Sentenza 4 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2002, n. 3097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3097 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 30 97/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO LA CORTE SUP Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 5263/99 Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO 7753/99 Consigliere Cron.7202 Dott. Antonio LAMORGESE Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI Ud. 12/11/01 ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ANSELMI TE, ZZ RA MOIRA;
intimati e sul 2° ricorso n° 07753/99 proposto da: TE, ZZ RA MOIRA, elettivamente 2001 ANSELMI domiciliati in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo 4374 -1- studio dell'avvocato ZANELLO ANDREA, che li molure rappresenta e difende, giusta delege in attical Noton's P. Marielle d. Hibanc del 23/3/99, rep M SHIME;
controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
POSTE ITALIANE S.P.A.; - intimate avverso la sentenza n. 995/98 del Tribunale di MONZA, depositata il 09/06/98 R.G.N. 2474/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito l'Avvocato ZANELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Monza SE TE e ZI RA MO esponevano di essere stati assunti rispettivamente in data 16.10 e 6.11.1995 alle dipendenze dell'Ente Poste Italiane con contratti a termine scadenti il 31.12.1995 ai sensi del CCNL del 26.11.1994 per assenze dovute a smaltimento ferie nel periodo ottobre dicembre 1995 e di aver continuato a prestare senza interruzione l'attività lavorativa dopo la scadenza contrattuale. Chiedevano i ricorrenti la declaratoria della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro e l'accertamento della natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto. Con successivo ricorso l'SE e la ZI assumevano di essere stati illegittimamente licenziati, per cui chiedevano la reintegrazione nel posto di lavoro. Riuniti i procedimenti, il Pretore, con sentenza in data 1 agosto 1996, accoglieva le domande, ordinando la reintegrazione dei lavoratori e condannando l'Ente Poste al risarcimento del danno nella misura di cinque mensilità. L'Ente Poste proponeva appello che il Tribunale di Monza, con sentenza in data 9 giugno 1998, accoglieva nel solo senso della espunzione, dalla pronuncia di primo grado, delle condanne reintegratorie e risarcitorie. Dichiarava, invece, illegittimo il recesso dai rapporti di lavoro con gli appellati, affermava il diritto di costoro alla prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto, condannava l'Ente appellante al pagamento in loro favore delle retribuzioni maturate dalla data del recesso a quella della definitiva riammissione in servizio e compensava tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. In motivazione il Tribunale ha osservato che lo ius superveniens invocato dall'Ente Poste, vale a dire l'art.9, comma 21, d.l. n.510/96, convertito nella legge n.608/96, non era applicabile al caso di specie, dovendo la norma ritenersi riferita solamente alle ipotesi di contratti a termine stipulati ai sensi della normativa collettiva, a ciò 3 autorizzata dall'art.23, punto 1, della legge n.56/87, vale a dire ai contratti indicati dall'art.8, comma 2, del CCNL del 1994, che ne consente la stipulazione in caso di "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno- settembre”. E poiché, nella specie, i contratti a termine si ponevano al di fuori del quadro normativo di riferimento, in quanto stipulati per sopperire ad assenze per ferie nel periodo ottobre - dicembre, gli stessi non ricadevano nella sfera di operatività dell'art.9 citato e restavano invece soggetti alla disciplina vincolistica della legge n.230/62, dovendo per ciò stesso considerarsi nulli e convertiti (ope iudicis) in contratti a tempo indeterminato. Contro questa sentenza la società Poste Italiane s.p.a., successore a titolo universale del disciolto Ente Poste Italiane, ha proposto ricorso con tre motivi. Resistono i lavoratori e propongono ricorso incidentale fondato su un unico motivo. Motivi della decisione I ricorsi devono essere riuniti perché proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo del ricorso principale la società Poste Italiane denuncia violazione dell'art.9 della legge 26.11.1996 n.608 e vizi di motivazione, affermando che la sentenza impugnata ha fornito della norma, dall' inequivoco tenore letterale, una interpretazione priva di qualunque supporto esegetico, con la conseguenza di eluderne la concreta applicabilità e di vanificarne la reale portata. