Sentenza 2 aprile 2003
Massime • 1
Con il passaggio in giudicato della sentenza che, all'esito del procedimento per lottizzazione abusiva, ha disposto, ex art. 19 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, la confisca dei terreni, questi transitano "ipso iure" nel patrimonio del Comune senza la necessità, a differenza di quanto avviene con il provvedimento ex art. 7 stessa legge, di una fase esecutiva, atteso che l'efficacia traslativa coattiva è prodotta, per espresso dettato normativo, dalla sentenza che la contiene.
Commentario • 1
- 1. Lottizzazione abusiva, permesso in sanatoria, confisca dell’immobileAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 giugno 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2003, n. 22557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22557 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 2 aprile 2003
1. Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PICCIALLI LU - Consigliere - N. 626
3. Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1139/02+4333/02
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sui ricorsi proposto da:
Comune Di Bari, s.r.l. MABAR, s.r.l. I.E.M.A., s.r.l. FONDI SUD denuncianti CONFLITTO DI COMPETENZA, nonché da Comune di Bari, RE IC, MA NZ, MA OR, DE ME, ST AN, RG LU e MA MI Junior;
Avverso l'ordinanza in data 10/12/2001 del G.I.P. del Tribunale di Bari;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. P.G. Dott. G. Izzo che ha concluso per dichiararsi non luogo a provvedere sul conflitto di competenza, perché cessato.
Si oppone alla rimessione alle S.S.U.U..
Uditi i difensori Avv.ti:
Amodio e Verna per il Comune di Bari, i quali hanno concluso per la dichiarazione di competenza del G.I.P., per il resto riportandosi al ricorso;
Di Terlizzi, per le società MABAR, IEMA, FONDI, SUO e per gli altri ricorrenti privati, il quale ha concluso in via principale, per l'insussistenza del conflitto, in subordine per la competenza della C. d'Appello in ulteriore subordine per la rimessione del conflitto alle S.S.U.U.;
Gironda, per le parti private suddette, il quale ha chiesto rimettersi il conflitto alle S.S.U.U..
Rotunno, per la soc. G.I.E.M., il quale ha concluso per la competenza della Corte d'Appello o in subordine rimessione alle S.S.U.U..
Coppi per le soc. MABAR, IEMA, FONDI, SUO e per i ricorrenti privati, il quale ha concluso per la competenza della Corte d'Appello.
FATTO E DIRITTO
L'antefatto della presente vicenda processuale è costituito dal processo di cognizione, relativo ad alcune contravvenzioni urbanistiche ed ambientali tra le quali (segnatamente, per quanto ancora rileva) quella di lottizzazione abusiva ex art. 20 lett. c) L. 47/85, ascritte a MI MA ed altri sette imputati, a vario titolo implicati negli interventi edificatori intrapresi, secondo l'accusa, in zona gravata da vincolo di inedificabilità assoluta , e comunque in difformità dalle prescrizioni urbanistiche in vigore, con la conseguente illegittimità del conseguito titolo concessorio.
In primo grado con sentenza del 10/2/99 emessa all'esito di giudizio abbreviato il G.U.P. della Pretura di Bari aveva assolto tutti gli imputati dagli addebiti, con la formula "perché il fatto non costituisce reato", accogliendo la prospettata tesi difensiva dell'errore scusabile ex art. 5 cod. pen. (come risultante dalla sentenza "additiva" n. 364/88 della Corte Costituzionale), ordinando tuttavia ai sensi dell'art. 19 L. 47/85, in cospetto dell'accertata illegittimità della lottizzazione, la confisca e l'acquisizione al patrimonio del Comune di Bari dei suoli e dell'intero complesso immobiliare di cui ai piani di lottizzazione n. 141/89 e n. 151/89. All'esito dei gravami proposti dai vari imputati, dal P.G., dal P.M. presso il Tribunale di Bari e dalle parti civili, con sentenza del 5/6/2000 la Corte d'Appello di Bari mandava assolti tutti gli imputati con la formula "perché il fatto non sussiste" (escludendo la sussistenza di qualunque vincolo di inedificabilità), con la conseguente eliminazione della statuizione ablatoria di cui all'art.19 L. 47/85. Contro tale decisione il P.G. e le parti civili proposero ricorsi, all'esito dei quali, con sentenza in data 29 gennaio 2001, questa S.C., ritenuta la sussistenza dei vincoli in questione, annullava senza rinvio quella impugnata, ripristinando la formula assolutoria di primo grado (tranne che per una delle imputazioni, in questa sede non rilevante) e, per quanto particolarmente oggi rilevala confisca e l'acquisizione al patrimonio del Comune di Bari dei suoli e del complesso immobiliare di cui sopra.
