Sentenza 10 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di tutela dei corpi idrici, lo scarico di acque reflue contenenti sostanze pericolose eccedenti i limiti tabellari integra il reato di pericolo di cui all'art. 137 del D.Lgs. n. 152 del 2006, che esclude ogni valutazione del giudice sulla gravità, entità e ripetitività della condotta. (In motivazione, la Corte ha specificato che la norma intende prevenire il rischio di una concreta offesa all'ambiente da parte dell'esercente un'attività autorizzata che violi, anche colposamente, le prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico di cui è munito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2015, n. 21463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21463 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 10/02/2015
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 464
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 35100/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE LT, n. 6/01/1947 a Milano;
NE NN, n. 19/11/1941 a Milano;
avverso la sentenza della Corte d'appello di MILANO in data 2/04/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Selvaggi Eugenio, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. NE LT e NE NN hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di MILANO emessa in data 2/04/2014, depositata in data 14/04/2014, con cui veniva confermata la sentenza del tribunale di MONZA, sez. dist. DESIO, del 10/07/2013, che l'aveva condannato alla pena di gg. 10 di arresto ed Euro 2000,00 di ammenda ciascuno, con il concorso di attenuanti generiche per entrambi, perché, nella loro qualità di soci amministratori della GALVANICA NE s.n.c, in concorso tra loro, nell'ambito dell'attività di lavorazioni galvaniche dei metalli, effettuavano lo scarico in fognatura di acque reflue provenienti dall'attività della ditta, contenenti sostanza pericolosa quale IC eccedente il limite prescritto individuato dalla tab. 5 dell'all. 5, parte 3^ del D.Lgs. n. 152 del 2006 (limite pari a 4,0 mg/l, concentrazione rilevata 5,19 mg/l: D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 5, contestato come commesso in data 15/01/2010).
2. Con il ricorso, proposto dal difensore fiduciario cassazionista e procuratore speciale Avv. A. Erba, vengono dedotti due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Deducono, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), sub specie in relazione all'art. 137 T.U.A. in quanto ai fini della configurabilità del reato non sarebbe sufficiente un singolo superamento.
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello confermato il giudizio di reità del ricorrente nonostante si fosse trattato solo di un unico superamento del limite (o valore - soglia) previsto per il Nichel;
sostengono i ricorrenti che errata sarebbe la tesi della Corte territoriale secondo cui anche un unico superamento sarebbe idoneo a configurare il reato;
sarebbe, inoltre contraddittorio l'aver affermato la Corte d'appello che una norma cautelare, qual è quella contestata, volta a evitare fenomeni di inquinamento, anticipandone la tutela, possa aumentare l'inquinamento in misura non consentita;
diversamente, non sarebbe possibile che un reato di pericolo, che anticipa la tutela di un bene giuridico rispetto ad un evento di danno, possa incrementare quell'evento dannoso che esso mira a tutelare;
nel processo svoltosi davanti al giudici di merito, si sostiene, non si sarebbe mai parlato di inquinamento ne' mai alcun danno sarebbe stato cagionato al suolo dal singolo superamento.
Si censura, poi, un ulteriore profilo di violazione di legge, in quanto, secondo la prospettazione dei ricorrenti, soltanto una serie prolungata di superamenti della soglia renderebbe meno remota la possibilità di danno o quantomeno di reale aggressione, anche in forma di pericolo, al bene giuridico tutelato dalla normativa che preveda i valori soglia;
un singola violazione, peraltro minima, sarebbe del tutto innocua rispetto alla tutela del bene giuridico e può essere originata dalle cause più svariate, in maniera del tutto indipendente dalla volontà dell'agente (in tal senso si richiama in ricorso giurisprudenza di questa Corte riguardante il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257); una valutazione come quella svolta dalla Corte
d'appello contrasterebbe con il principio di offensività, atteso che la soglia avrebbe quale scopo quello di definire ciò che può integrare la condotta criminosa, ove ve ne sia un superamento, senza alcun automatismo, nel senso che, al di sotto della soglia, sicuramente non vi sarebbe illecito, ma in caso di superamento potrà parlarsi di illecito penale solo in presenza di reiterati sconfinamenti o in caso di un superamento molto elevato della soglia, tale da rendere pregnante il reato di pericolo indiretto, altrimenti non compatibile con il principio di offensività.
2.2. Deducono, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), sub specie in relazione all'art. 43 c.p. ed all'art. 137 T.U.A. per la mancanza del relativo elemento psicologico.