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art.23 della legge 28.2.1987 n.56 e degli artt. 1362 e segg. cod.civ. in relazione all'art.8 CCNL delle Poste Italiane, oltre a vizi di motivazione, la società ricorrente osserva che l'art.23 citato consente al datore di lavoro di stipulare contratti a termine autorizzati in base ai contratti collettivi e che l'art.8 del CCNL di settore, diversamente da quanto erroneamente affermato dal giudice a quo, deve essere interpretato nel senso di consentire l'assunzione a tempo determinato ogni qual volta sia necessario sostituire lavoratori in ferie. Peraltro, l'assunzione a 4 termine sarebbe contrattualmente consentita anche per "esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il normale “organico", come quelle nella specie ricorrenti. Con il terzo motivo e con denuncia di violazione degli artt. 1339 e 1419 cod.civ. e di vizi di motivazione, sostiene la società ricorrente che, affermando il diritto dei lavoratori al pagamento delle retribuzioni maturate dal recesso dell'Ente Poste fino alla ricostituzione del rapporto, nonostante non vi fosse stata, nel detto periodo, prestazione di attività lavorativa, il Tribunale ha disatteso l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che, per il caso in cui sia operata la conversione del contratto a termine nullo in contratto a tempo indeterminato, considera i periodi nei quali non venga svolta attività lavorativa inidonei a generare l'obbligo retributivo. Con l'unico motivo del ricorso incidentale i lavoratori ricorrenti denunciano violazione dell'art.91 c.p.c., e vizi di motivazione, assumendo che è stato violato dal Tribunale il principio della soccombenza, dal momento che essi avevano visto riconoscere la fondatezza delle loro pretese in entrambi i gradi di giudizio nonostante lo ius superveniens, il quale, comunque, interessava semmai solo il giudizio di secondo grado. Il ricorso principale è fondato nei sensi di cui alle considerazioni che seguono. Questa Corte si è già pronunciata sulla questione posta nel primo motivo (vedi Cass. 19 marzo 2001 n.3923, 30 ottobre 2001 n.13515) affermando il principio secondo il quale l'art.9, comma 21, del d.l. 1 ottobre 1996 n.510, convertito dalla legge 28 novembre 1996 n.608, nella parte in cui prevede che "le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato effettuate dall'ente Poste Italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto", è disposizione derogatoria del regime di diritto comune, sia pure con effetti 5 limitati nel tempo, che è giustificata dalle peculiari esigenze proprie della fase di transizione dal regime pubblicistico a quello privatistico (come ha riconosciuto la Corte costituzionale con la sentenza n.419 del 2000) e che si applica a tutti i contratti a termine stipulati nel periodo di riferimento, senza alcun riguardo per la data di scadenza". Si tratta, hanno precisato le richiamate decisioni, di un precetto del quale, per la ratio che lo ispira, è sicura la natura imperativa (sicchè si impone rispetto alle diverse previsioni dell'autonomia collettiva) e retroattiva, non avendo senso, altrimenti, il riferimento alle assunzioni poste in essere a partire dalla data di costituzione dell'ente. Del resto, sicuramente irragionevole, ai sensi del parametro di cui all'art.3 Cost., sarebbe la lettura secondo cui la legge avrebbe inteso limitare la sua applicabilità ai rapporti in corso: resterebbero salvi i diritti dei dipendenti per i quali, alla data di entrata in vigore della stessa legge, il termine (da considerare, sul piano giuridico, tamquam non esset) è scaduto, ma non quelli per i quali è in corso, sebbene abbiano anch'essi acquisito anteriormente i diritti derivanti da un contratto di lavoro a tempo indeterminato (com'è noto, secondo la ricostruzione della figura del contratto a termine data dalla giurisprudenza di questa Corte, non è alla scadenza del termine illegittimamente apposto che il lavoratore acquisisce i diritti derivanti da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma con la stipulazione del contratto al quale il termine non è stato apposto nel rispetto delle condizioni di legge, tant' è che la sentenza resa sulla controversia originata dalla cessazione della prestazione lavorativa non è costitutiva ma di mero accertamento della invalidità della clausola relativa al termine e della natura a tempo indeterminato del rapporto: Cass. 17 dicembre 1994 n.10829, 8 maggio 2000 n.5821). Né, ha sottolineato ancora la Corte, la norma dell'art.9, comma 21, interpretata nel senso precisato, può dirsi in conflitto con principi e norme della Costituzione, una volta 6 che La Corte costituzionale, nella sentenza 13 ottobre 2000 n. 419, ha esaminato tutti i profili di possibile contrasto della disposizione legislativa in oggetto con le norme e i