Tale decisione veniva dalla cancelleria di questa Corte, trasmessa, ai sensi dell'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del C.P.P., a quella del tribunale barese.
A seguito del passaggio in giudicato della disposta confisca, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, con provvedimento in data 19/1/2001 (iscritto al n. 1/2001 R.G. esecuzione), disponeva "la comunicazione della copia del dispositivo della Corte di Cassazione al Sindaco e relativi allegati affinché lo stesso: prenda atto dell'avvenuta acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Bari dei suoli e dell'intero complesso immobiliare di cui ai piani di lottizzazione n. 141/89 e 151/89;
curi la trascrizione dell'avvenuta acquisizione al patrimonio del Comune di Bari dei terreni abusivamente lottizzati;
provveda alla demolizione delle opere di cui ai piani di lottizzazione n. 141/89 e 151/89 ai sensi degli artt. 18 e 19 della legge 28 febbraio 1985 n. 4...." Il Comune di Bari procedeva alla trascrizione, ma impugnava ex art 666 c.p.p. con incidente di esecuzione del 31/7/91 davanti al G.U.P.
del Tribunale, il suddetto atto, al fine di sentir revocare l'ordine di demolizione, che riteneva in esso contenuto, 'nonche' l'indicazione dell'organo competente e le modalità di esecuzione della sentenza della Corte di Cassazione", sull'assunto che tale esecuzione ed i relativi oneri competessero esclusivamente all'A.G. e non anche all'Amministrazione Comunale.
Gli (ex) imputati, a loro volta, proponevano incidente al fine di far dichiarare l'incompetenza a pronunziarsi, quale giudice dell'esecuzione, del G.I.P., indicando quale ufficio competente ex art. 665 , co. 2 e 3 c.p.p. la Corte d'Appello.
Quest'ultima era stata, peraltro, già adita con incidente d'esecuzione dalla s.r.l. G.I.E.M., quale terza controinteressata, in quanto proprietaria di alcuni suoli, al fine di sentir dichiarare nullo ed illegittimo il "decreto" in data 19/2/2001 del P.M., nella parte concernente alcune particene inserite all'interno del piano di lottizzazione n. 151/89, con la conseguente dichiarazione di esclusione dall'ambito di operatività della confisca;
richiesta alla quale si erano opposti il Comune di Bari, l'Avvocatura dello Stato per le amministrazioni già costituite parte civile, ed alcune associazioni ambientalistiche.
I due suddetti giudizi incidentali venivano definiti con le seguenti ordinanze:
a) della Corte d'Appello di Bari, in data 20 luglio 2001, che, dichiarata, in via preliminare, la propria competenza funzionale quale giudice dell'esecuzione, accoglieva la domanda della s.r.l G.I.E.M., con la conseguente esclusione delle particene da questa rivendicate dall'ambito della confisca e della relativa esecuzione, disponendo, altresì, la rettifica della eseguita trascrizione;
b) del G.U.P. del Tribunale di Bari, in data 10/12/2001, che dichiarava inammissibili sia la domanda proposta dal Comune, sia quella proposta dal MA ed altri, ritenendo la propria competenza funzionale, quale G.E. ex art. 665 co. 2 e 3 c.p.p., a provvedere sugli incidenti e definendo, peraltro, la natura non già di esecuzione penale, ma di mero atto compiuto nell'esercizio delle attribuzioni di generica vigilanza sulla corretta osservanza delle leggi (art. 73 Ord. Giudiziario), da individuarsi nella "nota" inviata in data 19/1/2001 dal Procuratore della Repubblica al Comune di Bari, spettando solo a quest'ultimo il compito, di natura amministrativa, di provvedere alla demolizione delle opere, in conseguenza della confisca ancorché pronunziata in sede giudiziaria.
