Sentenza 23 gennaio 2002
Massime • 1
Il decreto ministeriale di messa in liquidazione coatta amministrativa di una società di assicurazioni per la responsabilità civile (anteriore alla scadenza annuale del contratto di assicurazione, ma successivo al termine contrattualmente previsto per la disdetta - da inviare almeno tre mesi prima della scadenza -) non incide sul tacito rinnovo del contratto già verificatosi e perciò, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 febbraio 1977 n.39, i rischi derivanti dalla circolazione del veicolo sono coperti fino alla successiva scadenza del contratto (o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio), ne' opera il divieto di rinnovo dei contratti, sancito dal previgente art. 16 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa sulla Gazzetta Ufficiale, essendo l'obbligazione a carico della società sorta quando essa era ancora "in bonis". Pertanto, l'agente della medesima è legittimato alla riscossione del premio, e al rilascio del certificato e del relativo contrassegno assicurativo, che per la sua natura sostanziale e pubblicistica, non ammette alcuna possibilità di accertamento dell'inesistenza del contratto, mentre la sua esposizione sul veicolo costituisce pubblicità idonea e sufficiente per l'affidamento dei terzi sulla copertura assicurativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/2002, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
Dott. Ennio MALZONE - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
D'EASS ASSIURAZIONI SPA IN LCA, in persona del Commissario Liquidatore dott. Gabriele Alliata di Villafranca, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PINTURICCHIO 204, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO MORMINO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIANFRANCO ZURLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA, in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, con sede in IN, in persona del Dirigente servizio Legale avv. Giorgio Maria Losco, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SILVIO PELLICO 16, presso lo studio dell'avvocato FRANCO GARCEA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato LUIGI D'OULX ANTONELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
AT RA RD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 15, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MASTROLILLI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE TIZZANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
SE ADA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2223/00 del Tribunale di TORINO, emessa il 15/12/99 e depositata il 10/03/00 (R.G. 7653/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Antonino MORMINO;
udito l'Avvocato Franco GARCEA;
udito l'Avvocato Stefano MASTROLILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 23/4-2/5/97 ES AL, proprietaria della Y10-TO/17185V, conveniva in giudizio avanti il giudice di pace di IN IA RA ER, proprietario e conducente della Fiat Tipo AB344PM, il Commissario liquidatore della D'AS Ass.ni spa in liquidazione coatta amministrativa e la LE MU Ass.ni s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada ex art. 20 legge 990/69, per ivi sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni riportati dalla sua autovettura nel sinistro stradale verificatosi in Giaveno (TO) in data 28.8.95. Assumeva l'istante che la sua autovettura, condotta da UR MO, era stata investita dall'auto condotta dal convenuto proprietario, che era uscita da una strada privata senza concedere la dovuta precedenza alla sua autovettura, cagionandole, pertanto, danni ammontanti a lire 6.884.000.
Si costituivano in giudizio la D'AS Ass.ni e i IA. La prima eccepiva il difetto di legittimazione passiva della domanda nei suoi confronti, sul rilievo che all'epoca del sinistro la Tipo del IA non era coperta da garanzia assicurativa per r.c.a.; il secondo contestava la tesi della D'AS Ass.ni, deducendo che alla data del 28.8.95 era regolarmente assicurato presso la D'AS, esibendo la relativa documentazione.
L'adì to giudice con sentenza 12.11.97 dichiarava il TI unico responsabile del sinistro e condannava il medesimo e la LE MU, in solido, al pagamento in favore dell'attore della somma di L. 7.259.905, oltre interessi e spese.
La sentenza veniva impugnata dalla D'AS che riproponeva la questione della sua legittimazione passiva.
Il Tribunale di IN con sentenza n. 2223/00 del 15.12.99, depositata il 10.3.2000, rigettava l'appello, confermando la sentenza appellata, e condannava l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio del grado in favore delle ES AD e del IA ER DY.
Per la cassazione della decisione ricorre la D'AS esponendo due motivi.
