Sentenza 6 aprile 2004
Massime • 2
Commette il reato di rivelazione di segreti di ufficio (art. 326 cod. pen.) l'operatore amministrativo della cancelleria commerciale di un tribunale che fornisca ad un terzo estraneo informazioni su procedure pre-fallimentari in corso, prima ancora che delle stesse fossero notiziati i diretti interessati, essendo venuto meno al dovere di segretezza imposto, oltre che dall'art. 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato), dalla normativa dettata dalla legge fallimentare che prevede il rito camerale, senza alcuna forma di pubblicità, per l'istruttoria finalizzata all'accertamento dell'eventuale stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale e della ricorrenza dei presupposti per l'ammissione alla procedura del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata.
Anche l'esercizio di fatto di un pubblico servizio vale ad attribuire la relativa qualifica al soggetto agente, quando il servizio sia effettivamente esercitato con il beneplacito della pubblica amministrazione sulla base di un'investitura, sia pure di fatto, lecita e non abusiva. Ne consegue che vanno riconosciute, come penalmente rilevanti le attività svolte da dipendenti pubblici anche al di là delle proprie mansioni. (Nella fattispecie si trattava di un commesso giudiziario che, data l'emergenza che si era venuta a creare presso la cancelleria commerciale del Tribunale a causa dell'assenza per malattia di un operatore amministrativo, era stato autorizzato a coadiuvare un altro operatore in servizio).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2004, n. 30152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30152 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 06/04/2004
Dott. DERIU AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 556
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 35098/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De GO FR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 4/04/02 della Corte d'Appello di Bari;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola MILO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. GALATI G., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Il difensore Avv. D. Farina, ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
FATTO
L'imputazione elevata a carico di De GO FR e che in questa sede interessa è la seguente:
reato di cui agli art. 110 e 326/1^ c.p., perché, abusando della qualità di operatore amministrativo di fatto e, quindi, di incaricato di pubblico servizio presso la cancelleria commerciale del Tribunale di Foggia e violando i doveri inerenti al servizio prestato, previo accordo con GL AN, aveva rivelato a costui notizie riservate su istanze di fallimento presentate nei confronti di alcuni imprenditori;
in Foggia nel mese di settembre 1993.
L'accusa era scaturita dal fatto che due Istituti di credito della città erano venuti a conoscenza, tramite il GL, titolare dell'agenzia di informazioni "Infina", di una istanza di fallimento presentata nei confronti dell'imprenditore FA RE, il quale non ne era stato ancora informato, tanto che, anche perché convinto dell'infondatezza e della strumentalità dell'istanza, si era determinato a denunziare l'episodio. Le indagini espletate avevano chiarito che il GL aveva ricevuto dal De GO un elenco di ben 14 imprenditori sottoposti a procedure pre-fallimentari, del cui avvio gli stessi diretti interessati non avevano ancora ricevuto notizia;
che il De GO, commesso presso la cancelleria, aveva espletato di fatto, proprio nel periodo in contestazione, le mansioni di operatore amministrativo in sostituzione del titolare assente ed aveva, quindi, avuto accesso al registro dei ricorsi e allo schedario dei debitori.
La Corte d'Appello di Bari, con sentenza 4/4/2002, riformando la pronuncia di condanna emessa in data 12/3/2001 dal Tribunale di Foggia, dichiarava non doversi procedere nei confronti del De GO in ordine al reato ascrittogli, perché estinto per prescrizione. La Corte territoriale, dopo avere richiamato, condividendolo, l'impianto motivazionale della decisione di prime cure, avere sottolineato che la prova del reato era insita nelle ammissioni dello stesso imputato e del correo GL, le cui dichiarazioni erano utilizzabili e riscontrate dall'acquisizione agli atti del documento sul quale erano annotate le 14 ditte nei cui confronti era stata avviata la procedura pre-fallimentare, e avere aggiunto che le notizie sulle istanze di fallimento sono presidiate dalla garanzia della segretezza, dava atto, tenuto conto dell'epoca alla quale risaliva la consumazione (settembre 1993), dell'estinzione del reato per prescrizione.
Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha dedotto: 1) violazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli art. 326 c.p., 500, 526/1 bis c.p.p., nonché difetto assoluto di motivazione, perché erano state utilizzate, a conforto della postulazione d'accusa, le dichiarazioni rese nella fase delle indagini dai testi SA e IL e quelle rese alla polizia giudiziaria dal coimputato GL, che si era volontariamente sottratto all'esame dibattimentale;
2) violazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli art. 357 e 358 c.p., e vizio di motivazione, non essendo configurabile il reato contestatogli, per non avere egli mai rivestito la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
3) violazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alle norme della legge fallimentare e illogicità della motivazione circa il carattere segreto delle notizie fornite;
4) violazione della legge penale, con riferimento all'art. 326 c.p., e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato.