Le suesposte decisioni davano luogo, in occasione di un successivo procedimento per incidente esecutivo davanti alla corte barese, alla denuncia, da parte del Comune di Bari, di un conflitto positivo di competenza, con ricorso ex art. 30 co. 2 in rei. 28 co. 1 lett. b) c.p.p., depositato l'11/12/2001, nel quale veniva evidenziato il contrasto tra i due uffici di merito, ciascuno ritenutosi investito delle funzioni di giudice dell'esecuzione in ordine al giudicato formatosi a seguito della sentenza del 29/1/2001 n. 256 di questa S.C. A tale denuncia si associavano altri terzi controinteressati (in sede incidentale esecutiva), segnatamente le società MABAR s.r.l., IEMA s.r.l. e SUD FONDI s.r.l., che vantavano diritti sugli immobili interessati dalla confisca.
I relativi atti, trasmessi a questa Corte da quella territoriale, davano luogo alla fissazione di due distinti giudizi, con il prescritto rito camerale partecipato, davanti alla 1A e 3A sezione penale. L'ordinanza della Corte d'Appello, peraltro, era stata oggetto di impugnazioni per Cassazione da parte del P.G. territoriale, delle parti civili, i Ministeri dell'Ambiente e per i Beni e le Attività Culturali, rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, le associazioni Italia Nostra - ONLUS e Legambiente Regionale Pugliese e del Comune di Bari, i cui ricorsi venivano decisi con sentenza n. 538 del 9/4/2002 di questa 3A sezione, di annullamento senza rinvio dell'impugnata decisione, sull'accoglimento del preliminare motivo (dedotto dal P.G. e dal Comune) dell'incompetenza funzionale della corte territoriale suddetta.
Anche l'ordinanza del G.U.P. veniva impugnata per cassazione, da parte sia del MA e degli altri ex imputatila del Comune di Bari.
Il ricorso dell'ente territoriale è affidato a due motivi, deducenti: "1 - Erronea declaratoria di inammissibilità della richiesta di incidente esecutivo (art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 666 c.p.p.).
2 - Erronea applicazione degli artt. 18 e 19 L. 47/85 con riguardo alla affermata competenza della Pubblica Amministrazione a demolire manufatti oggetto di confisca conseguente a lottizzazione abusiva accertata in sede penale (art. 606 co. 1 lett. c) c.p.p.). Secondo l'assunto del ricorrente ente la demolizione degli immobili illegittimamente edificati nell'ambito della lottizzazione abusiva, in quanto attività connessa e consequenziale alla confisca disposta ex art. 19 L. 47/85 dal giudice penale, rientrerebbe, al pari di questa e non diversamente dall'esecuzione dell'ordine di cui all'art. 7 u. c. della legge medesima, nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria penale;
conseguentemente la "nota" in data 19/2/2001 del Procuratore della Repubblica con la quale si era, tra l'altro ordinato al Comune di procedere alle demolizioni, costituirebbe un vero e proprio atto d'impulso processuale, illegittimo, in quanto ponente indebitamente a carico della P.A. l'esecuzione in questione, e non invece, come ritenuto dal G.U.P., una mera comunicazione emessa nell'esercizio delle attribuzioni di vigilanza di cui all'art. 73 dell'Ordinamento Giudiziario. Il ricorso del MA e litisconsorti deduce, nell'unico motivo, la violazione degli artt. 665 2^ e 3^ comma e 21 1^ comma C.P.P, sostenendo, con argomentazioni di massima conformi a quelle esposte dalla Corte d'Appello di Bari nell'ordinanza in data 20/1/2001, l'incompetenza del G.U.P. del Tribunale di Bari quale giudice dell'esecuzione per essere funzionalmente competente la suddetta corte.
Il P.G., con motivata requisitoria del 25/3 c.a., si è espresso per il rigetto dell'uno e dell'altro ricorso.
Il Comune ha depositato memoria di replica a tali conclusioni e successive memorie, contenenti ulteriori argomentazioni a sostegno del proprio ricorso.
All'udienza camerale del 28/11/2002 si è provveduto, in conformità al decreto in data 18/6/2002 del Primo Presidente di questa Corte, alla riunione, per l'evidente connessione, tra i giudizi sul conflitto di competenza e quello relativo ai due ricorsi, come sopra proposti contro l'ordinanza del G.U.P., rinviandosi il tutto all'odierna udienza, per la rinnovazione ed integrazione degli avvisi alle parti interessate.