La LE MU si è costituita in giudizio spiegando ricorso adesivo delle ragioni esposte dalla D'AS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 16 l. 990/69, dell'art. 6 D.L. 576/78 conv. in L. 738/78, dell'art. 57 l. 295/78, dell'art. 1 D.M. 20049/95, nonché dell'art. 7 l. 990/69 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ed altresì omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c., si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma la perdurante vigenza del contratto d'assicurazione in oggetto, per essersi il medesimo rinnovato per difetto di disdette, e si sostiene che dal quadro legislativo suesposto si evince in maniera chiara che la messa in liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicurativa comporta l'automatica estinzione del potere di rappresentanza degli agenti della stessa impresa, in dipendenza della revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'impresa assicurativa prevista per il caso d'insolvenza della medesima, con la conseguenza che, in difetto dello stesso presupposto del potere di rappresentanza, la corresponsione del premio da parte del proprietario dell'autovettura danneggiante non può ritenersi validamente eseguita ne' può ritenersi efficacemente rinnovata la copertura assicurativa sul medesimo veicolo ed è errata l'interpretazione dell'art. 7 l. 990/69 fattane dalla Corte di merito, presupponendo la medesima norma l'esistenza e l'operatività della copertura assicurativa.
Con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 l. 39/77, dell'art. 15 DPR 45/81 e dell'art. DM 20049, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., si censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto la rinnovazione del contratto d'assicurazione in dipendenza della mancata disdetta e si sostiene che il giudice d'appello si è limitato a fare riferimento all'art. 8 l. 39/77 ai fini della copertura assicurativa, mentre se avesse tenuto presente il quadro normativo di riferimento e l'ordine cronologico degli eventi, avrebbe dovuto concludere che, essendosi il sinistro verificato in data successiva (28.8.95) sia alla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa (2.5.95) sia alla scadenza dell'ultimo periodo di tempo per il quale era stato pagato il premio (25.5.95), la copertura del veicolo danneggiante non era più operante.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché attengono entrambi all'operatività della copertura assicurativa del veicolo danneggiante.
È opportuno richiamare i termini della discussione. Il giudice d'appello ha ritenuto la validità del contratto d'assicurazione perché alla data di pubblicazione del decreto ministeriale di messa in liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione (D.M. 26.4.95 pubblicato il 2.5.95) il detto contratto (stipulato con durata annuale dal 25.5.94) era regolarmente in corso, perché si era tacitamente rinnovato per un altro anno, a sensi dell'art. 15 delle condizioni generali di assicurazione, a decorrere dalla prima scadenza del 25.5.95, per difetto di disdetta da inviarsi almeno tre mesi prima dalla stessa prima data di scadenza e, pertanto, trovava applicazione l'art. 8 l. 39/77 (derogatorio delle norme generali in tema di procedure concorsuali) in forza del quale i contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione continuano a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio: riteneva, comunque, in definitiva l'avvenuto rilasciato del certificato assicurativo di cui all'art. 7 l. 990/69, che obbliga l'assicuratore nei confronti del danneggiato a indennizzare il sinistro verificatosi nel periodo indicato nel certificato stesso, anche nel caso di pagamento inefficace del premio per difetto di legittimazione dell'agente incassatore conseguente alla sopravvenuta l.c.a. dell'assicuratore.
Ritiene, invece, la difesa della ricorrente che, desumendosi dal quadro normativo di riferimento che con la messa in l.c.a. dell'impresa di assicurazione viene meno il potere di rappresentanza dei suoi agenti, il pagamento del premio effettuato dopo la pubblicazione del relativo decreto ministeriale nelle mani di chi non è più abilitato a riceverlo è, per ciò stesso, inefficace, a nulla rilevando la disposizione dell'art. 7 della l. 39/77 che presuppone la conservazione in capo agli agenti dell'impresa di assicurazione della legittimazione ad incassare il premio dopo la prima scadenza.
La tesi sostenuta dalla ricorrente, se è esatta nella premesse, non è, tuttavia, condivisibile nelle sue conclusioni, perché non tiene conto delle differenti finalità che tendono a perseguire le diverse disposizioni che costituiscono il corpus Juris dell'ordinamento del settore.
Non è dubbio che la revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'impresa assicurativa, conseguente alla messa in liquidazione dell'impresa in stato di coazione, comporta l'estinzione del potere di rappresentanza degli agenti dell'impresa medesima e, quindi, l'inefficacia degli atti posti in essere da costoro dopo l'emissione del relativo decreto ministeriale;
ed è evidente che, in ipotesi di rinnovazione tacita del contratto di assicurazione dopo la prima scadenza, per mancata disdetta nei tre mesi prima di tale scadenza, il premio viene pagato alla scadenza del primo periodo di validità del contratto ancorché in conseguenza del termine di rinnovazione tacita del contratto per la mancata disdetta nei tre mesi prima della scadenza.
