti conguagli in assenza di qualsiasi autorizzazione alla compensazione ed hanno motivatamente concluso che la condotta della società era sanzionabile in base alle vigenti disposizioni di legge, versandosi in tema di compensazione effettuata unilateralmente, che aveva determinato una sostanziale omissione contributiva. Con il terzo motivo, la ricorrente incidentale denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme ed omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile, nonché artt. 1223 e 1224, secondo comma, codice civile).
II Tribunale, secondo la SI, avrebbe affermato, senza alcuna motivazione, che non vi era la prova del maggior danno subito dalla società per effetto del ritardo nella restituzione delle somme anticipate: ciò nonostante il danno subito dalla stessa fosse addirittura documentale e se non altro pari alla misura delle sanzioni subite per effetto del ragionamento seguito dal Tribunale e contestato dalla medesima società).
In punto di fatto, sottolinea la società, l'inerzia dell'Istituto aveva fatto sì che la società stessa tornasse in possesso di oltre 2.500.000.000 di lire, anticipati negli anni 1981-82, a fine 1984. Ciò nonostante, la SI era stata costretta dalla mancanza di liquidità a ricorrere alla compensazione a fine 1982 solo per 300.000.000 lire.
A fronte di tale particolare situazione, i giudici di appello avevano condannato la SI al pagamento di 428.000.000 per interessi e sanzioni aggiuntive sulle compensazioni previamente non autorizzate.
Il motivo è fondato.
Seppur con qualche oscillazione sul punto (di recente, cfr. Cass. 23 ottobre 2002 n. 14970), la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che nel caso in cui creditore, del quale non sia controversa la qualità di imprenditore commerciale, deduca di aver subito dal ritardo del debitore nell'adempimento di una obbligazione pecuniaria un pregiudizio conseguente al diminuito potere di acquisto della moneta, non è necessario, ai fini del riconoscimento del maggior danno ragguagliato alla svalutazione monetaria, che egli fornisca la prova di un danno concreto, causalmente ricollegabile all'indisponibilità del credito per effetto dell'inadempimento, dovendosi presumere, in base all'id quod plerumque accidit, che, se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi (Cass. 16 luglio 2002 n. 10304;
cfr. anche Cass. 12 febbraio 2003 n. 2113, 1839 del 2001, 1779 del 2001, 409 del 2000). Nel caso di specie vi è comunque di più. Infatti, senza alcuna motivazione, i giudici di appello hanno escluso l'esistenza di un danno ulteriore, rispetto agli interessi di legge, laddove la società, in liquidazione, aveva chiaramente documentato che il mancato pagamento dei contributi alle scadenze di legge era imputabile esclusivamente alla carenza di liquidità, conseguente ai ritardi dell'Istituto.
Nonostante ciò, il Tribunale ha osservato che "nessun elemento ha fornito la società predetta in ordine a tale ritenuto maggior danno".
Con il quarto motivo, la ricorrente incidentale denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme ed omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa i punti decisivi della controversia, censurando la sentenza impugnata nel capo che ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
Il motivo deve intendersi assorbito, per effetto dell'accoglimento del terzo motivo, cui consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice per nuovo esame. Conclusivamente, il ricorso principale deve essere rigettato. Deve essere accolto il terzo motivo del ricorso incidentale, rigettato il primo e secondo motivo, assorbito il quarto.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla, censura accolta, con rinvio ad altro giudice che provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale. Rigetta il primo e secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il quarto. Cassa in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d'Appello di Messina anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2003