La s.r.l. G.I.E.M. con memoria difensiva depositata in data 12/3 c.a ha aderito, con diffuse argomentazioni, alla tesi sostenuta nel ricorso MA, ed ha chiesto, in subordine, rimettersi il giudizio alle S.S.U.U. di questa Corte.
Analoghe posizioni sono state assunte dai difensori, comuni al gruppo MA, delle altre società sopra indicate. Il Comune di Bari, nella memoria difensiva a sua volta depositata, ha ribadito la tesi del proprio difetto di attribuzioni in ordine all'esecuzione in questione.
All'esito delle conclusioni, come in epigrafe rassegnate, la Corte ha deciso nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima questione da affrontare attiene all'ammissibilità del conflitto, del quale uno dei difensori concludenti (per gli ex imputati e le società MABAR, IEMA e FONDI SUD) ha sostenuto la radicale insussistenza, sul rilievo che non si configurerebbe, attesa la diversità soggettiva ed oggettiva delle richieste che hanno dato origine alle due rispettive pronunzie in questione, quell'identità del "fatto attribuito alla stessa persona", richiesta dall'art. 28 co. 1 ai fini dell'insorgenza della situazione conflittuale.
L'obiezione non coglie nel segno, non tenendo conto che, a termini del secondo comma dell'articolo citato, "le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti nel comma 7"; di tal che la disposizione, letteralmente formulata nel primo comma per il giudizio di cognizione, tenuto conto dell'evidente ratio legis (individuata nell'esigenza di evitare situazioni di incertezza e stallo processuale determinate dalla sovrapposizione, o persistente carenza di decisioni sulla medesima questione sottoposta ai diversi giudici penali), può agevolmente ritenersi applicabile anche al procedimento esecutivo, come è stato espressamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 1^ pen., 20/2-14/3/90 n. 429, nella quale, pur precisandosi che tra i "casi analoghi" rientrano sicuramente anche i contrasti insorti in sede di esecuzione, il conflitto fu tuttavia dichiarato inammissibile sotto altri profili). Evidente è, allora, come nella fase esecutiva, al fine di verificare l'identità dell'oggetto tra le due pronunzie che si assumono in contrasto, il criterio, tenuto conto anche delle sopra esposte finalità alle quali è preordinato il giudizio di cui agli artt. 29 e segg. c.p.p, non possa essere quello della domanda proposta al giudice, bensì quello dell'identificazione del procedimento esecutivo, sulla scorta del decisum, in sede cognitiva:
vale a dire del provvedimento della cui esecuzione si controverte, che nella specie è costituito dalla statuizione di confisca, disposta dal G.U.P. con la sentenza 10/2/99 e ripristinata quella in data 29/1/2001 di questa Suprema Corte, con l'annullamento della sentenza di riforma emessa in grado di appello. D'altra parte, il criterio dell'individuazione del conflitto, alla stregua dell'identità del "fatto attribuito alla stessa persona", dettato dal citato primo comma, soccorre anche nella fase esecutiva (caso "analogo" ai sensi del secondo comma), considerato che l'una e l'altra decisione in esame attengono ad una statuizione con la quale è stato sanzionato il medesimo fatto - reato, attribuito ai MA e coimputati, nell'unica sentenza di cognizione che ha dato luogo ai due procedimenti incidentali ex art. 666 c.p.p. Tanto premesso, in ordine all'ammissibilità del conflitto di competenza .deve tuttavia rilevarsi che lo stesso è venuto, successivamente, a cessare, a seguito della caducazione di una delle due decisioni, già in contrasto, quella della Corte d'Appello barese (che aveva accolto l'incidente di esecuzione sollevato dalla soc. G.I.E.M.) che è stata, a seguito delle impugnazioni di cui si è riferito in narrativa, annui lata senza rinvio da questa S.C. con sentenza n. 539 del 9/4 - 4/6/2002. Tale annullamento determina una situazione riconducibile o, comunque del tutto analoga, a quella prevista dall'art. 29 c.p.p (a termini del quale "conflitti, cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o incompetenza"), atteso che la caducazione di una delle decisioni contrastanti da parte del giudice dell'impugnazione produce, per quanto rilevagli stessi effetti processuali della revoca del provvedimento da parte del giudice che l'aveva emesso, ponendo termine a quella situazione conflittuale già denunciata, con conseguente inutilità di una pronunzia di legittimità regolatrice (v., in tal senso, Cass. 1^ n 31/10 - 5/12/95, n. 5476, nella quale venne ritenuto cessato il conflitto, in un caso in cui la competenza di uno dei due giudici in contrasto era stata esclusa nella risoluzione di un diverso conflitto, con un terzo giudice, da parte della S.C., evidenziandosi l'analogia con la situazione processuale prevista dall'art. 29 cit. e l'applicabilità del medesimo principio posto a base della disposizione).
