Sentenza 16 luglio 1990
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In tema di tutela delle acque dall'inquinamento anche un singolo scarico di reflui eccedenti i valori tabellari ha la capacità di ledere il bene protetto dalla norma, pur se episodico od occasionale.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/07/1990, n. 13158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13158 |
| Data del deposito : | 16 luglio 1990 |
Testo completo
1 31 58
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 16.07.90
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE SENTENZA
N. 2252 Composta dagli 111.mi Sigg.:
Dott. Gambino Bernardo Presidente
1. Dott. Fiorenza Fernando Consigliere REGISTRO GENERALE 2. >>> Ceci Martino N. 14108/88
3. >>> AI FF
-> GN Antonio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CA ET NZ nato
Fagnano Olona il 16.12.1932
avverso la sentenza della Corte d'Appelle di Milano in data I dicembre 1987
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod 82
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Tranfe Giovanni
che ha concluso per il rigetto del ricorse
Udito i difensor e avv. Augusto D'Argenio che ha conclu- so per l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto
Con sentenza del I dicembre 1987 la Corte di Appello.
di Milano ha confermato la decisione in data 20 feb-
braio 1987 con la quale il Pretore di B. Arsizio
-
ha condannato PI ET NZ alla pena con+
dizionalemnte sospesa, di giorni quaranta di arresto,
oltre la sanzione accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno per il reato di cui all'art. 21 comma primo e terzo della legge n.319 del 1976 per avere effettua-
to,quale legale rappresentante della manifattura
RC PI, scarichi nel fiume Olona superiori ai limiti della tabella A) allegata alla legge.Ha
proposto ricorso per cassazione l'imputato denuncian-
do violazione di legge in quanto uno scarico acci-
dentale ed episodico, quale quello oggetto del giu-
dizio, avrebbe dovuto essere considerato dal giudi-
ce di merito fuori dall'ambito di applicazione del la legge n.319 del 1976.
Il ricorrente ha denunciato la violazione della leg-
ge n. 319 del 1976 deducende che lo scarico in esa-
me non integra il reato contestato per la sua occa sionalità ed accidentalità dimostrata dalla esecuzio-
ne dei lavori di riparazione del depuratore dopo l'improvvisa avaria.A prescindere dal rilievo dhe nên nén può considerarsi episodico uno scarico,qua-
le quello accertato, che verificatosi il 23 gennaio
1986, come da verbale dei tecnici della USL di Busto
Arsizio,si è protratto fino al 20 marzo 1986, come contestato nel capo di imputazione, data in cui è
stata provveduto da parte dell'imputato alla ese-
cuzione dei lavori di riparazione dell'impianto di depurazione,va osservato EE in linea di principic che la finalità della legge n.319 del 1976 è quel la di tutelare l'acqua, il suolo e il sottosuolo con-
tre ogni forma di inquinamento sicchè anche une scarico episodico od occasionale, con elementi in-
quinanti superiori ai valori legali, ha la capacità
di ledere il bene giuridico protetto. La sentenza contraria di questa Sezione (6.7.1982 Amadori)in-
dicata nel ricorso è una decisione isolata ed è
contrastata da un costante indirizzo giurispruden-
ziale. Il ricorso va pertanto rigettato con le con-
seguenze processuali previste dall'art.549 c.p.p.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa-
gamento delle spese processuali e al versamento di lire 500.000 alla Cassa delle ammende.
Cosi deciso in data 16 luglio 1990
Il Presidente
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Il Consigliere est... for fr IL COLLABORATORE CANCELLERIA
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA
-4-OTT 1990
DICANDELENYA IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA