Sentenza 20 maggio 1989
Massime • 1
La prognosi sul comportamento futuro dell'imputato deve essere formulata al momento della pronuncia della sentenza di primo grado ed è a tale momento che occorre fare riferimento sicché a nulla rileva che alla data di commissione del reato l'imputato fosse incensurato. Pertanto legittimamente è espresso un giudizio negativo in ordine a detta prognosi quando l'imputato, incensurato quando commise il fatto sub iudice, abbia riportato prima della relativa sentenza di condanna in primo grado altre condanne. (fattispecie in tema di perdono giudiziale).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/1989, n. 14507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14507 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1989 |
Testo completo
* 1450 7' 2
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 20.5.89 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE Vi PENALE SENTENZA
N. 1554 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Marco Boschi Presidente 1. Dott. Francesco Miola Consigliere REGISTRO GENERALE fin seppe Di Mauro N. /5253/88253/8 2. »
Alessande Cazueval LIONE 3.
»
Lucenzo Calfafieten 4.
ha pronunciato la seguente per L.
SENTENZA
IL CANCELLIERE De PO Maris sul ricorso proposto da ucato lis 1967a torins it 29 lugli avverso la sentenza in data 10 us io 1988 offic essa del Corte d'appelle di to Sezione Millarrive, Sezio не
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. for che ha concluso per la manifesta infondatezz H erita della questione di illegiH to enstiter elina l' alt Zisuele
corte.
Udit i difensor volgimento del processo.
Con sentenza in data 18 novembre 1987 il Tribunale per i Mi
norenni di Torino dichiarò De PO MA colpevole del reato continua di cui all'art. 72 della legge speciale sugli stupefacenti, per to
G in forino fino al 7 dicembre 1984 avere detenuto e ceduto eroina e pertanto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 74, valutata la diminuente della minore età e ri conosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condannò alla pena di un anno di reclusione e £. 250.000 di multa.
Con sentenza in data 10 maggio 1988 la Pezione per i Minoren
ni della Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della de cisione di primo grado, impugnata dal De PO, escluse la zø
ritenuta continuazione e per l'effetto rideterminò la pena in-
flitta fissandola in dieci mesi e giorni venti di reclusione e
2. 170.000 di multa. Confermò nel resto la sentenza impugnata.
Contro la decisione di secondo grado l'imputato propone ri corso per cassazione e ne denunzia la nullità per inosservanza della norma di cui all'art. 1 lett. h) del d.p.R. 16 dicembre
1986 n. 865, assumendo che egli era, al momento del fatto, oltre che minorenne, anche incensurato, per cui, se fosse stato giudi-
cato prontamente, non sarebbero risultate a suo carico le я****я due wwwữ condanne successivamente riportate,e la progonosi favorevo le avrebbe consentito l'applicazione dell'amnistia: Nowxp=w¸Ñƒя di Cal giudice di merito) tali condanne, pertanto, non poteva tener conto, nel senso che la prognosi doveva essere formulata con giudizio "ex ante". Chie
de pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione.
hankex xdÍVEN La censure formulata col ricorso aveva già for mato oggetto di uno dei motivi di appello, ed è stato disatte so dalla Corte di appello, la quale ha osservato: che gli elementi/
dei quali il giudice deve tener conto nel formulare la prognos sirca 21 comportamento future dell'imputato sono quelli indicati Motivi della decisione.
L'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata pe dal ricorrente, è manifestamente raltro solo incidentalmente H
infondata, dato che non viene indicata quale norma di legge, vi-
gente nell'attuale ordinamento processuale penale e relativa al
momento in cui deve essere celebrato il giudizio di primo grado,
sia in contrasto con il principio di eguaglianza sostanziale e-
nunciato dall'art. 3 della Costituzione.
******** doglienza del ricorrente in ordine al tempo trascorso tra la commissione del reato da parte sua e la fissa zione della data del giudizio di primo grado da parte del giudi ce, è infondata, mancando nel vigente ordinamento processuale la previsione di un termine massimo entro il quale il giudice di primo gra o debba emettere la propria decisione.
Inoltre, l'assunto del ricorrente, secondo cui la prognosi sul suo comportamento futuro doveva essere formulata prescinden do dalle due condanne ronunziate a suo carico dopo la commissio ne del reato oggetto del presente procedimento, con giudizio "ex ante", non può essere condiviso, perché in contrasto col princi pio della contem oraneità della formulazione di detta pregnosi con la pronunzia della sentenza di primo grado, enunciato dalla norma di cui all'art. 163, 1° co. c.p. ha La censura formulata col ricorso, per la verità, aveva già formato oggetto di uno dei motivi di appello, ed è stata disat tesa dal giudice del gravame, il quale ha osservato: che gli e-
lementi dei quali occorre tener conto nel formulare la prognosi in questione sono quelli indicati dall'art. 133 c.p.; che tra questi rientra sia la condotta antecedente al reato sia quella successive;
che il fatto commesso dal De PO apmeriva parti colarmente grave a causa delle circostanze e modalità della sue esecuzione, riferite dallo stesso imputato;
che pertanto non era possibile formulare una prognosi favorevole in ordine al ravvedi mento del De PO, ostandovi le circostanze indicate nel cita-
to art. 133 c.p.
La Corte di merito ha, con tali argomentazioni, reso il debi-
to conto dell'esercizio del suo potere discrezionale in materia,
con una motivazione congrua e corretta, che si sottrae al sinda- cato di legittimità di questa Corte Suprema.
Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente condanna- to al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di
£. 500.000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di £. 500.000 al-
la Cassa delle ammende.
Roma, 20 maggio 1989
Il Presidente
(Ecc. dr. Larco Boschi)
Broschl Il Consigliere est.
(dr. V. Calfapietra)
V. lift IL CANCELLIERE
D.ssa Anna D'Ambrosio in Cancelleria.
Deposite OTT. 1989 27 IL CANCELLIERE Oggi