Deve, conseguentemente ed in conformità alle conclusioni del P.G., dichiararsi cessato il conflitto di competenza sollevato dal Comune di Bari e dalle società MABAR, IEMA e FONDI SUD, senza condanna di tali parti alle relative spese, tenuto conto dell'iniziale ammissibilità della richiesta di regolamento e della non imputabilità alle stesse della sopravvenienza processuale, che ne ha determinato la cessazione.
Tale pronunzia esime dal prendere in considerazione le argomentazioni formulate, in adesione alla tesi della competenza della corte territoriale, ormai superata dalla citata pronunzia di legittimità (peraltro del tutto condivisibile), dalla s.r.l. G.I.E.M., intervenuta nel presente giudizio, tanto più che detta decisione, definendo un procedimento in cui la stessa era parte direttamente in causa, costituisce giudicato nei confronti di tale società. Ad analoga conclusione deve pervenirsi, per quanto riguarda il ricorso proposto dagli ex imputati, MA ed altri, avverso l'ordinanza del G.U.P. barese in data 10/12/2001 , che deve essere dichiarato inammissibile, perché deducente richieste ormai precluse dal giudicato "esterno", determinante dalla citata sentenza n. 539/2002 di questa S.C, a definizione di un giudizio incidentale esecutivo nel quale, ancorché promosso da una terza opponente (la s.r.l. G.I.E.M.) detti ex imputati, in quanto soggetti passivi astrattamente legittimati nell'esecuzione di cui si controverteva, erano da considerarsi parti in causa ex art. 666 c.p.p.. A ciò aggiungasi, peraltro, l'effettiva carenza di interesse di tali soggetti - ormai privati di ogni diritto reale sui beni assoggettati alla confisca ex art. 19 L. 47/85, provvedimento ormai irrevocabile, direttamente traslativo della proprietà e di per sè non necessitante (per quanto si dirà in seguito) di esecuzione - a qualsiasi pronunzia sulla competenza ex art. 665 c.p.p. in ordine a questioni che ormai vedono interessati solo terzi che vantano diritti sui beni oggetto di ablazione ed il Comune di Bari, il quale assume di non essere tenuto a compiere atti esecutivi (ma in realtà consequenziali) di tale sanzione, non più direttamente suscettibili di incidere sul patrimonio dei MA e degli altri ex imputati, ma solo su quelli dei rivendicanti opponenti in executivis. Non resta che occuparsi del ricorso proposto dal Comune contro l'ordinanza del G.U.P..