Al riguardo infatti va considerato che la pacifica circostanza della mancata tempestiva disdetta (nel termine di tre mesi prima della scadenza) del contratto di assicurazione aveva comportato l'insorgere dell'obbligazione di prestare l'assicurazione per la circolazione del veicolo - ed il corrispettivo diritto al premio - per l'ulteriore periodo annuale a carico della società assicuratrice anteriormente alla sua messa in l.c.a., quando cioè era ancora "in bonis" e così senza potere incorrere nel divieto di rinnovo dei contratti ex art. 16 legge n. 990/1969 (nel regime anteriore all'abrogazione disposta dall'art. 126, comma I lett. D del D. lvo 17-3-1995 n. 175), trovando genesi quel regime contrattuale - con l'osservanza dei limiti poi dettati dalla legge n. 39/1977 e DPR n. 45/1981 - non in un rinnovo convenuto "sic et simpliciter" per una autonoma determinazione dei contraenti necessariamente intervenuta dopo la messa in l.c.a. della società assicuratrice e così quando quest'ultima non ne aveva "ex lege" più la capacità, bensì in una obbligazione venuta ad esistenza all'anteriore maturarsi del periodo previsto per la disdetta con un pattuito meccanismo
(comportamentale) quando la società assicuratrice contraente era ancora "in bonis".
Peraltro, se è vero che il quadro normativo riferito in ricorso tende a bloccare l'esposizione debitoria dell'impresa in stato di coazione, è, altresì, vero che il fine precipuo della normativa in oggetto è quello di garantire al danneggiato la riparazione del danno da circolazione stradale.
Al fine del contemperamento di queste due opposte esigenze risulta istituito il Fondo di garanzia per le vittime della strada, per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente, ed è stato predisposto un mezzo rapido d'individuazione dell'impresa tenuta al risarcimento, costituito dall'esposizione sul vetro anteriore del veicolo danneggiante del contrassegno assicurativo, portante la firma dell'impresa assicuratrice, il numero di targa di riconoscimento del veicolo e il periodo di validità del contratto, della cui esistenza costituisce prova il rilascio del contestuale certificato, subordinato all'effettivo pagamento del premio. È pacifico in dottrina e se ne trova conferma in precedenti pronunce della Cassazione (CC 2940/80) che nel caso di rilascio del certificato senza il pagamento del premio, l'assicurazione non resta sospesa ne' diventa inoperante e ciò per la particolare natura, sostanziale e pubblicistica, del certificato, che, una volta rilasciato, non ammette alcuna possibilità di accertamento dell'inesistenza del contratto e, a un tempo, rassicura il danneggiato circa l'operatività della copertura assicurativa. Ed, infatti, il principio dell'affidamento indica che una certa situazione di fatto e di diritto è inoperante se contrastata da un'apposita apparenza, e cioè dall'apprezzamento che la generalità dei consociati tende a dare alla stessa situazione, ovvero se è contrastata da alcuni fatti rigidi predisposti dal legislatore, qual è, appunto, la pubblicità.
Orbene, quanto la protezione dell'affidamento si concreta nella rilevanza della mera pubblicità, ogni indagine sulla buona fede subiettiva del soggetto dell'affidamento resta preclusa, perché l'apparenza, fatta propria dalla pubblicità, costituisce la ragione politica della norma.
Nel caso che ne occupa, oltretutto l'apparenza è confortata dalla stessa situazione di fatto e di diritto in cui viene a trovarsi l'impresa in stato di coazione, la quale, entro certi limiti e tempi, continua l'esercizio della sua attività.
Ne consegue che il terzo danneggiato, così come non è tenuto ad accertare l'esistenza di un valido ed efficace contratto assicurativo, ugualmente non è tenuto a conoscere se il certificato attesti o meno l'esistenza di un rapporto rientrante nei compiti residuali dell'impresa in l.c.a.
Del tutto nuova è la questione esposta con il secondo motivo di ricorso, non risultando che precedentemente sia stato posto in discussione l'effettivo pagamento del premio per il periodo indicato nel certificato e nel relativo contrassegno dell'auto danneggiante.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese fra le parti costituite. Così deciso in Roma addì 14.6.2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 GENNAIO 2002