DIRITTO
Il ricorso non ha pregio e va rigettato.
Sull'eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi SA e IL in sede di indagini preliminari, osserva la Corte che correttamente, dopo l'esame dibattimentale dei predetti rispettivamente in data 14 febbraio e 5 marzo 2001, le citate dichiarazioni furono utilizzate nella loro integralità, come si evince dal relativo verbale, per le contestazioni e quindi acquisite - senza alcuna obiezione delle parti - nel fascicolo per il dibattimento, con conseguente legittimità della loro valenza probatoria, secondo i criteri valutativi di cui ai commi 3 e 4 del previgente art. 500 c.p.p. (cfr. la norma transitoria di cui all'art. 26/3 della legge n. 63/01). Anche le dichiarazioni rese dal coimputato GL alla polizia giudiziaria su delega del P.M. (cfr. pg. 5, terzultimo capoverso, della sentenza di primo grado;
non rileva il richiamo fatto dalla Corte di merito alle sole dichiarazioni dello stesso AS quando ancora non era formalmente indagato) sono utilizzabili, perché, come si evince dal verbale d'udienza del 12/3/01, dette dichiarazioni, unitamente a quelle rese con le stesse modalità dal ricorrente De GO, stante la contumacia di entrambi gli imputati, furono lette in udienza ed acquisite al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 513/1 c.p.p., su richiesta cioè e con il consenso delle parti interessate, anche se rappresentate dai rispettivi difensori. Inconferente è il richiamo del ricorrente alla norma di cui al comma 1^ bis dell'art. 526 c.p.p., la cui sfera operativa non viene in gioco nel caso in esame, atteso che, per quanto rilevato, il c.d. "concordato sulla prova" delle parti interessate consente il recupero di elementi unilateralmente acquisiti, privi di natura di prova perché formatisi al di fuori del contraddittorio, eppur valutabili come "surrogato di prova" proprio a causa dell'intervenuto consenso, che lo stesso art. 111/5 Cost., tra l'altro, eleva ad ipotesi derogatoria del metodo fisiologico del contraddittorio nella formazione della prova.
Ciò posto, alla luce degli esiti narrativi delle citate fonti di prova, delle parziali ammissioni dello stesso imputato, delle testimonianze dei direttori dei due Istituti di credito e della documentazione acquisita, il giudice di merito ha accertato, in punto di fatto, che di De GO, nel settembre 1993, a causa della temporanea assenza - per malattia - dell'operatore amministrativo addetto al servizio, era stato autorizzato a prestare la propria collaborazione negli adempimenti di cancelleria relativi alle procedure pre-fallimentari e, in realtà, aveva avuto accesso ai relativi atti e aveva provveduto alla registrazione delle istanze di fallimento presentate, con conseguente possibilità di avere immediata conoscenza delle medesime;
che lo stesso De GO aveva ammesso di essere stato contattato dal GL, con richiesta di fornire notizie utili all'attività dallo stesso svolta;
che il GL, con maggiore lealtà, aveva riferito di avere ricevuto dal De GO il documento sul quale erano annotate le notizie oggetto di contestazione;
che tale documento era stato effettivamente recuperato ed acquisito agli atti;
che era stata recuperata ed acquisita agli atti anche la nota-fax, contenente informazioni sull'imprenditore FA, trasmessa dal GL al Credito Italiano. Non v'è dubbio che l'esposto iter ricostruttivo univocamente porta ad ascrivere, così come, con consequenzialità logica, è stato ritenuto dal giudice a quo, la rivelazione delle notizie d'ufficio, che dovevano rimanere segrete, al De GO e non v'è, pertanto, spazio per una pronuncia assolutoria di costui nel merito, ai sensi del capoverso dell'art. 129 c.p.p. ed a superamento della già rilevata causa estintiva del reato. Correttamente si è ritenuto il De GO, in relazione all'attività dal medesimo svolta in sostituzione dell'operatore amministrativo assente, incaricato di pubblico servizio. L'art. 358 c.p. evidenzia la natura funzionale ed oggettiva del servizio pubblico. Nell'ambito delle attività pubblicistiche, la qualifica di incaricato di pubblico servizio spetta a chi svolge compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiali. Al fine di determinare in concreto la natura delle mansioni integranti il servizio pubblico, va precisato che queste si identificano in attività in senso lato intellettive, rimanendo esclusi quei compiti meramente esecutivi, per i quali il contributo che da essi ricava la realizzazione delle finalità pubblicistiche può essere fornito anche con altri rimedi strumentali, sostitutivi della prestazione personale. Sono certamente riconducibili nella nozione di pubblico servizio quelle attività oggettivamente dirette al conseguimento di pubbliche finalità, intese quali obiettivi assunti come propri da una determinata Amministrazione statale. L'attività svolta, nel settembre 1993, dal ricorrente che, pur inquadrato nel ruolo dei commessi, comunque si era occupato delle pratiche relative alle procedure pre-fallimentari, aveva avuto accesso al registro dei ricorsi e allo schedario dei debitori, aveva provveduto alla registrazione delle istanze di fallimento, alla relativa fascicolazione e alla redazione delle schede, è certamente funzionale a uno specifico interesse pubblico e, non avendo implicato - per un verso - formazione, ne' manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, ne' l'esercizio di poteri autoritativi o certificativi (tipici della funzione pubblica amministrativa), ne' - per altro verso - la prestazione di semplici mansioni d'ordine o la prestazione d'opera meramente materiale, rientra concettualmente nel pubblico servizio.