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per non aver la Corte d'appello motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo;
si sostiene infatti che, ove si acceda alla tesi che anche un solo superamento del valore soglia sia sufficiente ad integrare l'illecito penale in esame, si dovrebbe considerare la soglia come condizione obiettiva di punibilità, divenendo la stessa elemento costitutivo di fattispecie, come avvenuto in altri campi (guida in stato di ebbrezza;
reati tributari ex D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 10 bis e 10 ter,); ne discenderebbe, dunque, la necessità di legare il superamento della soglia ad una "colpa" dei ricorrenti, nella specie non identificata, altrimenti imputando ad essi l'illecito per responsabilità oggettiva;
perdipiù, si sostiene in ricorso, essendo documentalmente provato che l'impianto fosse regolarmente revisionato e funzionante e in assenza di qualsiasi vantaggio per l'impresa, la negligenza sarebbe esclusa. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza.
4. Ed invero, la decisione impugnata chiarisce, con motivazione assolutamente corretta in diritto, le ragioni per le quali la condotta contestata dovesse considerarsi configurabile nei suoi estremi oggettivi e soggettivi. Dalla motivazione della sentenza d'appello (e da quella di primo grado, che, attesa la natura di doppia conforme, si integrano vicendevolmente), emerge che il 15/01/2010 a seguito di un accertamento presso la società amministrata dai ricorrenti era stato riscontrato il superamento del limite del parametro Nichel, nei termini in precedenza indicati. Successivamente, in data 9/03/2010, a seguito di un ulteriore accertamento eseguito presso la cameretta fognaria pubblica posta in corrispondenza del paso carraio della società, era stata rilevata la presenza di fanghi di lavorazione industriale e il superamento dei limiti per molte sostanze, ma non per il parametro Nichel, oggetto di contestazione;
il teste indotto dalla difesa, che svolgeva l'attività di controllo delle strumentazioni del depuratore aziendale, aveva dichiarato di aver mensilmente provveduto all'esecuzione di tali controlli, così da assicurare che gli scarichi in fognatura non superassero i limiti consentiti, spiegando l'avvenuto superamento del limite relativo al parametro Nichel come un evento del tutto anomalo ed inspiegabile, posto che i valori di tutti gli altri metalli erano nei limiti.
I giudici di merito, aderendo alla prospettazione difensiva, avevano quindi concluso ritenendo che la contestazione descrivesse un fatto episodico, limitato ad un breve periodo, ma che comunque rivestiva rilevanza penale in quanto inquadrabile, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella previsione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 5. Con particolare riferimento alla questione della presunta inoffensività della condotta, poi, i giudici di appello, confutando la tesi difensiva, sottolineano che, attesa la natura di reato di pericolo della violazione addebitata, non si richiede la prova oggettiva e soggettiva della lesione in concreto del bene ambiente, derivando invece la punibilità della condotta da valutazioni tecnico - scientifiche che tengono conto di molteplici parametri concernenti la natura delle sostanze, la possibilità di accumulo ed altro;
donde, essendo emerso che l'apporto aveva aumentato l'inquinamento in misura non consentita dalla legge, ciò era sufficiente per integrare il reato contestato. Proseguendo nel percorso logico - argomentativo, poi, i giudici territoriali hanno ritenuto non rilevante la prova a discarico, in particolare escludendo la rilevanza del "fortuito", per una serie di ragioni (mancata individuazione della causa specifica dell'eccesso di Nichel;
mancato riscontro di quanto dichiarato dal teste a discarico in dati oggettivi;
mancato riferimento da parte del teste e della difesa alle caratteristiche tecniche dell'impianto ed all'efficienza dei controlli), donde si è sottolineato in sentenza che non poteva escludersi che l'azienda aumentasse in alcune fasi della lavorazione o in alcuni periodi dell'anno l'uso di tale metallo, ovvero che la manutenzione degli impianti non fosse compiuta con modalità adeguate.
5. Così ricostruito in dettaglio l'impianto motivazionale dell'impugnata sentenza, appaiono privi di pregia sia il primo che il secondo motivo di ricorso, i quali possono essere qui essere trattati congiuntamente, atteso che la giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel ritenere che anche il superamento singolo eccedente i valori tabellari ha la capacità di ledere il bene protetto. Già sotto la vigenza della c.d. L. Merli - non solo si era chiarito che la nozione di "scarico", al fine della tutela delle acque dall'inquinamento, deve ritenersi comprendere ogni versamento o deposizione di rifiuti, solidi o liquidi, indipendentemente dal modo, episodico o meno, con il quale avviene e del luogo in cui venga effettuato, che comprende anche il suolo ed il sottosuolo (Sez. 3, n. 6594 del 06/04/1994 - dep. 03/06/1994, Cherubini, Rv. 198066) - ma si era soprattutto affermato che anche un singolo scarico di reflui eccedenti i valori tabellari ha la capacità di ledere il bene protetto dalla norma, pur se episodico od occasionale (v., ad es.:
Sez. 3, n. 13158 del 16/07/1990 - dep. 04/10/1990, Cappio, Rv. 185466). Anzi, sul punto, si era avuto modo di precisare - e ciò rileva anche con riferimento alla doglianza relativa all'elemento psicologico del reato - che ai fini della applicazione della L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 21 (oggi, D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137), anche un solo scarico di liquami è idoneo ad integrare il reato poiché da esso può derivare il degrado che la norma vuole impedire;
in conseguenza di tale principio la sanzione è applicabile anche a scarichi di carattere episodico che possono provocare i medesimi effetti negativi e l'occasionalità non esclude gli estremi del reato, ivi compreso l'elemento psicologico (Sez. 3, n. 3524 del 24/01/1994 - dep. 23/03/1994, Velocci, Rv. 197105). Tale affermazione è stata, ulteriormente, puntualizzata nel senso che in tema di tutela delle acque dall'inquinamento è penalmente sanzionato sia lo scarico abituale sia lo scarico occasionale, ed è indifferente la volontarietà o meno delle perdite, essendo esclusi dalla, previsione normativa soltanto quei fatti neppure occasionalmente riconducibili alle attività degli insediamenti produttivi (Sez. 3, n. 9160 del 01/07/1998 - dep. 05/08/1998, Botarelli S, Rv. 211815). Nè, si noti, può ritenersi omessa la motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, atteso che la Corte territoriale mostra di rigettare implicitamente l'assunto difensivo, laddove, a pag. 6 dell'impugnata sentenza, nell'escludere la sussistenza del caso fortuito e/o l'ascrivibilità del superamento del parametro tabellare ad un imprevedibile ed incontrollabile guasto del depuratore, ha ritenuto sussistere la riferibilità soggettiva del fatto ai titolari dell'impresa.