Tale impugnazione è infondata, perché, partendo dal mero dato estrinseco, costituito dalla fonte giudiziaria del provvedimento di cui all'art. 19 legge 47/85, pretende di assimilarlo. ai fini dell'esecuzione, a quello di condanna previsto dall'art. 7 ultimo comma della stessa legge. Ma tale assimilazione è manifestamente erronea, poiché la statuizione emessa ai sensi dell'art. 19 cit. racchiude ed esaurisce in sè l'efficacia ablatoria nella quale si sostanzia l'effetto sanzionatorio voluto dal legislatore, laddove è previsto (con disposizione del tutto analoga a quella contenuta nel comma 8 del precedente art. 18, disciplinante il procedimento sanzionatorio amministrativo nei casi di lottizzazzione abusiva) che "Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune... La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari". Vale a dire che all'atto del passaggio in giudicato, come nella specie, della sentenza che ha disposto la confisca dei terreni, questi ipso iure transitano nel patrimonio dell'ente territoriale, che ne diviene proprietario ed arbitro del successivo destino, ovviamente con l'obbligo, sul piano amministrativo, del rispetto delle norme del procedimento sanzionatorio, dettate dall'art. 7, relativamente al potere - dovere di demolizione, o in via eccezionale di conservazione, dei fabbricati insistenti sull'area acquisita, transitati anch'essi nel patrimonio comunale, in virtù del principio dell'accessione. Le doglianze dell'ente ricorrente, dunque, non hanno tenuto conto della natura costitutiva della statuizione sanzionatola adottata dall'A.G. ex art. 19 L. 47/85, come tale non necessitante, a differenza di quella di condanna ex art. 7 u. e, di esecuzione forzata essendo l'efficacia traslativa coattiva che la caratterizza prodotta, per espresso disposto normativo, dalla irrevocabilità della sentenza che la contiene. La situazione che si determina al riguardo, è simile, mutatis mutandis, a quella che, in campo civilistico si determina a seguito del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 cod. civ. (non a caso definita dal legislatore di "esecuzione specifica"), che non necessita per la sua natura costituiva, di ulteriore esecuzione forzata, a differenza di quelle di condanna ad "obblighi di fare", per la cui attuazione si rende, invece, necessario l'intervento del giudice ex art. 612 c.p.c. Analogamente, nella materia in esame, mentre la statuizione ripristinatoria di cui all'art. 7 u.c., contenente la condanna ad un tacere (la demolizione) esige un successivo procedimento di esecuzione forzata, con eventuale intervento del giudice ex artt. 665 e segg. in casi di incidenti ed opposizioni, altrettanto non è richiesto in ordine alla statuizione ex art. 19, che di per sè già realizza l'effetto sanzionatorio ablatorio (estinzione del diritto reale del soggetto passivo - acquisizione dello stesso da parte del Comune) voluto dalla legge, rispetto al quale la successiva trascrizione costituisce solo un adempimento consequenziale ed accessorio, assolvente alle tipiche finalità pubblicitarie dell'istituto, segnatamente a quella di rendere incontestabile, da parte dei terzi, l'avvenuta e già perfezionata acquisizione dei suoli e relative accessioni a favore dell'ente territoriale.
Tale essenza del provvedimento de quo è stata colta dalla decisione incidentale del G.U.P., il quale ha coerentemente qualificato (o comunque ridimensionato) l'intervento del P.M. in termini non di atto d'impulso dell'esecuzione forzata di un provvedimento giudiziario, bensì in quelli di mera comunicazione, nell'ambito dell'esercizio dei generici doveri di vigilanza sulla corretta applicazione della legge previsti dall'art. 73 dell'Ordinamento Giudiziario, all'autorità amministrativa, di un provvedimento ablatorio a suo favore disposto e non necessitante di alcuna esecuzione, sul piano penalistico. Ma, quand'anche il P.M. avesse, erroneamente, ritenuto di dare impulso ad un procedimento esecutivo, l'avvenuta qualificazione, nei suoi appropriati termini, della statuizione ex art. 19 cit. e l'evidenziato conseguente ridimensionamento dell'intervento citato da parte del G.U.P., renderebbe comunque carente d'interesse l'impugnazione del Comune avverso la pronunziata ordinanza, non essendo più l'ente tenuto a conformarsi, quale organo dell'esecuzione penale, alle iniziative del requirente giudiziario, ma solo ad adottare, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali amministrative e nei limiti della consentita discrezionalità, in ordine agli immobili transitati nel suo patrimonio, i provvedimenti di competenza.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Tenuto conto, infine, dell'esito delle impugnazioni avverso il provvedimento del G.U.P., le spese del relativo procedimento n. 4333/02, vanno poste solidalmente a carico del Comune e degli altri ricorrenti, MA e rimanenti ex imputati, con condanna di questi ultimi anche alla sanzione di cui all'art. 616 c.p.p. per la dichiarata inammissibilità, il cui adeguato importo prò capite si determina come da dispositivo.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi di cui ai procedimenti n.1139/02 e 4333/02:
Dichiara cessato il conflitto di competenza.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 10/12/2001 del G.I.P. del Tribunale di Bari da MA MI, MA NZ, MA OR, ID ME, LL AN, RG LU e MA MI junior. Rigetta il ricorso proposto contro il suddetto provvedimento dal Comune di Bari.
Condanna tutti i sudetti ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento n. 4333/02, nonché ciascuno, ad eccezione del Comune di Bari, al versamento della somma di cinquecento euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il maggio 2003