Sentenza 17 agosto 2011
Massime • 1
Nella procedura passiva di consegna, l'omessa indicazione nel mandato d'arresto europeo della pena minima stabilita dalla legge dello Stato di emissione non è sanzionata da alcuna nullità, ma integra una mera irregolarità formale priva di rilievo ai fini della decisione, eventualmente emendabile attraverso la richiesta di informazioni integrative di cui all'art. 16 della L. n. 69 del 2005.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 17/08/2011, n. 32810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32810 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MACCHIA Alberto - Presidente - del 17/08/2011
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - rel. Consigliere - N. 37
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella Patrizia - Consigliere - N. 30329/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EA NA ME, nata a [...] l'[...];
avverso la Sentenza della Corte d'appello di Milano in data 19.7.11;
Sentita la relazione del Cons. Dott. Guida Mulliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dr. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello ha disposto darsi esecuzione al mandato di arresto europeo n. 14 emesso dal Tribunale di Dolj (Romania), in data 23.11.09, nei confronti dell'odierna ricorrente. Quest'ultima, infatti, accusata di associazione criminosa finalizzata alla commissione di frode, falsi in scritture private ed uso di tali falsi, era tata colpita da misura restrittiva,
formalizzata come M.A.E. ed, a seguito di iscrizione nel SIS, è stata tratta in arresto il 17.5.11.
All'esito dell'interrogatorio e dell'udienza relativa, il provvedimento è stato convalidato e, disattese le obiezioni difensive, è stata ordinata la consegna dell'arrestata alle autorità rumene sulla condizione che la stessa, all'esito del giudizio, cui dovrà essere sottoposta, venga riconsegnata all'Italia per ivi espiarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà che le venga imposta.
Avverso tale decisione, l'arrestata ha proposto ricorso deducendo vizio di motivazione e violazione di legge perché:
1) contrariamente a quanto assento dai giudici, il MAE non rispetta la condizione posta dalla L. n. 69 del 2005, art. 6, lett. f), di indicare la pena minima oltre a quella massima prevista per i reati contestati;
2) non è esatto che l'associazione criminosa sia l'ipotesi più grave - sì che l'indicazione della pena massima per tale reato sia da considerare assorbente - perché, invece, più grave è il delitto punito dall'art. 215 c.p., che prevede una pena che va da 10 a 20 anni;
3) non è stata rispettata la condizione di cui all'art. 19, lett. a), L. cit., perché la norma fa riferimento sia alla esecuzione di una pena che di una misura di sicurezza e, nella specie non è stata rispettata la condizione della corretta citazione dell'interessata nel processo svoltosi in Romania da cui è scaturita la richiesta di arresto.
La ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
2. Motivi della decisione - Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.
L'argomento svolto nel primo motivo è corrispondente alla realtà dei fatti (nei senso che nel MAE è indicata solo la pena, non anche quella minima) ma si tratta solo di una irregolarità formale priva di risalto. In primo luogo, perché non esiste alcuna norma che preveda una sanzione di nullità del provvedimento in caso di difetto di una delle condizioni previste, secondariamente, perché - nella logica generale secondo cui ogni previsione deve essere letta con riguardo alla sua concreta incidenza - è evidente che i requisiti del mandato di arresto europeo sono rilevanti nella misura in cui la loro inosservanza incida sulla sostanza del provvedimento stesso ed è di tutta evidenza che ciò sarebbe valso nel caso di mancata indicazione del tetto massimo.
In ogni caso, vale anche il rilievo che, ove l'A.G. italiana avesse ravvisato la necessità di chiarire anche l'entità della pena minima, avrebbe potuto chiedere - L. n. 69 del 2005, ex art. 16 - informazioni integrative alla Romania. Il fatto stesso che la Corte d'appello non abbia ritenuto di acquisire tali notizie è emblematico della loro totale irrilevanza ai fini del decidere.
Il secondo motivo di ricorso è anch'esso, privo di incidenza per ragioni in parte connesse a quelle appena svolte. Il MAE contiene l'indicazione della pena massima e l'argomentare della Corte - circa il fatto che essa corrisponderebbe al reato associativo -anche se teoricamente errato non sposta la obiettività di un ammontare massimo di pena che lo stesso ricorrente conferma in quella misura (anche se riferito ad altra ipotesi delittuosa).
Considerata, poi, la già evidenziata irrilevanza della pena "minima" sono irrilevanti le speculazioni della Corte sul punto. Vi è, poi, da soggiungere, in ogni caso, che quanto il ricorrente deduce a riguardo è generico perché meramente asserito e sfornito di qualsivoglia allegazione a riscontro.
11 terzo motivo ripropone argomento già svolto dinanzi alla Corte e da quest'ultima già - giustamente - dichiarato inammissibile (f. 4). Esso, del resto, specula in modo generico sull'equivoco tra procedimento e processo (o, se si preferisce, tra fase delle indagini e fase di giudizio).
Sicuramente, nel caso in esame - come bene sottolineato a f. 4 del provvedimento impugnato - manca una sentenza di condanna;
vi è, infatti, solo un procedimento nel cui ambito è stata decisa la emissione di una misura restrittiva e, per l'appunto, il MAE è in esecuzione della stessa e non di una "pena" conseguente ad una "condanna". È quindi inconferente il richiamo al fatto che il MAE potrebbe essere pure "in esecuzione di una misura di sicurezza". L'eventualità non cambierebbe nulla visto che, ripetesi, qui si sta trattando di una MAE emesso a seguito di misura cautelare (per usare la terminologia del nostro sistema). Corretta è, pertanto, la conclusione della Corte secondo cui l'asserita assenza delle garanzie di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 19, comma 1, lett. a), rappresenta una questione inammissibile".
Alla presente declaratoria di inammissibilità, segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1.000,00.
Ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5, va dato mandato alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Visto l'art. 615 c.p.p., e segg., dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00, manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 17 agosto 2011. Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2011