Sentenza 29 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2003, n. 4849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4849 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
LO . L 4 | Aula 'B' O .37 B ) E N 04 849 /03 E E , 1 C N 9 O PA 9 ZI -1 I RA 1 D 1-1 T S E 2 IC L. D 8 A U 3 D S TO 6 E N . T.N E T „S T N NOME DEL POPOLO ITALIANO R IS A ( LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Responsabilità SEZIONE TERZA CIVILE jer ovessa - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Strasta jufflica - - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE R.G.N. 2270/02 - - Cron.лодля - Rel. Consigliere Dott Ernesto LUPO Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere- Rep. Т. - Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Ud.31/01/03 Т - Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere C.C. + ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ㅏ. -- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del Presidente p.t. della Giunta Provinciale Prof. Amato - - Lamberti, domiciliata in ROMA VIA elettivamente - - TIEPOLO 21 presso lo studio dell'avvocato BRUNELLO - MILETO, difega dagli avvocati ALDO DI FALCO, SERENA LOVERO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AV OS;
- intimate 2003 avverso la sentenza n. 588/01 del Giudice di pace di 218 PORTICI, emessa il 06/11/00 e depositata il 02/03/01 | -1- (R.G. 2189/00); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/03 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Brunello MILETO (per delega Avv. Aldo DI FALCO); lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. Maurizio VELARDJ, che ha chiesto si rigetti il ricorso. + -2- La Corte Premesso che RO CR ha convenuto davanti al Giudice di pace di Portici l'Amministrazione provinciale di Napoli, chiedendo di esscre risarcita dei danni subiti dal suo autoveicolo che, il 21 ottobre 1991, in Ercolano, sulla via provinciale B. Cozzolino, era finito in una grossa buca non transennata e priva di ogni segnalazione;
Premesso che, costituitasi la parte convenuta, il Giudice adito ha accolto la domanda attorea ed ha condannato la Amministrazione provinciale di Napoli al risarcimento dei danni, liquidati in L.749.000, oltre gli interessi legali dal sinistro;
Considerato che
l'Amministrazione provinciale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi, e che l'intimata non ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte;
Considerato che
il ricorso per cassazione è ammissibile in quanto proposto avverso una sentenza del giudice di pace che, in relazione al valore کی delta causa, è di equità (art.113, secondo comma, c.p.c.); Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deducc "violazione e falsa applicazione di norme di diritto art.360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art.2051 c.c. -è inammissibile, perché, secondo l'orientamento di questa Corte (pacifico dopo la sentenza delle Scz. un. 15 ottobre 1999 n.716), le sentenze di equità del giudice di pace sono censurabili davanti a questa Corte, oltre che per motivi processuali, solo per violazione di norme costituzionali o comunitarie, di rango superiore alle norme ordinarie, tra le quali non rientra l'art.2051 c.c_ Ritenuto che il secondo motivo del ricorso con cui si deduce "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché violazione dell'art. 1227 c.c." in ordine alla sussistenza della situazione di pericolo occulto (c.d insidia o trabocchetto) - è manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata ha motivato sul fatto che la buca sul manto stradale "mancava di ogni e qualsiasi segnale di pericolo, né vi erano transenne od equipollenti mezzi di protezione", onde ha ritenuto sussistente una situazione di pericolo occulto, sia nell'elemento obiettivo della non visibilità che in quello soggettivo della imprevedibilità:
Ritenuto che
, pertanto, il ricorso dell'Amministrazione provinciale va rigettato;
Considerato che
, non essendosi l'intimata costituita, manca il presupposto per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Cosi deciso a Roma il 31 gennaio 2003. 1! Presidente Il Relatore-Estensore Елин гор RECI Depositata in Cancelleria Song 23.03.03 A CANCEŢUIERE 01 Dott.ssa Mana Alelio 2