Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2004, n. 30152
CASS
Sentenza 6 aprile 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Commette il reato di rivelazione di segreti di ufficio (art. 326 cod. pen.) l'operatore amministrativo della cancelleria commerciale di un tribunale che fornisca ad un terzo estraneo informazioni su procedure pre-fallimentari in corso, prima ancora che delle stesse fossero notiziati i diretti interessati, essendo venuto meno al dovere di segretezza imposto, oltre che dall'art. 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato), dalla normativa dettata dalla legge fallimentare che prevede il rito camerale, senza alcuna forma di pubblicità, per l'istruttoria finalizzata all'accertamento dell'eventuale stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale e della ricorrenza dei presupposti per l'ammissione alla procedura del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata.

Anche l'esercizio di fatto di un pubblico servizio vale ad attribuire la relativa qualifica al soggetto agente, quando il servizio sia effettivamente esercitato con il beneplacito della pubblica amministrazione sulla base di un'investitura, sia pure di fatto, lecita e non abusiva. Ne consegue che vanno riconosciute, come penalmente rilevanti le attività svolte da dipendenti pubblici anche al di là delle proprie mansioni. (Nella fattispecie si trattava di un commesso giudiziario che, data l'emergenza che si era venuta a creare presso la cancelleria commerciale del Tribunale a causa dell'assenza per malattia di un operatore amministrativo, era stato autorizzato a coadiuvare un altro operatore in servizio).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2004, n. 30152
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30152
    Data del deposito : 6 aprile 2004

    Testo completo