principi della Carta fondamentale (retroattività della norma, violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, di libertà dell'iniziativa economica privata, della dignità umana dei lavoratori, del diritto al lavoro, della libertà sindacale, dell'assenza dei presupposti per la decretazione di urgenza: art. 3, 4, 24, 35, 39, 77, 101, 102, 104 della Costituzione), concludendo nel senso della legittimità dell'intervento legislativo in oggetto. Le considerazioni e i principi sopra espressi il Collegio fa propri, in quanto frutto di una interpretazione in tutto coerente con il significato delle parole adoperate dal legislatore, le quali esprimono con assoluta chiarezza l'intento di rendere inoperanti le disposizioni della legge n.230 del 1962, e successive modificazioni ed integrazioni (comprese, quindi, quelle apportate dall'art.23 della legge 28 febbraio 1987 n.56), nella parte in cui sanzionano le violazioni con il qualificare il contratto a tempo indeterminato, impedendo tale effetto per la totalità dei contratti stipulati ("assunzioni effettuate") nel periodo compreso tra la data di costituzione dell'ente economico e il 30 giugno 1997, indipendentemente dalla data della loro scadenza. Giuridicamente errata è, pertanto, la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ristretto l'ambito di applicabilità dell'art.9, comma 21, citato ad alcuni soltanto (invece che a tutti) i contratti a tempo determinato comunque stipulati dall'Ente Poste nel periodo precedente il 30 giugno 1997 (quali sono, per certo, quelli posti in essere con gli attuali resistenti). L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo, in quanto la questione del significato e della portata delle disposizioni del contratto collettivo è superata dalla operatività nel caso controverso della inderogabile (e retroattiva) disciplina della norma di legge sopravvenuta. 7 Il terzo motivo è meritevole anch'esso di accoglimento, seppure per ragioni giuridiche diverse da quelle prospettate. Come questa Corte ha chiarito nella già citata sentenza n.3923 del 2001, la legge non ha sancito la validità dei termini apposti ai contratti, ma ha escluso soltanto l'effetto sanzionatorio della costituzione di rapporti a tempo indeterminato, secondo una disciplina del resto già in vigore nel regime pubblicistico dei rapporti stessi e confermata, per i rapporti di lavoro contrattuali con le pubbliche amministrazioni, dall'art.36, comma 8, d.lgs. 29/1993 nel testo vigente. Cosicchè, con il dire che "le assunzioni...decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto", ha inteso semplicemente escludere che le prestazioni lavorative protratte oltre la scadenza del termine possano considerarsi rese in esecuzione del contratto, dovendo, all'opposto, considerarsi prestazioni di mero fatto (con applicabilità soltanto dell'art.2126 cod.civ.). Questo significa che, pur non essendo conferente il richiamo della società ricorrente a principi che la giurisprudenza della Corte ha espresso con riguardo ad ipotesi in cui è presupposta la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la sentenza del Tribunale è ugualmente da ritenere non conforme a diritto con riguardo alla statuizione di condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dall'SE e dalla ZI dalla data del "recesso" dell'Ente Poste, in quanto è pacifico in causa che i lavoratori furono retribuiti per le prestazioni rese dopo la scadenza dei contratti a termine mentre, viceversa, nel periodo successivo al detto recesso, non vi fu prestazione di attività lavorativa. Poiché la sentenza impugnata e' cassata per violazione di norme di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell' art. 384, comma primo, c.p.c., con pronunzia di rigetto delle domande proposte dai lavoratori nei confronti dell'Ente Poste Italiane. 8 In ordine al regolamento delle spese, ravvisa la Corte la sussistenza di giusti motivi per compensare interamente fra le parti sia quelle dei giudizi di merito che le spese del giudizio di cassazione, rimanendo in tale decisione evidentemente assorbito l'esame del motivo di ricorso incidentale, concernente la statuizione sul punto adottata dal giudice del merito.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta le domande proposte da SE TE e ZI RA MO. Compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito e di cassazione. Così deciso in Roma il 12 novembre 2001 Il Presidente Il Cons.estensore fal lable . деле IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 4 MAR 2002 IL CANCELLIERE I D , LLO SSA 10 O , TA B . I 3 T I SPESA D 3 R 5 A LL'A ST . N PO E N G D 3 IM I O -7 S A A N 1-8 D SE D , E E 1 I T RO A SEN E IST G O ITT E G EG E L IR R D A L O L E D 9