Va, inoltre, sottolineato che anche l'esercizio di fatto di un pubblico servizio vale ad attribuire la relativa qualifica al soggetto agente. Tale situazione ricorre quando il servizio è effettivamente esercitato con il beneplacito della pubblica amministrazione, pur senza una formale o regolare investitura;
ciò che rileva è l'esistenza di una investitura, sia pure di fatto, lecita e non abusiva, come nel caso delle attività svolte da dipendenti pubblici al di là delle proprie mansioni. Nel caso in esame, il De GO, che di norma svolgeva le mansioni di commesso, data l'emergenza venutasi a determinare presso la cancelleria commerciale del Tribunale di Foggia a causa dell'assenza per malattia di un operatore amministrativo, era stato autorizzato a coadiuvare l'altro operatore in servizio e aveva atteso, di fatto, ai compiti sopra indicati.
Anche la censura sulla ritenuta segretezza delle notizie divulgate non ha giuridico fondamento.
Presupposto del reato in esame è certamente l'esistenza di una notizia d'ufficio coperta da segreto. Il segreto è l'obbligo giuridicamente rilevante che grava su un determinato soggetto di non comunicare a terzi uno specifico dato di esperienza, la cui riservatezza sia funzionale alla tutela di un interesse giuridicamente apprezzabile. La fonte del detto obbligo deve essere la legge, il regolamento o un ordine legittimo dell'autorità. Con riferimento agli impiegati civili dello Stato, viene in rilievo l'art. 15 del d.p.r. n. 3/1957, sostituito dall'art. 28 della legge n. 241/1990, secondo il quale l'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio, non potendo trasmettere informazioni riguardanti provvedimenti ed operazioni amministrative a chi non ne abbia diritto e al di fuori delle ipotesi e modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Alla richiamata disposizione va riconosciuto carattere generale e da essa emerge che il divieto di divulgazione comprende non soltanto le informazioni sottratte all'accesso, ma anche, nell'ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei relativi requisiti. In questo contesto normativo, le notizie d'ufficio destinate a rimanere segrete sono sia quelle sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, sia quelle svelate a soggetti non titolari del diritto di accesso o senza il rispetto delle modalità previste (Cass. Sez. 4^ 4/3/1998, Balestri). L'imputato, nel fornire ad un terzo estraneo informazioni su procedure pre-fallimentari in corso, prima ancora che delle stesse fossero notiziati i diretti interessati, è indubbiamente venuto meno al suo dovere di non rivelare notizie d'ufficio, la cui riservatezza era posta a presidio di un oggettivo interesse giuridicamente apprezzabile. Va aggiunto, per altro, che, nel caso in esame, il dovere di segretezza, pur imposto dalla citata norma generale, trova la sua ulteriore fonte specifica, come puntualmente rilevato dalla Corte territoriale, nella normativa dettata dalla legge fallimentare (artt. 15, 160 e ss., 187 e ss.), che prevede il rito camerale, senza alcuna forma di pubblicità, per l'istruttoria finalizzata all'accertamento dell'eventuale stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale e della ricorrenza dei presupposti per l'ammissione alla procedura del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata.
La presenza nell'agente dell'elemento soggettivo del reato trova puntuale risposta nella sentenza di primo grado (pg. 6), alla quale quella impugnata ha fatto integrale rinvio. Il dolo del reato di cui all'art. 326 c.p. è generico e consiste nella mera coscienza e volontà di rivelare la conoscenza di notizie d'ufficio destinate a rimanere segrete. Il giudice di merito ha ritenuto, con argomento logico ineccepibile, incredibile che il De GO ignorasse il vincolo di segretezza gravante sulle notizie, sia per la lunga esperienza lavorativa acquisita presso la cancelleria, sia perché il teste SA aveva affermato esattamente il contrario. Conforme a legge deve ritenersi, pertanto, la conclusione della Corte barese, che, dopo avere evidenziato il quadro probatorio a carico dell'imputato, ha dovuto prendere atto della maturata prescrizione del reato e adottare la formula di proscioglimento corrispondente. Al rigetto del ricorso, consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2004