6. Non deve, invero, essere dimenticato che, in relazione alla tipologia dei reati per cui si procede, è lo stesso legislatore ad aver espresso, prevedendo una sanzione penale, il giudizio di disvalore penale (c.d. offensività astratta) sotteso alla condotta vietata, donde qualsiasi tentativo da parte del giudice di valutarne l'offensività in concreto è inammissibile.
Ed invero, la violazione del divieto di scarico extra tabellare configura (soprattutto oggi, a seguito della modifica apportata dalla L. n. 36 del 2010 che ha ristretto l'ambito di rilevanza penalistica della violazione: Sez. 3, n. 11884 del 21/02/2014 - dep. 12/03/2014, Palaia, Rv. 258704) un reato di pericolo presunto, che esclude ogni valutazione del giudice sulla gravità, entità e ripetitività della condotta, la cui offensività è insita, per la legge, nello stesso "non agere quod debetur" da parte del soggetto munito dell'autorizzazione allo scarico. Ed invero essa, dolosa o colposa che sia, offende l'interesse della pubblica amministrazione al rispetto delle prescrizioni indicate nel titolo abilitativo quale condizione per il regolare esercizio dell'attività autorizzata. E la sanzione penale prevista per tale violazione è giustificata dal pericolo di inquinamento dell'ambiente attraverso condotte che l'esperienza ha rivelato capaci di produrre;
sicché la norma funge da ostacolo, prevenendo il rischio di una concreta offesa al bene ambiente da parte dell'esercente un'attività autorizzata che, violando, anche se colposamente, le prescrizioni dell'autorizzazione di cui è munito, potrebbe determinare un concreto pericolo di compromissione dell'ambiente.
Ed allora, va sicuramente data continuità all'orientamento di questa Corte secondo cui la fattispecie di scarico con superamento dei limiti tabellari (oggi contemplata dall'art. 137, comma 5, T.U.A.), quale reato autonomo avente carattere formale, è integrata per il solo fatto del superamento dei limiti di legge, in quanto il danno all'ambiente è presunto per legge, sicché non è logicamente possibile - senza scardinare il sistema, aprendolo a possibili gravi oscillazioni operative con diversità di trattamento tra operatori - dedurre la non offensività della trasgressione in concreto basata sulla natura limitata o temporanea della violazione (Sez. 3, n. 10578 del 01/10/1993 - dep. 20/11/1993, Pizzocaro, Rv. 196448). Ciò che, all'evidenza, priva di rilevanza la tesi della natura di elemento costitutivo della fattispecie del superamento dei valori limite, sostenuta dalla difesa, atteso che non è necessario che il reo, ai fini dell'affermazione della responsabilità penale per il reato in esame, abbia anche la coscienza del superamento dei valori limite, essendo sufficiente che tale superamento sia imputabile a condotta colposa del medesimo, nella specie costituita dal non aver colposamente posto in essere tutto quanto nelle sue possibilità per impedire il superamento del limite previsto per il parametro Nichel.
6. I ricorsi devono essere, conclusivamente, dichiarati inammissibili. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima equo fissare, in Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno.
7. Solo per completezza, va precisato che il reato per cui si procede non può essere dichiarato estinto per prescrizione, atteso che la stessa è maturata in data 15/01/2015, dunque in epoca successiva alla sentenza impugnata (emessa in data 2/04/2014). È pacifico che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266; nella specie si trattava della prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, come nel caso esaminato da questa Corte).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della Suprema Corte di Cassazione, il 10 febbraio 2015. Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2015